La grazia.

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

La grazia.

Messaggioda teo6791pr il ven ago 13, 2010 8:33 am

1.1.1. DELIBERE DELLA C.A.F.
STRALCIO COM. UFF. N. 56/C RIUNIONE DEL 30.5.2007RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO MARINO 1923 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:
• DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA;
• DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 AL SIG. BACCARI FRANCO;
• DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.2.2011 AL SIG. VANNUTELLI BRUNO;
• DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.1011 ALL’ALLENATORE DE ACETIS MARCO;
• DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.1011 AI CALCIATORI ONORATI TIZIANO E GENTILIZI FABRIZIO,
• DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.2.2012 AL CALCIATORE KOLA ERVIN
• DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 AI CALCIATORI GALLI DAMIANO E FIACCHI STEFANO;
SEGUITO GARA ATLETICO MARINO/PROGINF DEL 3.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 87 del 19.4.2007)
A seguito di violenze e disordini manifestatisi al termine della gara di Calcio a Cinque fra l’Atletico Marino 1923
e la Proginf disputatasi a Marino il 3.3.2007, il Giudice Sportivo decideva :
a) di escludere la società Atletico Marino 1923 dal campionato di competenza, di inibire fino al 31.12.2007 il
signor Baccari Franco e fino al 29.2.2012 i sig.ri Vannutelli Bruno e De Acetis Marco rispettivamente, il primo,
dirigente e gli altri massaggiatore ed allenatore della stessa Atletico Marino 1923. Con la stessa decisione i
calciatori della stessa Società, Onorati Tiziano, Kola Ervin, Gentilini Fabrizio venivano squalificati fino al
29.2.2012 mentre il calciatore Galli Damiano fino al 30.6.2010.
Sulla base degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo riteneva, infatti, provato:
- CRL 112/2 -
- che nel corso della competizione i sostenitori della società Atletico Marino 1923 avevano offeso ripetutamente
gli arbitri e gli organi federali sputando anche più volte contro l’arbitro n. 1 unitamente a tentativi di colpirlo attraverso la
rete di recinzione;
- che altri sostenitori della squadra di casa avevano offeso e minacciato i dirigenti della compagine ospite
colpendo con calci e pugni la panchina da essi occupata;
- che alla fine dell’incontro, il massaggiatore signor Vannutelli Bruno, aveva offeso e minacciato il signor Furlan
Simone, calciatore della società Proginf, inseguendolo unitamente ai sig.ri De Acetis Marco ed ai calciatori, della
stessa società, Fiacchi Stefano – peraltro già espulso – Onorati Tiziano, Kola Ervin Gentilini Fabrizio, e Galli Damiano i
quali, dopo averlo raggiunto, lo avevano spinto con violenza contro la rete di recinzione fino a farlo rovinare a terra
dopo un urto contro un paletto di sostegno
- che, mentre il Furlan era a terra, il Vannutelli, il Kola, il De Acetis, l’Onorati ed il Gentilini unitamente
all’addetto al campo, lo avevano colpito con violenti calci e pugni alla schiena, alle gambe, alle braccia, alla testa ed
allo stomaco tanto da far accusare all’aggredito forte dolore al braccio;
- che, nella circostanza, Casonato Roberto, calciatore della Proginf, intervenuto in aiuto del Furlan, veniva a
sua volta aggredito da calciatori della società Atletico Marino 1923, individuati dall’arbitro per i citati Onorati, Kola e
Gentilizi, tanto che il Casonato, caduto a terra e colpito anche da sostenitori locali, aveva accusato intenso dolore ad
un braccio;
- che nel contempo, mentre il massaggiatore della società Proginf cercava di contattare con il cellulare le Forze
dell’ordine, veniva aggredito dal Kola, dal Gentilini e dal Vannutelli i quali ponendo le mani sulla tastiera gli avevano
impedito di telefonare, rivolgendogli nel contempo ingiurie e minacce;
- che durante tali episodi il signor Baccari Franco, dirigente della società Atletico Marino 1923, aveva
mantenuto un atteggiamento passivo;
- che mentre venivano prestati i primi soccorsi ai due calciatori malmenati era entrato nel recinto di gioco
persona non identificata che, qualificatasi Presidente della società Atletico Marino 1923, aveva minacciato i calciatori
ospiti;
- che minacce ed insulti erano stati rivolti al Furlan da parte dei sostenitori locali mentre veniva trasportato
con l’autoambulanza mentre insulti e spintoni avevano subito i dirigenti della società Proginf ad opera della persona
qualificatasi come Presidente dell’Atletico Marino 1923 che, entrata poi nello spogliatoio arbitrale, aveva chiesto agli
arbitri di alterare il referto arbitrale in senso favorevole alla squadra di casa.
Su reclamo del calciatore Kola Ervin e della società Atletico Marino 1923, con decisioni adottate nella seduta
del 18.4.2007, la competente Commissione Disciplinare riduceva la squalifica del Kola, di Onorato Tiziano e di Gentilini
Fabrizio al 28.12.2011 e quella inflitta ai calciatori Galli Damiano e Fiacchi Stefano al 30.6.2009.
Alla stessa data del 28.2.2011 veniva ridotta l’inibizione inflitta a Vannutelli Bruno ed a De Acetis Marco.
Nel resto quanto statuito dal Giudice Sportivo veniva confermato.
Contro tale decisione proponevano reclamo alla C.A.F. la società Atletico Marino 1923 ed i sig.ri Baccari
Franco, Vannutelli Bruno, De Acetis Marco, Onorati Tiziano, Gentilini Fabrizio, Kola Ervin, Galli Damiano e Fiacchi
Stefano deducendo:
1) che, in violazione degli artt. 13 e 14 C.G.S., le sanzioni apparivano assolutamente sproporzionate alla
gravità dei fatti avuto anche riguardo ad analoghi precedenti;
2) che non era stata attribuita rilevanza ai fatti, agli atti ed alle testimonianze prodotte in sede di ricorso di
merito con recepimento del referto arbitrale nonostante gli arbitri avessero dovuto ritrattare taluni punti
essenziali;
3) che il confronto tra il referto arbitrale e gli articoli di stampa dimostrava che o i giornalisti avevano avuto il
referto arbitrale oppure essi avevano “passato” l’articolo all’arbitro;
4) che, in violazione dell’art. 31 C.G.S., non era stato utilizzato quanto emerso dalle risultanze dell’Ufficio
Indagini in diverso procedimento attinente il signor Alfonso Natali, Presidente della società Atletico Marino
1923, ossia che l’arbitro aveva dovuto ritrattare la entrata del primo nel recinto di gioco e negli spogliatoi come
pure la circostanza di aver parlato con lui;
5) che era stato violato l’art. 14 C.G.S. in relazione agli artt. 328, 358 e 593 c.p. in quanto il Fiacchi, di
professione fisioterapista, ancorché espulso, era rientrato al termine della gara, in assenza di un medico, al
solo scopo di prestare soccorso su invito del Presidente dell’Atletico Marino 1923, come dimostrato anche da
libere attestazioni di ringraziamento fatte dai componenti della squadra avversaria.
Vagliati gli atti, ritiene la C.A.F. di non accogliere il reclamo in esame .
Giova premettere che, a norma dell’art. 33 lett. D C.G.S., la C.A.F. può essere adita per questioni attinenti al
merito della controversia solo in veste di Giudice di 2° Grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente
indicate.
Nella fattispecie, invece, la C.A.F. è stata investita quale terza istanza della giustizia sportiva sulla decisione
della competente Commissione Disciplinare che si era già pronunciata in grado di appello.
Il motivo di cui al punto n. 1) non è, pertanto, accoglibile in quanto esso, inammissibilmente, propone un
giudizio di rivalutazione delle sanzioni irrogate invocandone, anche alla luce di una comparazione con precedenti
episodi, una riduzione rispetto alla gravità dei fatti. Da un lato, infatti, la valenza e quindi la gravità del fatto in quanto
tipica espressione di un giudizio rimesso ai gradi di merito non compete alla C.A.F. quando agisce in funzione di
organo di legittimità, dall’altro, non può essere impostata quale violazione di diritto la mancata comparazione da parte

del Giudice Sportivo, con le pene inflitte in precedenti episodi di intolleranza sportiva. Fermo restando l’auspicio di un
trattamento - a fronte di casi latu sensu consimili - che non appaia eccessivamente disomogeneo, deve constatarsi che
un obbligo del genere non è, infatti, previsto né prescritto dagli invocati artt. 13 e 14 C.G.S..
Quanto ai motivi di cui ai punti 2), 3) e 4), suscettibili di trattazione unitaria per identità di argomento, non
sussiste la denunciata contraddizione. Il fatto che articoli di stampa abbiano accusato l’Atletico Marino 1923 con
espressioni riportate nel supplemento del referto non è idoneo a dimostrare in alcun modo che in quest’ultimo l’arbitro
abbia esposto fatti o accadimenti non veri, per cui la tesi che siano stati esposti anche fatti ed episodi assolutamente
fantasiosi rimane una enunciazione difensiva priva di qualsiasi riscontro.
Né appare pertinente l’addotta violazione dell’art. 31 C.G.S. con riferimento alla circostanza che l’arbitro, in
sede di accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini, avrebbe escluso che fosse stato il signor Alfonso Natali, Presidente
dell’Atletico Marino 1923, ad entrare nel recinto di gioco, negli spogliatoi e di aver colloquiato con lui.
Non va dimenticato che l’arbitro indicava autore di taluni illeciti e minacce descritti nel suo referto non già il
Presidente della Atletico Marino 1923, ma persona “qualificatasi” come Presidente della citata società. L’incertezza
sostanziale sulla identità fisica di tale individuo emergente dal referto era fin dal primo momento tale che lo stesso
Giudice Sportivo aveva ritenuto di dover rimettere gli atti all’Ufficio Indagini per la esatta individuazione dell’autore.
Pertanto, nessuna contraddizione è sfuggita alla Commissione o è stata da questa ignorata, in quanto l’arbitro non
aveva accusato il Presiedente dell’Atletico Marino 1923, ma una persona sedicente tale, onde l’attendibilità del referto
non può essere intaccata per il fatto che lo sconosciuto autore dei descritti episodi si sia arrogato falsamente tale
qualifica.
Anche il motivo n. 5) è infondato.
Nessun dubbio può sussistere circa la prevalenza delle norme del codice penale su quelle del C.G.S. e quindi
sulla legittimità dell’entrata in campo di un soggetto - in precedenza espulso - per prestare il necessario soccorso ad un
terzo.
Ma non è questo il punto. Infatti, anche ad ammettere che il Fiacchi si sia adoperato a prestare soccorso al
Furlan “dopo” l’aggressione patita da costui, egli è stato sanzionato per quanto aveva fatto “prima”: quando cioè –
secondo il referto ufficiale – con la maglia girata per non farsi riconoscere, si era unito ai calciatori Onorato Tiziano,
Kola Ervin, Gentilini Fabrizio e Galli Damiano in quella che l’arbitro definiva “un’assurda caccia all’uomo all’interno del
recinto di gioco” ai danni dello stesso Furlan, capitano della Proginf.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Atletico Marino 1923 di
Marino (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
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CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A
Il Presidente Federale
 viste le istanze di grazia avanzate dai calciatori De Acetis Marco, nato il 18.08.1971,
Onorati Tiziano, nato il 18.09.1980, Gentilini Fabrizio, nato il 07.01.1976 e Kola
Ervin nato il 02.09.1983;
 sentita la Corte di Giustizia Federale;
 visto l’art. 33, comma 8, dello Statuto Federale
c o n c e d e
la grazia, per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva, ai
calciatori De Acetis Marco, Onorati Tiziano, Gentilini Fabrizio e Kola Ervin.
PUBBLICATO IN ROMA IL 12 AGOSTO 2010
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Re: La grazia.

Messaggioda w1llys il ven ago 13, 2010 11:13 am

Cambierei il titolo del thread in "La vergogna".
Con sentiti ringraziamenti al presidente federale che dorme russando rumorosamente per 7 giorni alla settimana e si risveglia per firmare questo schifo di decisione.
Complimenti vivissimi.
Queste delibere aiutano a capire molte cose...
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Re: La grazia.

Messaggioda JenaPlissken il ven ago 13, 2010 12:43 pm

Il potere della moneta ?
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Re: La grazia.

Messaggioda pintu84 il ven ago 13, 2010 1:13 pm

E non è tutto :

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
SEZIONE CONSULTIVA
COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CGF
(2010/2011)
Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 13 luglio 2010,
si è pronunciata sui seguenti argomenti:

3) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA
8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

a) CALCIATORI
Luciana BON (reiterata) - Tiziano ONORATI (reiterata)
Fabrizio GENTILINI (reiterata) - Ervin KOLA (reiterata)
sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto
beneficio, già negato in precedenza.
b) TECNICI
Marco DE ACETIS (reiterata)
sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto
beneficio, già negato in precedenza

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio
----------------------------
Pubblicato in Roma il 21.7.2010
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete


QUINDI IL NOSTRO DORMIENTE PRESIDENTE FIGC HA ANCHE LA MEMORIA CORTA IN QUANTO è PRESENTE SU QUESTO COMUNICATO (DI UN MESE FA) LA SUA FIRMA CHE ATTESTA QUANTO MENO LA LETTURA DEL PARERE SFAVOREVOLE DELLA CORTE FEDERALE ALLA CONCESSIONE DELLA GRAZIA A QUESTI ASINI!!! PS VOLUTAMENTE HO CONSERVATO IL NOME DELLA "SIGNORINA"LUCIANA BON CHE RIMARRà ANCORA FUORI DAL CAMPO FINO AL 1 OTTOBRE 2010 DOPO AVER COLPITO 2 ANNI FA UN NOSTRO COLLEGA DI MERANO CON UNA SPALLATA.
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Re: La grazia.

Messaggioda w1llys il ven ago 13, 2010 2:02 pm

Non è memoria corta. Semplicemente abbiamo (meglio, hanno) un presidente federale che dorme profondamente.
E' inutile sprecare parole.
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Re: La grazia.

Messaggioda severino il ven ago 13, 2010 8:32 pm

No comment!
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Re: La grazia.

Messaggioda teo6791pr il ven ago 13, 2010 10:42 pm

Però io non capisco,nella sentenza di grazia si specifica "sentita la Corte di Giustizia Federale", la quale, da quando ha postato pintu ha espresso parere sfavorevole...mbo sarò ignorante io (e questo è appurato) ma qualcosa non mi torna,specie perchè le 2 sentenze sono 1 mese l'una dall'altra.
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Re: La grazia.

Messaggioda gtrs il dom ago 15, 2010 12:54 pm

non commento x non dire parolacce.ma certe volte mi chiedo chi o che cosa ci tutela
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Re: La grazia.

Messaggioda tomtom il mer ago 18, 2010 8:03 pm

Comunicato Ufficiale n. 45/c Corte di Giustizia Federale
2) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C), C.G.S.
AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
31.03.2011 INFLITTA AL CALCIATORE CORONEO GIANNI SEGUITO GARA ASD
ODAS/USD GRAVIS DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione
Provinciale di Pordenone – Com. Uff. n. 34 del 7.4.2010)
Il calciatore Coroneo veniva sanzionato dal Giudice Sportivo presso la Delegazione
Provinciale di Pordenone per essersi reso responsabile, nel corso della gara in epigrafe, di
gravissimi episodi di violenza nei confronti dell’arbitro.
In particolare il Coroneo al 29’ del secondo tempo, dopo essere stato espulso, “inseguiva il
Direttore di gara e dopo averlo afferrato da tergo per la maglietta lo colpiva con quattro schiaffi
violenti al volto…”. A seguito di questo ingiustificabile comportamento violento tenuto dal
calciatore, l’arbitro era costretto a sospendere la partita per ricevere le necessarie cure e
medicazioni.
Per meglio inquadrare la dimensione e la portata degli episodi, sembra doveroso non
trascurare, poi, come ulteriore elemento di giudizio, che il Coroneo era recidivo per aver assunto, in
altra occasione, comportamento ingiurioso e irriguardoso nei confronti di ufficiali di gara.
Pertanto, a giudizio di questa Corte, ricorrono sufficienti motivi per condividere pienamente
la valutazione di assoluta inadeguatezza espressa dal Presidente Federale in merito alla sanzione
applicata in prima istanza e per estenderla ad una durata di anni tre.
Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per
l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Coroneo Gianni in 3 anni di squalifica.


Ecco una buona notizia!

-- mer ago 18, 2010 7:12 pm --

Ed eccone un'altra:

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IIIa SEZIONE
L.N.D. Comitato Interregionale
COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CGF
(2010/2011)
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 287/CGF – RIUNIONE DELL’11 GIUGNO 2010
1° Collegio composto dai Signori
Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò
Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio
Metitieri – Segretario.
1) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013, INFLITTA AL SIG. ALBANESE
PASQUALE SEGUITO GARA CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A 5
VALTOURNENCHE CALCIO A 5/RIVARA DEL 15.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo
presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 56 del 18.2.2010)
Il ricorso indicato in epigrafe concerne la sanzione disciplinare della squalifica fino al 30.6.2013 del
calciatore Pasquale Albanese per avere egli, nel corso della gara Valtournenche Calcio/Rivara,
disputata il 15.2.2010 per il Campionato di Serie D di Calcio a Cinque, avuto un comportamento
particolarmente grave nei confronti dell’arbitro.
In particolare, il predetto si è reso responsabile di una condotta, particolarmente riprovevole
e deplorevole sotto molteplici profili. In primo luogo, perché, già in precedenza ammonito nel corso
della stessa partita, non esitava a manifestare la sua contrarietà avverso le decisioni arbitrali
prorompendo in una serie di molteplici ed inaudite bestemmie. A ciò si aggiunge, rivolta allo stesso
direttore di gara, la pronuncia di un epiteto di estrema volgarità e di intenso disvalore sul piano
etico, non meno che su quello sportivo, oltre ad ulteriori, pesanti e non ammissibili apprezzamenti
sulla correttezza della direzione dell’incontro. Siffatto atteggiamento si è accompagnato, per di più,
ad una prima forma di violenza fisica, consistente nel tentativo in parte riuscito di strappare con
violenza la sua divisa. In un crescendo di incontrollata aggressività, lo stesso personaggio non ha
esitato, infine, a colpire con un pugno alla faccia il malcapitato giudice di gara che cadeva in terra
tramortito e poi, ripresosi dallo svenimento ma ancora sanguinante dalla bocca, veniva
accompagnato per le cure che il caso richiedeva al locale Ospedale ed ivi giudicato con una
prognosi di sette giorni, successivamente estesa a venti da altra valutazione clinica compiuta dal
medico dott. Lannutti di Aosta.
Per meglio inquadrare la dimensione e la portata dell’episodio, sembra doveroso non
trascurare, poi, come ulteriore elemento di giudizio non soltanto il danno conseguente alla
ingiustificabile violenza arrecata sulla persona fisica che ne è stata vittima, ma anche, al di là di
essa, la ulteriore conseguenza che ne è derivata per la sopravvenuta impossibilità materiale di
condurre comunque a termine la partita, che rimaneva pertanto interrotta sul punteggio a quel
momento raggiunto.
Se, infine, si pone mente ai frequenti precedenti disciplinari che costellano la “carriera”
dello stesso atleta ed in particolare ad una squalifica per otto gare, già a lui comminata il 5 febbraio
dello scorso anno, ricorrono sufficienti motivi per condividere pienamente la valutazione di
inadeguatezza espressa dal Presidente Federale per la sanzione applicata in prima istanza e per
estenderla ad una durata di cinque anni, in applicazione dell’art. 19, comma 1 lett. f) e comma 4 lett.
d) C.G.S..
Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente
Federale, ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Pasquale Albanese in cinque anni di squalifica.

-- mer ago 18, 2010 7:20 pm --

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
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CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A
Il Presidente Federale
- viste le istanze di grazia avanzate dagli associati A.I.A. Costa Andrea, nato il
2.9.1977 e Bianco Gianluca, nato il 24.6.1971;
- sentita la Corte di Giustizia Federale;
- visto l’art. 33, comma 8, dello Statuto Federale
c o n c e d e
la grazia, in relazione alla sanzione del ritiro della tessera federale, agli associati A.I.A.
Costa Andrea e Bianco Gianluca.
PUBBLICATO IN ROMA L’11 AGOSTO 2010
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete


d) ARBITRI
Gianluca BIANCO
la Corte di Giustizia Federale,
 vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia
inoltrata dall’arbitro Gianluca Bianco, in relazione alla sanzione del ritiro della tessera
federale;
 esaminata la documentazione;
 considerati i motivi esposti nell’istanza di grazia;
esprime parere favorevole
IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio
----------------------------
Pubblicato in Roma il 21.7.2010
IL SEGRETARIO

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