TORNEO DI CAPEGINE CATEGORIA “ ALLIEVI “
GARA: JUNIOR COLORNO – REAL SAN PROSPERO DEL 04/06/2010
Ricevuta comunicazione dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Emilia con la quale
restituiva gli atti a questo Giudice Sportivo in merito alla gara di cui in epigrafe;
Letto il provvedimento emesso del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Emilia sul
Comunicato Ufficiale nr. 48 pubblicato il 10/06/2010;
Considerato che i Regolamenti dei Tornei stabiliscono che i Giudici Sportivi titolari della Disciplina Sportiva
possono infliggere sanzioni fino alla fine del Torneo con eventuale deferimento al Giudice Sportivo
territorialmente competente dei calciatori ritenuti meritevoli di più gravi sanzioni.
Il Giudice Sportivo cosi provvede
Annulla con effetto immediato la sospensione cautelare a carico del calciatore Chemakov Issam Soc. Real
San Prospero.
Osserva:
Letti gli atti ufficiali verificata la propria competenza.
nella gara di cui in epigrafe il calciatore Chemakov Issan della Soc. Real San Prospero al 37° del se condo
tempo contestava l’espulsione di un proprio compagno con espressioni offensive e irriguardose. Alla notifica
dell’espulsione il calciatore Chemakov avvicinava l’arbitro e con fare minaccioso lo colpiva con due sputi in
faccia tentando inoltre di aggredire e colpire con un calcio il Direttore di gara, tutto ciò non avveniva per il
fattivo intervento dei Dirigenti della Soc. Campegine organizzatori del Torneo. Il Chemakov tentava inoltre di
colpire nuovamente con sputi l’arbitro non riuscendovi per la prontezza da parte del Direttore di gara che
schivava tale gesto.
Osserva questo G.S. :
La vicenda presenta caratteristiche di particolare gravità sotto diversi profili che incidono severamente sul
grado di responsabilità del calciatore Chemakov Issan, l’episodio più grave è costituito dai due sputi in faccia
al Direttore di gara. L’atto di sputare verso l’ufficiale di gara o altra persona è esplicitamente equiparato in
sede regolamentare ad un gesto di violenza.
Quanto all’entità della sanzione, si tratta di fattispecie sicuramente riconducibile all’art. 19 comma 4) C.G.S.
va quindi applicata la sanzione prevista dalla norma sopra citata.
P.Q.M.
Delibera di infliggere al calciatore Chemakov Issan Soc. Real San Prospero la squalifica fino al 31/12/2010
-- meno di un minuto fa --
L'entità delle sanzioni di un giudice sportivo non deve essere commentata infatti non la commenterò,facendo due conti, il campionato allievi riprenderà alla fine di settembre.
Per cui la sanzione effettiva decorrerà da ottobre. Ottobre,Novembre,Dicembre.
Il giudice sportivo ha chiaramente voluto usare la mano pesante e dare un segnale,come ha ben motivato nella sentenza.Infatti oltre ad aver attinto l'arbitro con 2 sputi IN FACCIA, il calciatore tentava di colpirlo con un calcio e altri sputi, quindi diciamo il gesto del calciatore va un po' ridimensionato ecco, non era proprio che volesse sputare all'arbitro e nemmeno tentare di colpirlo con un calcio, anzi, la sanzione mi pare quasi esagerata. Per fortuna che nel periodo invernale i campionati si fermeranno a metà dicembre, così i 3 mesi diventeranno 2 e un po'...
