Seconda categoria Trentina

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

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Messaggioda arbitro87 il ven ott 15, 2010 3:20 pm

GARE DEL 07/10/2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara U.S. CAVEDINE LASINO - STIVO A.S.D.
 letto il rapporto arbitrale
 appreso che la gara veniva sospesa al 40° minuto del secondo tempo per una pallonata, calciata volontariamente con violenza da parte del calciatore CALDERA Lorenzo della società U.S. CAVEDINE LASINO, che colpiva al volto il direttore di gara, con fuoriuscita di sangue
DELIBERA
 di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla Soc. U.S. CAVEDINE LASINO, nelle cui fila milita il giocatore responsabile del calcio violento, con il punteggio di 0-3
 di aver preso a parte i provvedimenti disciplinari
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 100,00 CAVEDINE LASINO
per mancata assistenza al direttore di gara, nel momento della pallonata allo stesso

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2011
CALDERA LORENZO (CAVEDINE LASINO)
espulso per somma in ammonizioni, offendeva il direttore di gara e gli calciava contro con violenza il pallone, colpendolo al volto e facendolo sanguinare
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Re: Seconda categoria Trentina

Messaggioda OldReferee il ven ott 15, 2010 3:33 pm

Un anno mi sembra un po' pochino.
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Re: Seconda categoria Trentina

Messaggioda Dode il ven ott 15, 2010 7:15 pm

Paragoniamo i metri di giudizio dei giudice sportivo?

C.U. n. 66 del 22.5.2008.

XX YY ZZ – espulso - A seguito di una decisione arbitrale in segno di protesta calciava con forza il pallone da circa dieci metri colpendo il direttore di gara in pieno viso procurandogli dolore e fuoriuscita di sangue dal labbro superiore interno

Questa la motivazione con l quale il giudice sportivo ha squalificato il calciatore XX YY ZZ fino al 31.12.2009.

Si è opposta alla sanzione l’A.S.D. XX con reclamo di rito alla C.D. col quale, pur ammettendo il fatto, lamenta l’eccessività della squalifica sostenendo che il calciatore si era reso responsabile d’un gesto di stizza senza intenzione di colpire alcuno tanto meno l’arbitro posizionato a ragguardevole distanza dal calciatore.

Visionati gli atti la Commissione Disciplinare non può non rilevare come l’arbitro stesso qualifichi il gesto come plateale protesta verso una sua decisione, nulla precisando in merito alla volontarietà del calciatore di volerlo colpire; la ragguardevole distanza del pallone dal direttore di gara al momento del fatto, riferita negli atti nella misura di circa dieci metri, induce a credere che effettivamente non vi fosse volontà di colpire l’arbitro. Rileva però che il pallone fu calciato con una certa forza e l’arbitro, raggiunto al volto, ebbe a subire le conseguenze descritte sul referto.

Per questi motivi, il reclamo può trovare accoglimento e la squalifica del calciatore XX YY ZZ può essere ridotta dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2009.
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Re: Seconda categoria Trentina

Messaggioda zola89 il dom ott 17, 2010 1:55 am

Secondo il mio parere tutto dipende dal referto. Dalla chiarezza e dalla inequivocabilità con la quale scriviamo le cose. Ci sono persone che per aver tentato di aggredire sono state squalificate anni ed il G.S. della stessa regione ha squalificato per mesi arbitri colpiti. Come è possibile se non imputando tutto alla maniera nella quale vengono redatti i referti?
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Re: Seconda categoria Trentina

Messaggioda lunapop il dom ott 17, 2010 12:44 pm

zola89 ha scritto:Secondo il mio parere tutto dipende dal referto. Dalla chiarezza e dalla inequivocabilità con la quale scriviamo le cose. Ci sono persone che per aver tentato di aggredire sono state squalificate anni ed il G.S. della stessa regione ha squalificato per mesi arbitri colpiti. Come è possibile se non imputando tutto alla maniera nella quale vengono redatti i referti?


Giusta osservazione zola, infatti il problema in molti casi è proprio quello della incompletezza nella descrizione dei fatti, nella mancanza di refertazione medica, nell'utilizzo di aggettivazioni che danno la possibilità di interpretazione "elastica" al giudice sportivo, alla CD e, sopratutto alla difesa del colpevole.
Inoltre, ma qui la pecca sta nel rappresentante AIA che non è di gran supporto per l'Arbitro, quando si è convocati davanti la CD bisogna essere chiari, decisi e ricordare senza tentennamenti quanto accaduto, perchè al minimo dubbio eccolà l'appiglio per ridurre.
C'è da aggiungere - ad onor del vero - che, pur se non di frequente, si leggono anche decisioni della Disciplinare che lasciano davvero sbalorditi per quanto attiene alle decurtazioni di pena, pur ammettendo la gravità dei fatti accaduti!
E su questo, poichè non vi è altro possibile intervento successivo, del "richiamo degli atti" da parte direttamente del Presidente Federale, dovrebbe imporsi il nostro Presidente per una modifica del Regolamento di Giustizio in tal senso, riportando alla precedente edizione, che permetteva, almeno, che il richiamo potesse essere operato dal Presidente del CR della LND, su invito del Presidente CRA.
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Re: Seconda categoria Trentina

Messaggioda teo6791pr il lun ott 18, 2010 12:31 am

Al di là di come sono compilati i referti, credo che nel momento in cui, chiunque si renda colpevole volontariamente di un gesto (calciare il pallone verso il direttore di gara) debba poi farsi carico di tutte le conseguenze che questo gesto può comportare. Cerco di spiegarmi meglio. La distanza tra arbitro e calciatore in questo caso gioca un ruolo fondamentale, alcuni sono portati a dire che il calciatore "ha voluto calciare il pallone verso il direttore di gara,tuttavia non era sua intenzione colpirlo" e la distanza tra i due dovrebbe confermare questa tesi.
Nel momento in cui decidi di calciare il pallone verso l'arbitro sostenere che non volevi colpirlo mi sembra assurdo,cosa volevi fare,sfiorarlo? Io faccio fatica a capire perchè, in caso di falli si parla di negligenza,eccessiva irruenza o vigoria sproporzionata, il tutto anche in mancanza di volontarietà, quando ci troviamo davanti ad un gesto plateale e volontario, si trovano le attenuanti.
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Re: Seconda categoria Trentina

Messaggioda President il mar ott 19, 2010 12:04 pm

teo6791pr ha scritto:Al di là di come sono compilati i referti, credo che nel momento in cui, chiunque si renda colpevole volontariamente di un gesto (calciare il pallone verso il direttore di gara) debba poi farsi carico di tutte le conseguenze che questo gesto può comportare. Cerco di spiegarmi meglio. La distanza tra arbitro e calciatore in questo caso gioca un ruolo fondamentale, alcuni sono portati a dire che il calciatore "ha voluto calciare il pallone verso il direttore di gara,tuttavia non era sua intenzione colpirlo" e la distanza tra i due dovrebbe confermare questa tesi.
Nel momento in cui decidi di calciare il pallone verso l'arbitro sostenere che non volevi colpirlo mi sembra assurdo,cosa volevi fare,sfiorarlo? Io faccio fatica a capire perchè, in caso di falli si parla di negligenza,eccessiva irruenza o vigoria sproporzionata, il tutto anche in mancanza di volontarietà, quando ci troviamo davanti ad un gesto plateale e volontario, si trovano le attenuanti.


Proprio d'accordo!
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Re: Seconda categoria Trentina

Messaggioda Doraemon il mar ott 19, 2010 5:28 pm

Mi pare che debba farlo il Presidente del CR FIGC, eventualmente sollecitato dal Presidente CRA, ma non vorrei dire inesattezze.
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Re: Seconda categoria Trentina

Messaggioda shadyz il mer ott 20, 2010 11:48 pm

Un arbitro può fare ricorso?
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