Decisioni prese dai comunicati N°307 LND, N°308-c5-41 e N°309-sgs68 del 10 Febbraio 2011.
Ne è successa di ogni, anche cose stranissime, dopo una settimana in cui si sono succeduti appelli del Presidente del Comitato Regionale e del Responsabile della Divisione Calcio a 5 Regionale.
Gli episodi provengono dai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Serie C2 di Calcio a 5 e Allievi Regionali di Calcio a 11.
4.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA
GARE DEL 6/ 2/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 600,00 KAMARAT
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti di tesserati avversari e dell'arbitro, prima dell'inizio della gara; per avere, i medesimi, attinto reiteratamente con sputi un A.A.; nonchè per avere, sempre i predetti sostenitori, introdottisi all'interno del terreno di giuoco dopo avere scavalcato la rete di recinzione, inseguito lungamente gli ufficiali di gara non riuscendo a venire in contatto con gli stessi grazie all'intervento di propri tesserati; ed infine per avere, persona non identificata introdottasi all'interno degli spogliatoi, minacciato e tentato di spintonare la terna arbitrale, il tutto a fine gara.
4.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARE DEL 6/ 2/2011
A CARICO DI SOCIETA’
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
MISTRETTA N.GARE 1
Per avere, persona non identificata, tentato di aggredire l'arbitro, durante l'intervallo; nonchè per presenza di persone non autorizzate all'interno dello spiazzo antistante gli spogliatoi che assumevano contegno minaccioso nei confronti di ufficiali di gara e per avere, proprio sostenitore, colpito l'A.A. con un violento calcio alla schiena provocandogli forte dolore, a fine gara.
4.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 5/ 2/2011
PREANNUNCIO DI RECLAMO
gara del 5/ 2/2011 NETINA CALCIO - SCOGLITTI SOCCER
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. SCOGLITTI SOCCER si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 200,00 SCOGLITTI SOCCER
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 10 minuti; nonchè per avere, propri sostenitori, dato luogo ad una rissa con sostenitori e calciatori avversari, a fine gara.
Euro 150,00 NETINA CALCIO
Per avere, propri sostenitori, dato luogo ad una rissa con sostenitori e calciatori avversari, a fine gara.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 5/ 2/2016
CIRNIGLIARO DOMENICO (SCOGLITTI SOCCER)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara; inoltre:
Nella qualità di capitano della squadra, in base all'art. 3, comma 2 del C.G.S. (Nuovo testo) - Per avere, calciatore non identificato della propria squadra, colpito l'arbitro con violenti pugni alla schiena e calci in varie parti del corpo.
DI MODICA MASSIMO (SCOGLITTI SOCCER)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara; nonchè per contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro e per averlo colpito con un forte pugno al viso, che provocava stordimento e vertigini, e con forti calci all'addome e forti pugni alla schiena.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
BONIFAZIO DAVIDE (SCOGLITTI SOCCER)
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario; nonchè per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
SQUALIFICA PER TRE GARE
FERLISI BALDUINO (NETINA CALCIO)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
PENSAVALLE JONATHAN (NETINA CALCIO)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
RAPAGLIA ALESSANDRO (NETINA CALCIO)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
SALEMI MASSIMILIANO (NETINA CALCIO)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
TUMINO FRANCESCO (NETINA CALCIO)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
VIOLA FRANCESCO (NETINA CALCIO)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
MICIELI GIOVANNI (SCOGLITTI SOCCER)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
MIGLIORE GIOMBATTISTA (SCOGLITTI SOCCER)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
TRAMA SIMONE (SCOGLITTI SOCCER)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
4.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 30/ 1/2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 30/ 1/2011 REAL CALCIO PALAGONIA - RADDUSA
0-1; Sospesa al 10' del s.t. ; Reclamo Raddusa
Con reclamo ritualmente proposto la Società Raddusa chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Real Calcio Palagonia, addebitando a quest'ultima la responsabilità della sospensione definitiva della gara a causa degli atti di violenza subiti da propri tesserati, dei quali allega certificati medici atti a dimostrare i danni subiti, da parte di tesserati della consorella;
Esaminati gli atti ufficiali che, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi si rileva che:
Al 45' del p.t. l'arbitro allontanava il sig. Santonocito Pierluigi, allenatore Società Real Calcio Palagonia, per avere colpito con uno schiaffo il sig. La Mastra Giuseppe, allenatore Società Raddusa, il quale, caduto a terra veniva ancora colpito con calci al fianco;
Al 10' del s.t. il calciatore Incardona Alessandro, Società Raddusa, veniva colpito da un avversario con uno schiaffo; tale atto provocava l'ingresso sul terreno di giuoco dei componenti le due panchine ed una rissa che coinvolgeva alcuni calciatori di entrambe le Società; nel frattempo il Santonocito, indebitamente rientrato sul terreno di giuoco, colpiva violentemente con un calcio un avversario, mentre altri calciatori del Raddusa subivano atti di violenza da parte di calciatori della Società Real Calcio Palagonia;
A tal punto l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara;
Condivisa la opportunità della suddetta decisione;
Sancita la responsabilità della Società Real Calcio Palagonia alla quale va addebitata in via esclusiva la sospensione definitiva della gara stante il comportamento, evidenziato in narrativa, dei propri calciatori e, particolarmente, del proprio allenatore;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società Raddusa, non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Real Calcio Palagonia la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
GARE DEL 6/ 2/2011
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 15/10/2011
MILAZZO LUCA (RUSSO SEBASTIANO CALCIO)
Per avere tentato di colpire l'arbitro con uno schiaffo; nonchè per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso.
SQUALIFICA PER OTTO GARE
CAMPANELLA GIUSEPPE (ALBATROS LERCARA)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro; nonchè per averlo afferrato per il collo, strattonandolo.
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C2
GARE DEL 5/ 2/2011
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011
COSTANZO FABIO GIOVANNI (VIAGRANDESE CLUB)
Per reiterato contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro, nonchè per avere colpito lo stesso con un lieve schiaffo al volto e per avere tentato di colpirlo con un calcio senza riuscirvi, il tutto a fine gara
Gare del CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
GARE DEL 5/ 2/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 300,00 ATLETICO BAGHERIA
Per avere il custode del campo assunto un contegno reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro cercando ripetutamente di aggredirlo, non riuscendoci grazie all'intervento di terzi. Lo stesso, a fine gara, chiudeva i cancelli dell'impianto lasciando dentro il direttore di gara mostrando di avere lui le chiavi ed assumendo nuovamente contegno offensivo e minaccioso.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
BARBARA LEONARDO (SPORTING CLUB TRAPANI)
Per aver assunto, dopo il provvedimento disciplinare dell'espulsione per ingresso in campo non autorizzato per litigare con un avversario, contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro; lo stesso assumeva, a fine gara, contegno offensivo nei confronti del direttore di gara.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
MINEO GIUSEPPE (ATLETICO BAGHERIA)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro e per avergli tirato la maglia dopo il provvedimento disciplinare.
GARE DEL 6/ 2/2011
Gara del 6/2/2011 BELPASSO - SPORTING VIAGRANDE 2-0; sospesa al 26° del 1° tempo;
Visto il referto di gara dal quale si evince, tra l'altro, che al 26° del 1° tempo l'arbitro ha sospeso la gara in quanto il D.A.U. della società SPORTING VIAGRANDE Sig.DESI Giovanni si rifiutava di indicare un calciatore che sostituisse il portiere precedentemente espulso e manifestava, altresì, l'intenzione di non volere continuare la gara.
Per cui ritenuta rinunciataria la società SPORTING VIAGRANDE si delibera nei confronti della stessa:
-di assegnare gara perduta per 0-3;
-di comminare l'ammenda di euro 103,00 (1^rinuncia);
-di inibire fino al 10.03.2011 il D.A.U. Sig. DESI Giovanni.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 10/ 5/2011
MAIMONE NICHOLAS (SPORTING VIAGRANDE)
Espulso per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, lo stesso spintonava e spingeva il direttore di gara assumendo, altresì, contegno offensivo ed irriguardoso.
