Meno male che stavolta le pene del giudice sportivo si sono inasprite!
gara del 12/12/2009 ATLETICO AMBROSIANO - CITTA DI SEGRATE sq
Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 27° minuto del 2^ tempo,
l'Arbitro ammoniva per la seconda volta il giocatore *****
della società ATLETICO AMBROSIANO. Mentre estraeva il cartellino
rosso, il Direttore di gara veniva aggredito dallo stesso signor ***** che gli si avventava contro stringendogli fortemente con
entrambe le mani il collo, provocandogli forte dolore e un senso di
soffocamento.
L'Arbitro con una spinta riusciva ad allontanare l'aggressore, ma lo
stesso lo raggiungeva mettendogli nuovamente le mani al collo,
nonostante i suoi compagni di squadra tentassero, senza riuscirvi, di
trattenerlo. Anche in questo caso l'Arbitro si divincolava con una
spinta ed indietreggiava.
Il signor ***** cercava per la terza volta di aggredire il
Direttore di gara non riuscendovi per l'intervento dei propri compagni
di squadra che lo bloccavano. Oltre alle aggressioni fisiche, il
signor ***** rivolgeva all'Arbitro frasi gravemente
minacciose.
Dolorante per le aggressioni subite, l'Arbitro riteneva conclusa
anzitempo la gara e mentre si avviava verso l'uscita, veniva colpito
da una violenta pallonata alla nuca che gli procurava un fortissimo
dolore, non riusciva ad individuare l'autore di questo gesto
scriteriato ma rilevava che alla sue spalle vi erano solamente
giocatori della società ATLETICO AMBROSIANO. Veniva accompagnato nel
proprio spogliatoio dal dirigente signor Cocciolo Mercurio , in questo
tragitto veniva pesantemente insultato e minacciato dai giocatori
della società ATLETICO AMBROSIANO signori ******** e Zabatta
Danilo.
Prima di lasciare lo spogliatoio si presentavano dall' arbitro i
signori Di Bella Saverio, tecnico, ******* autore
dell'aggressione, che, unitamente ad una persona non identificata ma
qualificatasi come responsabile della società ATLETICO AMBROSIANO,
presentavano le loro scuse per quanto accaduto sul terreno di gioco.
La persona qualificatasi come responsabile della società ATLETICO
AMBROSIANO chiedeva di modificare il rapporto sulla causa della
sospensione della gara.
Lasciato il campo di gioco e persistendo il dolore nella parte
posteriore del collo, l'Arbitro si recava presso il Pronto Soccorso
dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento dove gli
veniva riscontrata una cervicalgia da trauma a colpo di frusta, con
prognosi di giorni quattro salvo complicazioni.
Per quanto sopra
DELIBERA
a) di comminare alla Società ATLETICO AMBROSIANO la sanzione sportiva
della perdita della gara per 0-5 (risultato acquisito sul campo);
b) di squalificare il signor Casagrande Davide (capitano della società
Atletico Ambrosiano) fino al 31 dicembre 2011 non essendo stato
individuato il giocatore dell'Atletico Ambrosiano che ha materialmente
e violentemente scagliato il pallone colpendo alla nuca l'Arbitro. Si
dà atto che la presente sanzione cesserà di avere esecuzione nei
confronti del signor Casagrande Davide nel momento in cui sarà
individuato l'autore dell'atto (art. 3 punto 2, del C.G.S.);
c) di squalificare il signor Zabatta Danilo della società Atletico
Ambrosiano per 4 gara per aver rivolto all'Arbitro, dopo la
sospensione della gara, frasi gravemente ingiuriose e minacciose;
d) di comminare alla società Atletico Ambrosiano la sanzione
dell'ammenda di Euro 1000,00 per responsabilità oggettiva in quanto la
stessa ha fatto partecipare alla gara il signor ****** non
regolarmente tesserato, ha richiesto all'Arbitro di modificare il
proprio rapporto di gara, non ha prestato effettiva assistenza non
riuscendo nemmeno ad impedire le molteplici aggressioni perpetrate nei
confronti del Direttore di gara;
e) di inibire il Presidente della società Atletico Ambrosiano signor
Baglivi Nicola fino al 11 dicembre 2010 per responsabilità oggettiva,
così come già indicato al punto d);
f) di inibire il dirigente della società Atletico Ambrosiano signor
Cocciolo Mercurio fino al 11 dicembre 2010 per responsabilità oggettiva,
così come già indicato al punto d);
g) di fare obbligo alla società Atletico Ambrosiano di risarcire
eventuali spese mediche sostenute dall'Arbitro.
Per quanto concerne la posizione del signor ******, non
risultando tesserato e pertanto non essendo possibile infliggere
allo stesso una squalifica, questo Giudice Sportivo,
in considerazione del comportamento tenuto dal predetto
nei confronti del Direttore di gara, ritiene comunque necessario,
nell'ipotesi futura in cui lo stesso signor ******
venga tesserato da qualsiasi società partecipante ai campionati
della LND, di comminare la sanzione della squalifica per un
tempo di anni TRE a decorrere dalla eventuale data di richiesta di
tesseramento.
Per tutto quanto sopra deliberato questo Giudice Sportivo invita
l'Ufficio Tesseramenti a provvedere in merito alla posizione del
signor ***** nell'ipotesi in cui venga richiesto il
tesseramento dello stesso.
Si da atto che i provvedimenti disciplinari relativi alla gara stessa,
sono pubblicati nell'apposita sezione del presente comunicato
