Fine settimana da incubo: ecco gli stralci di vari episodi provenienti da quasi tutte le categorie, nell'ordine Serie C2 di Calcio a 5, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Allievi e Giovanissimi Regionali, presi dai Comunicati C.U. N°295-c5-39, C.U 296 LND e C.U. 297 sgs65, tutti del 3 Febbraio 2011.
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 29/ 1/2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 29/ 1/2011 GAZZARA CLUB TERRASINI - CIACULLI CROCEVERDE
5-2; Sospesa al 10' del s.t.;
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 10' del s.t., dopo un grave atto di violenza compiuto dal calciatore Romeo Carlo (Ciaculli Croceverde C5) nei confronti di un avversario, scoppiava una violentissima rissa che coinvolgeva tutti i calciatori di entrambe le Società, inclusi i componenti in quel momento in panchina, i quali si scambiavano pugni, calci e spintoni con inaudita violenza;
L'arbitro, trascorsi otto minuti dall'inizio della rissa e considerati espulsi tutti i calciatori di entrambe le Società, sospendeva definitivamente la gara;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità di entrambe le Società, Gazzara Club Terrasini e Ciaculli Croceverde C5 in relazione al comportamento dei propri calciatori;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Gazzara Club Terrasini la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 e l'ammenda di Euro 300,00;
Di infliggere alla Società Ciaculli Croceverde C5 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 e l'ammenda di Euro 300,00.
gara del 29/ 1/2011 MABBONATH - LIDOPOGAP
8-1; Sospesa a fine p.t.;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al termine del p.t., mentre si avviava verso gli spogliatoi, l'arbitro veniva aggredito dal sig. D'Asta Salvatore, calciatore già della Società Lidopogap, sanzionato con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 244/C5 del 18/02/2009 e personalmente conosciuto dal direttore di gara; il D'Asta lo colpiva con un violentissimo pugno alla parte sinistra del collo che provocava forte dolore e violenti capogiri;
A tal punto l'arbitro, valutate le condizioni determinatesi e l'effettiva impossibilità di proseguire la gara, decideva di sospenderla definitivamente per successivamente recarsi presso un Presidio Ospedaliero dove gli veniva riscontrato un trauma distorsivo al rachide cervicale refertato con una prognosi di 20 giorni s.c.;
Condivisa la decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità della Società Lidopogap in relazione al comportamento del D'Asta;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Lidopogap la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 1-8, risultato conseguito in campo al momento della sospensione definitiva della stessa;
Di infliggere alla Società Lidopogap l'ammenda di Euro 500;
Di porre a carico della Società Lidopogap il risarcimento dei danni subiti dall'arbitro della gara, se richiesto.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 29/ 1/2016
DAVI FILIPPO (LIDOPOGAP)
Per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; nonchè per avere dato un pestone allo stesso ed averlo colpito con una ginocchiata alla coscia provocandogli dolore, reiterando altresì il contegno offensivo e minaccioso, dopo l'espulsione.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARE
ROMEO CARLO (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Per avere colpito un calciatore avversario con un violentissimo pugno al viso e per avere preso parte alla rissa tra i componenti delle due squadre; nonchè, dopo la sospensione della gara, per avere assunto contegno aggressivo nei confronti di tesserati avversari.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
FARDELLA SALVATORE (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Dopo essersi tolto la maglia, al fine di non farsi identificare dall'arbitro, spingeva un calciatore avversario contro la recinzione del campo di giuoco; nonchè, per avere preso parte alla rissa tra i componenti delle due squadre.
SQUALIFICA PER TRE GARE
AVERSA SAMUELE (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
CALATABIANO GIUSEPPE (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
CIMINNA VALERIO (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
COSTA DONATO (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
COSTA VINCENZO (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
DE CARO LUCIANO (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
DI MARTINO DAVIDE (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
GAGLIANO GAETANO (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
LIBRIZZI RICCARDO (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
MANFRE PIETRO (CIACULLI CROCEVERDE C5)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
CIARAMITARO GASPARE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
D AMORE VINCENZO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
GAMBINO SALVATORE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
LOMBARDO CORRADO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
ORLANDO FRANCESCO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
RUVOLO ONORATO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
SASSANO VINCENZO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
VITALE DAVIDE (GAZZARA CLUB TERRASINI)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
VITALE FABIO (GAZZARA CLUB TERRASINI)
Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.
5.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARE DEL 30/ 1/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 700,00 SPORTING VIAGRANDE
Per avere, due persone non identificate introdottesi all'interno degli spogliatoi, assunto contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; per avere, una di queste, colpito il predetto con un violento calcio al fondo schiena, e l'altra tentato di colpirlo con uno schiaffo senza riuscire, lanciandogli contro, altresì, delle monete.
5.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Per la sezione "speciale cancelli aperti"
GARE DEL 29/ 1/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 150,00 S.ALESSIO
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro, a fine gara; nonchè per essersi, uno dei suddetti, introdotto all'interno del terreno di giuoco, con l'intento di avvicinare il direttore di gara, non riuscendo perché bloccato.
GARE DEL 30/ 1/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 250,00 POLISPORTIVA BELMONTE
Per avere, propri sostenitori, attinto con sputi l'arbitro; nonchè per avere, proprio sostenitore introdottosi all'interno del terreno di giuoco, assunto contegno offensivo ed aggressivo nei confronti dell'arbitro.
Euro 150,00 RODI MILICI
Per avere, persona non identificata introdottasi all'interno del terreno di giuoco dopo avere scavalcato un cancello, strattonato l'arbitro afferrandolo ad un braccio.
Fine Speciale
5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Sezione "Gli smemorati di Tremestieri Etneo"
GARE DEL 22/ 1/2011
gara del 22/ 1/2011 ACI BONACCORSI A.S.D. - TREMESTIERI ETNEO A.S .
N.D.; Reclamo Tremestieri Etneo.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Tremestieri Etneo chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della stessa a causa del protrarsi di controlli sui componenti la squadra effettuati dai Carabinieri ad un posto di blocco e che avrebbero impedito il raggiungimento in tempo utile della sede di disputa della gara;
a sostegno della propria richiesta la Società reclamante ha allegato una dichiarazione redatta da Agenti della Stazione dei Carabinieri di S.Agata Li Battiati (NB distanze: Sant'Agata Li Battiati - Tremestieri Etneo 2 km; Tremestieri Etneo - Aci Bonaccorsi 5,1 km);
Controdeduce la Società Pol. Aci Bonaccorsi sostenendo come la Società reclamante sia incorsa in un "errore organizzativo interno" non essendo a conoscenza dell'anticipo al sabato delle gare interne dell'avversaria; dichiara di essere venuta a conoscenza della suddetta circostanza a seguito di una telefonata ricevuta da parte di un dirigente della stessa società Tremestieri Etneo, rammaricato per l'accaduto;
Considerato che la dichiarazione dei militari ed allegata al reclamo non fa alcun riferimento ad un accaduto riconducibile alla Società Tremestieri Etneo;
Considerato che l'orario d'inizio della gara era fissato per le ore 15,00 e che, comunque la suddetta dichiarazione riferisce di un controllo effettuato alle ore 14,35;
Considerato che le Società, nella organizzazione delle proprie trasferte, devono tenere nel debito conto tutti i possibili eventi sfavorevoli e che, ad ogni buon conto e con riferimento ai sopra citati orari, non appare che nel caso specifico sia stata posta, da parte della Società Tremestieri Etneo, la necessaria diligenza;
Ritenendo, pertanto, di non potere accogliere la richiesta formulata dalla Società Tremestieri Etneo;
Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Tremestieri Etneo, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Tremestieri Etneo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 150 (1.ma rinuncia).
Fine sezione speciale
GARE DEL 29/ 1/2011
gara del 29/ 1/2011 MONDELLIANA - TUMBARELLO PETROSINO
1-0; Sospesa al 36' del s.t.;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 36' del s.t., dopo la realizzazione di un calcio di rigore da parte della Società Mondelliana, il calciatore Oliva Giuseppe (Tumbarello Petrosino) assumeva contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro ed improvvisamente lo colpiva con una violentissima testata alla fronte che procurava temporaneo stordimento, lo spintonava e lo colpiva ancora con un violentissimo calcio alla gamba destra che provocava fortissimo dolore e la caduta a terra;
A tal punto l'arbitro, ancora oggetto di gravi offese e minacce da parte dell'Oliva e non più nelle ottimali condizioni psicofisiche necessarie per la prosecuzione della direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente;
Condivisa la suddetta decisione;
Sancita la responsabilità delle Società Tumbarello Petrosino alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio calciatore;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Tumbarello Petrosino la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
Di porre a carico della Società Tumbarello Petrosino il risarcimento dei danni subiti dall'arbitro della gara, se richiesto.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 29/ 1/2016
OLIVA GIUSEPPE (TUMBARELLO PETROSINO)
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; per averlo colpito con una violentissima testata che provocava temporaneo stordimento; per averlo spintonato ed ancora colpito con un fortissimo calcio alla gamba destra che procuravano dolore; ed ancora, per avere colpito con un pugno allo stomaco un tesserato avversario intervenuto in difesa del direttore di gara; ed infine per ulteriore, grave, contegno offensivo e minaccioso nei confronti di quest'ultimo.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
GARE DEL 30/ 1/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 600,00 SPORTING RAGUSA 04
Per avere inserito in distinta, quale dirigente, persona non avente titolo, in quanto non risultante dalla scheda di censimento agli atti di questo Comitato che assumeva contegno offensivo nei confronti dell'arbitro e lo colpiva con un forte schiaffo alla tempia sinistra provocando forte dolore, stordimento e perdita di sensi con conseguente caduta a terra. (Con obbligo del risarcimento dei danni subiti dall'arbitro, se richiesto).
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2014
GRAMMATICO SALVATORE (AVVENIRE)
Per contegno offensivo ed aggressivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per averlo colpito con un calcio alla gamba sinistra, provocando forte dolore.
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2011
SANTONOCITO PIER LUIGI (REAL CALCIO PALAGONIA)
Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un tesserato avversario; per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, dopo l'allontanamento; nonchè per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.
Gare del CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
GARE DEL 30/ 1/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 200,00 GIOVANILE MASCALI
Per manifestazioni di intemperanza dei propri sostenitori che, a fine gara, afferravano l'arbitro per la giacca cercando di colpirlo non riuscendovi grazie all'intervento di terzi.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/ 4/2011
ZAPPALA CARMELO (GIOVANILE MASCALI)
Per avere assunto, a fine gara, contegno offensivo nei confronti dell'arbitro cencando di colpirlo con uno schiaffo non riuscendovi grazie all'intervento di terzi.
Gare del CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE
GARE DEL 29/ 1/2011
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
GRISIGLIONE DIEGO (GIOVANI LEONI)
Per aver tentato di aggredire l'arbitro a fine a gara.
