Questa settimana decisioni riguardanti Prima Categoria, Seconda Categoria, Allievi Regionali e Serie C1 di Calcio a 5. In mezzo un buon promemoria per ricordarvi cosa può accadere se non si adempiono tutte le formalità durante la gara.
Fonti: C.U. 344 LND, C.U 345-sgs77,C.U. 346-Ca5/47 del 3 Marzo 2011
5.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 26/ 2/2011
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER OTTO GARE
D ARDES MARIO (SCIACCA)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per avere spintonato energicamente lo stesso con le mani al petto e per ulteriore contegno minaccioso.
GARE DEL 27/ 2/2011
gara del 27/ 2/2011 CLUB AIRONE SOMMATINO - CASTELTERMINI
1-0; Sospesa al 41' del s.t.
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi, tra l'altro, si rileva che:
Al 38' del s.t., dopo l'espulsione del calciatore Montebello Stefano (Club Airone Sommatino), lo stesso colpiva con un pugno un avversario, scatenando la reazione dei compagni di squadra di quest'ultimo; a tal punto scoppiava una rissa che coinvolgeva tesserati di entrambe le Società; tra tutti il direttore di gara individuava i calciatori Ciranni Domenico, Cravotta Michele, Cigna Riccardo e Quattrocchi Andrea (Club Airone Sommatino) e l'assistente dell'arbitro sig. Indorato Diego, nonché i calciatori della Società Casteltermini, Narcisi Rosario, Riccioli Gaetano, Russotto Vincenzo e Ciminna Calogero;
L'arbitro, valutata la situazione determinatasi ed a tutela della propria incolumità, anche in considerazione dell'apertura dei cancelli che avrebbe potuto determinare l'ingresso sul terreno di giuoco dei sostenitori presenti sogli spalti, decideva di sospendere definitivamente la gara, omettendo l'assunzione dei provvedimenti disciplinari;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità di entrambe le Società, Club Airone Sommatino e Casteltermini in relazione al comportamento dei propri calciatori, identificati e non;
Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori colpevoli di quanti esposto in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Club Airone Sommatino la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 250,00;
Di infliggere alla Società Casteltermini la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00.
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 20/ 3/2011
INDORATO DIEGO ENEA (CLUB AIRONE SOMMATINO)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 27/ 2/2016
ADRAGNA VINCENZO (CALATAFIMI DON BOSCO)
Per grave contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, a fine gara; nonchè per avere colpito lo stesso con un violentissimo pugno alla testa in prossimità dell'orecchio sinistro, provocando forte dolore, annebbiamento della vista, e prolungato stordimento che determinava la necessità di recarsi presso un presidio ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di giorni 7 s.c.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
MONTEBELLO STEFANO (CLUB AIRONE SOMMATINO)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario, reiterato dopo l'espulsione.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
CIMINNA CALOGERO (CASTELTERMINI)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.
NARCISI ROSARIO (CASTELTERMINI)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.
RICCIOLI GAETANO (CASTELTERMINI)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.
RUSSOTTO VINCENZO (CASTELTERMINI)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.
CIGNA RICCARDO CALOGE (CLUB AIRONE SOMMATINO)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.
CIRANNI DOMENICO (CLUB AIRONE SOMMATINO)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.
CRAVOTTA MICHELE (CLUB AIRONE SOMMATINO)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.
QUATTROCCHI ANDREA (CLUB AIRONE SOMMATINO)
Per avere partecipato ad una rissa con tesserati avversari.
5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 13/ 2/2011
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 13/ 2/2011 CITTA DI LENTINI - BRUCOLI AUGUSTA
0-2; Reclamo Città di Lentini.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Città di Lentini chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, in quanto viziata da un "errore tecnico" commesso dall'arbitro;
sostiene la reclamante che, in occasione dell'allontanamento del proprio assistente di parte, il direttore di gara non avrebbe provveduto alla sostituzione dello stesso per la restante parte della gara;
Esaminati gli atti ufficiali, si rileva effettivamente che l'arbitro della gara, dopo l'allontanamento dell'assistente di parte della Società Città di Lentini, sig. Mandolfo Sebastiano, dal 46' del s.t., non ha provveduto "nel caos" a sostituire lo stesso con altro tesserato;
Considerato che gli assistenti, sia pure di parte, costituiscono elemento essenziale della terna arbitrale che deve essere
incondizionatamente completa, in ogni momento della gara, degli elementi relativi alla propria interezza e funzionalità;
Accertato, per stessa ammissione dello stesso, che l'arbitro, dopo avere allontanato l'assistente di parte della reclamante, non ne disponeva, come dovuto, la sostituzione;
Considerato che tale circostanza ha influito in modo ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara che va, pertanto, annullata;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società Città di Lentini, annullando la gara in epigrafe e disponendone la ripetizione;
Di non addebitare alla Società Città di Lentini, in quanto accolto, la tassa reclamo.
Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza.
GARE DEL 27/ 2/2011
gara del 27/ 2/2011 CONTESSA ENTELLINA - DON CARLO LAURI MISILMERI
1-0; Sospesa al 31' del p.t.
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 31' del p.t., dopo l'espulsione del calciatore Fazio Salvatore (Don Carlo Lauri), lo stesso assumeva reiterato contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; quest'ultimo subiva quindi le proteste, le minacce e le spinte da parte di alcuni calciatori della suddetta Società tra i quali riconosceva il capitano Sciortino Antonino, Capitano Davide e Ganci Carlo i quali assumevano il contegno loro ascritto al corrispondente paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari;
L'arbitro, a tal punto, valutata la situazione determinatasi, dopo circa dieci minuti ed impossibilitato a proseguire la direzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori colpevoli di quanti esposto in narrativa, identificati e non, avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Sancita la responsabilità della Società Don Carlo Lauri in relazione al comportamento dei propri calciatori, identificati e non;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Don Carlo Lauri la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00.
gara del 27/ 2/2011 NUOVA PARTANNA CALCIO - AVVENIRE
0-1; Sospesa al 45' del p.t.
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 40' del p.t. l'arbitro era costretto a sospendere temporaneamente la gara in quanto alcuni sostenitori della Società Nuova Partanna, dopo avere forzato un cancello, tentavano di introdursi sul terreno di giuoco minacciando nel contempo lo stesso direttore di gara;
Al termine del primo tempo, ancora in campo, l'arbitro veniva fatto oggetto di proteste e minacce da parte di diversi calciatori, non riconosciuti, della suddetta Società, mentre sostenitori della stessa iniziavano a scavalcare il muro che separa la zona loro riservata dallo spiazzo antistante gli spogliatoi;
Raggiunto il proprio spogliatoio, l'arbitro subiva prima le offese e le gravi minacce del dirigente della Società Nuova Partanna, sig. Morsello Girolamo, e poi il contegno gravemente irriguardoso del sig. Viviano Bruno, altro dirigente della stessa Società; nel contempo i calciatori della Società Polisportiva Avvenire venivano continuamente insultati da quelli della Società Nuova Partanna per cui i propri dirigenti, a salvaguardia dell'incolumità degli stessi, chiedevano l'intervento della Forza Pubblica;
L'arbitro, a tal punto, valutato che la situazione determinatasi appariva pregiudizievole per l'incolumità propria e dei calciatori della Società Polisportiva Avvenire, decideva di sospendere definitivamente la gara ritenendo di non poterla continuare a dirigere in piena indipendenza di giudizio;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità della Società Nuova Partanna in relazione al comportamento dei propri tesserati e sostenitori;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Nuova Partanna la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15/ 4/2011
MORSELLO GIROLAMO (NUOVA PARTANNA CALCIO)
Per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/ 3/2011
VIVIANO BRUNO (NUOVA PARTANNA CALCIO)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2011
CALANDRA GIUSEPPE (NUOVA PARTANNA CALCIO)
Per avere tentato di colpire l'arbitro con la bandierina, senza riuscire.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2013
MONFORTE STEFANO (ATLETICO CASSIBILE)
Per contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro; nonchè per averlo colpito con uno schiaffo ad una guancia, procurando forte dolore.
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
FAZIO SALVATORE (DON CARLO LAURI MISILMERI)
Per condotta scorretta; nonchè per reiterato contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER OTTO GARE
SCIORTINO ANTONINO (DON CARLO LAURI MISILMERI)
Per contegno offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per avere strattonato lo stesso.
SQUALIFICA PER SEI GARE
CAPITANO DAVIDE (DON CARLO LAURI MISILMERI)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per avere strattonato lo stesso.
SQUALIFICA PER TRE GARE
GANCI CARLO (DON CARLO LAURI MISILMERI)
Per proteste e contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro.
Gare del CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
GARE DEL 27/ 2/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 150,00 EUROCALCETTO
Per avere il custode del campo assunto contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro impedendogli, a fine gara, di potersi fare la doccia cacciandolo dallo spogliatoio con la divisa sporca.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2011
RANDAZZO VINCENZO (CEI A.S.D.C.)
Per avere assunto, a fine gara, contegno offensivo nei confronti dell'arbitro che, dopo la notifica del provvedimento disciplinare dell'espulsione, spingeva il direttore di gara; lo stesso assumeva, nei confronti di calciatori avversari, contegno violento; tentava, altresì, all'uscita del recinto di giuoco, di aggredire nuovamente l'arbitro non riuscendoci grazie all'intervento di terzi.
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C1
GARE DEL 26/ 2/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 100,00 OLIMPIA
Per avere proprio sostenitore, penetrato sul terreno di giuoco a fine gara, colpito l'arbitro con un calcio alla gamba destra provocandogli forte dolore.
