CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES LIGURIA
GARE DEL 18/12/2010
A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA
fino al 31/03/2012 al Sig. CRAVIOTTO DANIELE (PIETRA LIGURE 1956)
Espulso al 47° del secondo tempo per aver rivolto frase offensiva al direttore di gara, nel momento in cui l'arbitro stava per mostrargli il cartellino rosso lo colpiva con un calcio al ginocchio; successivamente, invitato dal direttore di gara ad uscire dal terreno di giuoco, gli veniva incontro tenendo un comportamento aggressivo e lo colpiva con un altro calcio alla coscia sinistra, provocandogli un ematoma nella parte colpita. Veniva bloccato solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra e dei dirigenti della squadra avversaria che scortavano il direttore di gara fino agli spogliatoi.
In relazione alla squalifica in esame, tenuto conto dei Poteri Disciplinari attribuiti al Giudice Sportivo dall'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva e considerata la giovane età del giocatore responsabile della grave condotta violenta descritta in declaratoria, al fine di affermare il rispetto dei valori sociali e favorire un adeguato processo educativo tendente ad un sano reinserimento nell'ordinamento sportivo, in aggiunta alla squalifica a tempo si prescrive al calciatore CRAVIOTTO Daniele di prendere parte, nel corso del periodo di squalifica, ad almeno 10 gare della propria squadra in veste di assistente al proprio dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, con l'obbligo specifico di accogliere cortesemente il Direttore di Gara al momento del suo arrivo presso l'impianto sportivo, di accompagnarlo fino all'ingresso dello spogliatoio arbitrale e di attenderlo all'uscita degli stessi spogliatoi per tutelarlo e riaccompagnarlo presso il punto di parcheggio dell'autovettura del medesimo Direttore di gara. Il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra vigilerà sull'effettiva e concreta esecuzione della squalifica secondo le prescritte modalità. Il direttore di gara designato nelle partite giocate nel campo di casa del Pietra Ligure indicherà nel rapporto arbitrale, tra le "osservazione varie", il comportamento tenuto dal calciatore in ordine alle prescrizioni imposte da questo Giudice Sportivo
