Gara SEPINO – BAGNOLESE
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio ai sensi dell’art. 35 condotta gravemente sleale, rileva che subito dopo aver fischiato la fine dell’incontro l’arbitro veniva accerchiato dai tesserati della società Bagnolese che protestavano nei suoi confronti convinti del fatto che in occasione dell’ultimo tiro diretto verso la porta avversaria, il pallone fosse entrato dentro. Nel parapiglia venutosi a creare, durato circa quattro minuti, l’arbitro veniva dapprima spintonato e successivamente colpito con pugni al torace ed ai fianchi e con schiaffi in faccia, sulle spalle e al collo; in questo frangente si lacerava anche la maglia della divisa arbitrale. Grazie all’intervento di un calciatore locale, l’arbitro riusciva a divincolarsi dalla calca e, insieme con esso, a correre verso gli spogliatoi, distanti circa trenta metri. L’arbitro veniva rincorso dai tesserati della società Bagnolese che lo colpivano con numerosi e ripetuti schiaffi dietro la nuca e con pugni ai fianchi; in particolare riconosceva senza ombra il calciatore n. 6 MOCCIA Fabrizio, il calciatore n. 13 TINABURRI Raffaele ed il dirigente accompagnatore MASTRODONATO Bruno che si distinguevano per l’impeto, la veemenza e la forza dei loro colpi; l’arbitro notava inoltre che si erano uniti l’assistente di parte PELLILLO Egidio, il dirigente addetto agli ufficiali di gara DI TOSTO Pasqualino ed il massaggiatore DI RENZO Paolo Pietro che inseguivano l’arbitro e tentavano di colpirlo. L’arbitro riusciva così a fatica a raggiungere il proprio spogliatoio, prostrato da un lancinante dolore ai fianchi, conati di vomito e forte indolenzimento della nuca; ad un certo punto la porta dello spogliatoio veniva presa a calci e successivamente il vetro della stessa cadeva a terra, frantumandosi. In questo frangente entrava nello spogliatoio il dirigente accompagnatore MASTRODONATO Bruno il quale prendeva l’arbitro per la maglia della divisa, lo spingeva e lo faceva indietreggiare, fino a farlo urtare contro una stufa elettrica in funzione (usata per il riscaldamento dello spogliatoio); lo spintonava ulteriormente facendolo arrivare fino al muro e facendogli sbattere la testa, inoltre gli dava anche due schiaffi in faccia. In quel momento entrava un Carabiniere che chiedeva i documenti al MASTRODONATO, lo faceva uscire e tranquillizzava l’arbitro. Finalmente il direttore di gara riusciva a raggiungere la propria auto, ancora in preda a sensazioni dolorifiche ficcanti al collo ed ai fianchi per recarsi presso la Caserma dei Carabinieri. In quel frangente il MASTRODONATO lo raggiungeva di nuovo e gli chiedeva di aggiungere una cosa al rapportino di fine gara; l’arbitro si rifiutava ed invitava il MASTRODONATO a portare tutto in caserma. Qui i Carabinieri comunicavano all’arbitro di aver preso i nominativi degli aggressori e, viste le sue condizioni, gli consigliavano di recarsi al Pronto Soccorso. Giunto quindi a Termoli e rilevato che i dolori non accennavano a diminuire, l’arbitro si recava al Pronto Soccorso locale dove gli veniva diagnosticato un “trauma discorsivo del rachide cervicale, contusione del capo, trauma contusivo della regione sternale, ferite abrase dell’emitorace destro.” con una prognosi di dieci giorni. Per tutti questi motivi
D E C I D E
1. ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera f) condotta gravemente sleale, di squalificare il campo di gioco della società Bagnolese per due gare effettive, con decorrenza immediata (art. 22, comma 1 condotta gravemente sleale);
2. ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) condotta gravemente sleale, di infliggere alla società Bagnolese un’ammenda di Euro 500;
3. ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera h) condotta gravemente sleale, di inibire il dirigente accompagnatore MASTRODONATO Bruno (Bagnolese) a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per anni cinque;
4. ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera h) condotta gravemente sleale, di inibire l’assistente di parte PELLILLO Egidio, il dirigente addetto agli ufficiali di gara DI TOSTO Pasqualino ed il massaggiatore DI RENZO Paolo Pietro, tutti della società Bagnolese fino a tutto il 31 dicembre 2010;
5. ai sensi dell’art. 19, comma 4, lettera d) condotta gravemente sleale, di squalificare il calciatore MOCCIA Fabrizio (Bagnolese) fino a tutto il 31 dicembre 2013;
6. ai sensi dell’art. 19, comma 4, lettera d) condotta gravemente sleale, di squalificare il calciatore TINABURRI Raffaele (Bagnolese) fino a tutto il 31 dicembre 2013.
