da pintu84 il gio nov 18, 2010 1:20 pm
ECCO I RISULTATI,STESSA COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE TERRITORIALE.
RECLAMO PROPOSTO DA U.S. VILLA MINOZZO
Avverso squalifica al 30.6.2013 calc. ZINI SIMONE
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 16 del 27.10.2010
gara COLLAGNA – VILLA MINOZZO del 24.10.2010
L’U.S. VILLA MINOZZO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “se il danno causato fosse
stato così elevato come la squalifica fa pensare, l’arbitro non avrebbe dovuto continuare la partita, perciò riteniamo che lo stesso
arbitro non abbia subito nessun danno fisico e che possa avere commesso un errore tecnico. Visto che nessun serio danno è stato
riportato dal direttore di gara, che continuava regolarmente la partita, viste le scuse personali che a fine gara gli porgeva ZINI, e che lo
stesso ragazzo non aveva mai fatto gesti del genere in passato, chiediamo una riduzione della squalifica o la ripetizione della partita
per errore tecnico.
La Commissione,
- premesso che in ordine alla regolarità di svolgimento della gara, l’U.S. VILLA MINOZZO, avrebbe eventualmente
dovute seguire le norme di cui all’art. 29. commi 3 e 4 del C.G.S.;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il
calc. ZINI, all’atto della comunicazione del provvedimento di espulsione per averlo spintonato, lo ha preso al collo con le due mani,
per qualche secondo, in modo non violento e senza causare dolore, venendo poi allontanato da compagni di squadra. Al termine della
gara, il calc. ZINI si è recato nello spogliatoio dell’arbitro per chiedergli scusa “in modo sincero”;
- ritenuto che il riprovevole gesto compiuto dal calc. ZINI, estrinsecatosi, in un unico contesto, nel volgere di
qualche secondo, senza l’intenzione di arrecare danno all’arbitro, possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 31.10.2012 la squalifica del calc. ZINI SIMONE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PRIMOGENITA
Avverso ammenda € 150 per comportamento tesserati
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 16 del 27.10.2010
gara del 24.10.2010
L’A.S.D. PRIMOGENITA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che “il comportamento tenuto
dai calciatori dell’A.S.D. PRIMOGENITA all’interno del proprio spogliatoio derivava da atteggiamenti goliardici, per festeggiare la
vittoria conseguita negli ultimi minuti dell’incontro, senza alcuna intenzione offensiva nei confronti del direttore di gara, nè
discriminatoria o di disprezzo verso il genere femminile. Analoghi atteggiamenti sono stati difatti in passato posti in essere al termine
di gare dirette da direttori di gara uomini”. Chiede l’annullamento dell’ammenda.
La Commissione,
- premesso che l’A.S.D. PRIMOGENITA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è
presentata all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro (di sesso femminile), sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto
originario, ha ribadito che, a fine gara, mentre, davanti al proprio spogliatoio, aspettava che gli venisse portata una bottiglia di acqua,
sentiva distintamente frasi assai scurrili nei suoi confronti, con riferimento ad atti estremamente osceni, provenire dallo spogliatoio
dell’A.S.D. PRIMOGENITA, che aveva l’uscio socchiuso,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 150 a carico dell’A.S.D. PRIMOGENITA