2010/11 LND Frosinone CU 32
GARE DEL 26/02/2011
Gare sospese o non disputate
REAL PALIANO CALCIO A 5 - ATLETICO CIOCIARIA L.T.F.
Letto il referto arbitrale dal quale risulta che:
al 3’ del I tempo veniva espulso il calciatore di riserva CECI Fabrizio (ATLETICO CIOCIARIA L.T.F.) poiché, alzatosi dalla panchina, rivolgeva al Direttore di gara frase irriguardosa ed espressione offensiva;
al 19’ del II tempo veniva espulso il calciatore GATTA Andrea (ATLETICO CIOCIARIA L.T.F.) per doppia ammonizione;
al 33’ del II tempo, dopo la segnatura di rete da parte della società ospitante, il calciatore MASSIMI Federico (ATLETICO CIOCIARIA L.T.F.) intimava al Direttore di gara di ordinare la ripresa del gioco con tono ostile ed espressioni irriguardose seguite da frase offensiva.
All’estrazione del cartellino rosso da parte del Direttore di gara, il MASSIMI Federico lo minacciava di gravi atti di violenza ove fosse stato espulso.
Allorchè il Direttore di gara sollevava il braccio per mostrare il cartellino rosso, il MASSIMI Federico gli si avvicinava e lo colpiva con un violento pugno nella zona dell’occhio e della tempia sinistra, facendolo cadere a terra e procurandogli forte dolore, visibile ematoma al volto e perdurante annebbiamento della vista.
Mentre il Direttore di gara giaceva a terra, il MASSIMI Federico continuava a colpirlo, per circa venti o venticinque secondi, con violenti calci alla testa, al collo ed al petto, nel contempo apostrofandolo con frasi offensive.
al MASSIMI Federico, si univano altri tre o quattro calciatori della società ATLETICO CIOCIARIA L.T.F., tra i quali il capitano UBERTI Andrea, che colpivano il Direttore di gara ancora a terra con violenti calci all’addome, alle braccia e ai polsi posti a protezione del viso.
Tali atti di violenza, procuravano al Direttore di gara forte ed intenso dolore nelle parti del corpo interessate e un momentaneo stordimento.
Grazie all’intervento di tesserati della società REAL PALIANO CALCIO A 5 e a persona qualificatasi come Carabiniere, il Direttore di gara riusciva a rialzarsi e a rientrare nello spogliatoio.
Nello spogliatoio, il Direttore di gara avvertiva forti giramenti di testa, dolori intensi su tutto il corpo e una condizione psico-fisica che non gli consentivano di tornare sul terreno di gioco e riprendere la direzione della gara, e lo determinavano a recarsi presso il più vicino Pronto Soccorso.
Mentre il Direttore di gara era già all’interno della sua autovettura, il MASSIMI Federico gli si avvicinava e gli rivolgeva frasi irriguardose.
il Direttore di Gara si recava, quindi, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Colleferro dove veniva emessa diagnosi di “trauma contusivo facciale con ematoma escoriato dello zigomo sono., sospetto distacco del vitreo a sono., contusione emitorace, contusione polso destro”, con raccomandazione di visita oculistica a breve termine e con prognosi clinica di giorni 15 s.c.
Tanto premesso,
ritenuto che della mancata conclusione della gara deve essere ritenuta responsabile la società ATLETICO CIOCIARIA L.T.F;
ritenuto che per la gravità dei fatti enunciati nella parte motiva, la società ATLETICO CIOCIARIA L.T.F deve ritenersi punibile con la sanzione della esclusione dal Campionato Provinciale di Calcio a5;
ritenuto, altresì, che le condotte poste in essere dal calciatore MASSIMI Federico (ATLETICO CIOCIARIA L.T.F) e dal calciatore capitano UBERTI Andrea (ATLETICO CIOCIARIA L.T.F) costituiscano infrazioni di particolare gravità ai sensi dell’art.19 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva e di doversi, pertanto, disporre nei confronti dei suddetti, oltre che la sanzione inibitoria nel massimo edittale, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
visti gli artt.17, 18 e 19 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva;
si decide
di infliggere alla società ATLETICO CIOCIARIA L.T.F la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
di comminare alla società ATLETICO CIOCIARIA L.T.F la sanzione della esclusione dal Campionato Provinciale di Calcio a 5 nonché la sanzione pecuniaria di € 600,00;
di squalificare il calciatore MASSIMI Federico (ATLETICO CIOCIARIA L.T.F) fino a tutto il 3 Marzo 2016 e di disporre nei confronti del medesimo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
di squalificare il calciatore UBERTI Andrea (ATLETICO CIOCIARIA L.T.F) fino a tutto il 3 Marzo 2016 e di disporre nei confronti del medesimo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
di squalificare il calciatore CECI Fabrizio (ATLETICO CIOCIARIA L.T.F) per 2 (due) gare effettive;
di squalificare il calciatore GATTA Andrea (ATLETICO CIOCIARIA L.T.F) per 1 (una) gara effettiva.
Visto il provvedimento di esclusione dal Campionato Provinciale di Calcio a 5 della società ATLETICO CIOCIARIA L.T.F, assunto dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone e pubblicato in questo Comunicato;
- Visto l’art.53 comma 4 delle NOIF;
tutte le partite ancora da disputare, come da calendario, dalla Società ATLETICO CIOCIARIA L.T.F saranno considerate perdute con il punteggio di 0-6 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
Le società che avrebbero dovuto disputare le gare fissate in calendario con la Società ATLETICO CIOCIARIA L.T.F osserveranno un turno di riposo, ferma la disposizione di cui sopra.
