Report Settimanale Sicilia

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Report Settimanale Sicilia

Messaggioda MySoccerRef il gio nov 18, 2010 10:37 pm

Riprendendo l'idea del topic unico per ogni regione, questa settimana comincio questo topic dal C.U 175 LND C.R. Sicilia, dove in mezzo alla solita strage si trova questo:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 13/11/2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/11/2010 CAMPOFELICE CALCIO - GANGI
1-0; Sospesa al 45' del s.t.;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 45' del s.t., a seguito della convalida di una rete realizzata dalla Società Campofelice, l'arbitro subiva le proteste da
parte di tesserati della Società Gangi; in tale frangente il dirigente accompagnatore della medesima Società, già
allontanato al 36' del s.t., si introduceva sul terreno di giuoco e prima tentava di colpire il direttore di gara con una violenta testata al volto, schivata, e poi colpiva lo stesso con un violento pugno allo zigomo sinistro che provocava momentaneo stordimento ed offuscamento della vista;
A tal punto l'arbitro, rientrato negli spogliatoi e non più nelle ottimali condizioni fisiche necessarie per la prosecuzione
della direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente per poi recarsi presso un Presidio ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di cinque giorni s.c.;
Condivisa la suddetta decisione;
Sancita la responsabilità delle Società Gangi alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto
ascrivibile al proprio dirigente accompagnatore;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Campofelice la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
Di porre a carico della Società Gangi il risarcimento dei danni subiti dall'arbitro della gara, se richiesto.

[...omissis]

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 125,00 GANGI
Per avere, propri tesserati non identificati, dopo la sospensione definitiva della gara, assunto contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro e colpito ripetutamente la porta dello spogliatoio dello stesso.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 13/11/2015

STORIALE GIACOMO (GANGI)
Per proteste nei confronti dell'arbitro; per avere tentato di colpirlo con una violenta testata al volto: nonchè per averlo colpito con un violento pugno all'altezza dello zigomo sinistro, procurando momentaneo stordimento ed offuscamento della vista, che non consentiva allo stesso di proseguire nella direzione della gara.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 20/12/2010

SOTTILE NATALE (GANGI)
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, a fine gara.
"Mi fa orrore il mondo di Internet e questo meccanismo perverso per cui chiunque dal buio della propria cameretta può sputare sentenze."
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Re: Report Settimanale Sicilia

Messaggioda magicbox il ven nov 19, 2010 2:36 am

ma come?? Fa tutto la società Gangi e chi perde la partita a tavolino è il Campofelice?? :o
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Re: Report Settimanale Sicilia

Messaggioda achmed il ven nov 19, 2010 1:57 pm

sarà stato un mero errore di trascrizione
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Re: Report Settimanale Sicilia

Messaggioda gtrs il ven nov 19, 2010 2:09 pm

achmed ha scritto:sarà stato un mero errore di trascrizione



si ma pensa alla lettura quelli del campofelice che insulti hanno mandato al giudice sportivo :)
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Re: Report Settimanale Sicilia

Messaggioda MySoccerRef il dom nov 21, 2010 11:40 am

dal C.U. 177 del 19/11/2010

4. ERRATA CORRIGE (GIUDICE SPORTIVO)

A rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n° 175 del 18/11/2010, relativamente alla delibera inerente la gara Campofelice Calcio/Gangi (Seconda Categoria/C), la gara perduta deve intendersi comminata alla Società Gangi e non Campofelice Calcio come erroneamente riportato.


Corretto sul CU, ragazzi! :mrgreen:

-- meno di un minuto fa --

Nuova settimana e nuovo bollettino di guerra. Cominciamo con una spiacevole sorpresa dai campionati SGS (C.U. 186/sgs39 del 25/11/2010)

Gare del CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

GARE DEL 21/11/2010

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 21/11/2015
VIRGILLITO ANTONINO (ATLETICO PATERNO)
Per avere, a fine gara con atteggiamento offensivo e minaccioso, colpito l'arbitro con un forte pugno alla fronte provocando dolore, senso di svenimento e offuscamento della vista. Lo stesso cercava di colpire nuovamente il direttore di gara non riuscendoci grazie all'intervento dei dirigenti locali.

Si continua coi campionati LND (giusto C.U. 187 LND del 25/11/2010)


3.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 21/11/2010

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/10/2011

SAGLIMBENI ALBINO (LIMINA)
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro;
nonchè per avere tentato di colpire un A.A. con un calcio all'addome, e reiterato il contegno offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, il tutto alla fine della stessa.

3.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 21/11/2010

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 21/11/2010 ANTILLESE - GHIBELLINA
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' U.S.D. GHIBELLINA si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 21/11/2015

PANETTA MARCO (GHIBELLINA)
Per avere colpito l'arbitro con una testata al viso che provocava un trauma alla regione cervicale e la tumefazione del labbro superiore, determinando la sospensione definitiva della gara.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014

BOMBACI GIUSEPPE (GHIBELLINA)
Per avere colpito l'arbitro con due pugni al torace.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE

BARBARA SALVATORE (GHIBELLINA)
Per avere spintonato l'arbitro; nonchè per contegno offensivo nei confronti dello stesso.

SERGI SANTO (GHIBELLINA)
Per avere spintonato l'arbitro; nonchè per contegno offensivo nei confronti dello stesso.

SIGNORINO GIUSEPPE (GHIBELLINA)
Per avere spintonato l'arbitro; nonchè per contegno offensivo nei confronti dello stesso.

3.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 20/11/2010

gara del 20/11/2010 REAL PETILIA - CITTA DI NARO
2-1; Sospesa al 45' del s.t.;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 42' del s.t., dopo l'espulsione del calciatore Caravotta Andrea (Città di Naro), lo stesso prima tentava ripetutamente di colpire l'arbitro e poi lo colpiva con un calcio alla gamba che procurava un ematoma; lo stesso Caravotta, insultato dai sostenitori avversari, insieme ai propri compagni di squadra Vinciguerra Filippo, Grussone Vincenzo, Vinciguerra Luca e
Petitto Arcangelo, assumevano contegno minaccioso nei confronti dei suddetti sostenitori; inoltre il Petitto spintonava l'arbitro;
A tal punto quest'ultimo, valutate le condizioni determinatesi, ometteva di assumere tutti i provvedimenti disciplinari del caso e si dirigeva verso gli spogliatoi ricevendo nel contempo offese dai calciatori della Società Città di Naro e dal dirigente di quest'ultima, Di Caro Salvo, rientrato indebitamente sul terreno di giuoco dopo essere stato allontanato in precedenza;
Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara e considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori colpevoli di quanto esposto in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della stessa stante il mancato raggiungimento da parte della Società Città di Naro del numero minimo necessario per la sua prosecuzione;
Sancita la responsabilità delle Società Città di Naro alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile ai propri tesserati;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei suddetti sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visti l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Città di Naro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/12/2010

DI CARO SALVO (CITTA DI NARO)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro; nonchè per essersi introdotto all'interno del recinto di giuoco ed avere assunto ulteriore contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dello stesso, dopo l'allontanamento.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013

CARAVOTTA ANDREA (CITTA DI NARO)
Per condotta scorretta; dopo l'espulsione, prima tentava di colpire ripetutamente l'arbitro e poi lo colpiva con un calcio ad una gamba, provocando un ematoma; nonché per contegno minaccioso nei confronti di sostenitori avversari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SETTE GARE

PETITTO ARCANGELO (CITTA DI NARO)
Per avere spintonato l'arbitro e per contegno minaccioso nei confronti di sostenitori avversari.

SQUALIFICA PER UNA GARA

GRUSSONE VINCENZO (CITTA DI NARO)
Per contegno minaccioso nei confronti di sostenitori avversari.

VINCIGUERRA FILIPPO (CITTA DI NARO)
Per contegno minaccioso nei confronti di sostenitori avversari.

VINCIGUERRA LUCA (CITTA DI NARO)
Per contegno minaccioso nei confronti di sostenitori avversari.
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