Premetto che l'aggressione non è rivolta ad un collega, però riporto il fatto non soltanto per la gravità del gesto ma anche per la squalifica irrisoria...se questo personaggio ha fatto ciò che ha fatto con un suo avversario e immaginabile lo possa fare anche di fronte ad una decisione di un ns. collega che non condivide....
GARA LIBERTAS SAN MARCO TROTTI – RINASCITA SOLOPACA DEL 13/2/2011
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 90 del 17/2/2011, letto il referto arbitrale ed i suoi allegati, sentito l’arbitro ed i due Commissari di Campo designati per l’incontro, rileva che al 49’ minuto del secondo tempo, mentre l’arbitro fischiava un calcio di punizione a favore della società Libertas San Marco Trotti, in altra zona del campo, il calciatore n. 7, sig. Pezzullo Giuseppe, appartenente alla medesima società Libertas San Marco Trotti, con un forte pugno al viso colpiva il calciatore n. 5 della società Rinascita Solopaca, sig. Zampetti Giacomo, il quale cadeva a terra privo di sensi ed in preda a convulsioni. Al calciatore aggredito venivano prestato i primi soccorsi, fino al punto di praticargli un massaggio cardiaco, ma lo stesso non rinveniva e, pertanto, si faceva arrivare sul luogo un’ambulanza, i cui sanitari lo prelevavano ancora esanime. A questo punto i compagni di squadra del sig. Zampetti visibilmente scossi
dall’accaduto, su invito del direttore di gara a proseguire l’incontro, si rifiutavano e l’arbitro era costretto a sospendere definitivamente la gara. In sede di audizione sia l’arbitro, sia i Commissari di Campo confermavano la gravità dei fatti così come narrata, il gratuito, inqualificabile e riprovevole gesto violento compiuto dal calciatore Pezzullo Giuseppe ma, soprattutto, riferivano circa l’evidente stato d’animo dei compagni di squadra del calciatore colpito. A tal proposito è necessario evidenziare che questo Giudice comprende perfettamente le ragioni di costoro ed è superfluo sottolineare che l’atmosfera che si era venuta a creare dopo aver visto un proprio compagno rischiare la vita non è assolutamente compatibile con il principio goliardico, anche se competitivo, che ispira ogni incontro di calcio. Parimenti con inevitabile rigore deve essere valutata in termini disciplinari oltre alla posizione dell’aggressore, anche quella della società di
appartenenza; in particolare c’è da dire che le norme federali prevedono (art. 4, n. 2, del C.G.S.) una responsabilità oggettiva per fatti compiuti dai propri tesserati, ed un evento come quello in esame, di eccezionale gravità, non può che essere sanzionato con la punizione sportiva della perdita della gara,nell’intento di responsabilizzare maggiormente la società che deve avere come principale obiettivo il prevenire e reprimere le manifestazioni violente, non solo dei propri sostenitori, ma anche dei tesserati, al di là del risultato sportivo per il quale si concorre. Per tali motivi, letti l’art. 17 e l’art. 4, n. 2, del C.G.S.,
DELIBERA
di infliggere alla società Libertas San Marco Trotti la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di irrogare al calciatore, Sig. Pezzullo Giuseppe, la squalifica fino al 31/05/2011. In ordine agli altri provvedimenti rimanda alla camicia di gara.
