CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE LIGURIA
GARE DEL 6/2/2011
A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
MODICA MIRKO GIOVANNI (REAL VALDIVARA)
Espulso al 38° del secondo tempo per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare si toglieva la maglia proferendo frasi gravemente minacciose nei confronti dell'arbitro; al termine della partita attendeva il direttore di gara nella zona antistante gli spogliatoi e tentava di aggredirlo fisicamente senza riuscirci per il tempestivo intervento dei propri dirigenti. In relazione alla squalifica in esame, tenuto conto dei Poteri Disciplinari attribuiti al Giudice Sportivo dall'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva e considerata la giovane età del calciatore responsabile della summenzionata condotta, al fine di affermare il rispetto dei valori sociali ed in particolare quelli della figura del direttore di gara, nonché al fine di favorire un adeguato processo educativo tendente all'acquisizione dei sani principi dell'attività sportiva, in aggiunta alla squalifica si prescrive al giovane calciatore MODICA Mirko di prendere parte, nel corso del periodo di squalifica, alle gare disputate dalla propria squadra (trasferte comprese,salve causa di forza maggiore adeguatamente giustificate e documentate dalla società) in veste di assistente al proprio dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, con l'obbligo specifico di accogliere cortesemente il Direttore di Gara al momento del suo arrivo presso l'impianto sportivo, di accompagnarlo fino all'ingresso dello spogliatoio arbitrale e di attenderlo all'uscita degli stessi spogliatoi per salutarlo e riaccompagnarlo presso il punto di parcheggio dell'autovettura del medesimo Direttore di gara. Il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra vigilerà sull'effettiva e concreta esecuzione della squalifica secondo le prescritte modalità. Il direttore di gara designato nelle partite giocate dal REAL VALDIVARA indicherà nel rapporto arbitrale, tra le "osservazione varie", il comportamento tenuto dal calciatore in ordine alle prescrizioni imposte da Questo Giudice Sportivo.
