Ma come giudica il Giudice Sportivo????

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Ma come giudica il Giudice Sportivo????

Messaggioda giovincello il sab apr 09, 2011 1:26 pm

In allegato propongo la delibera del G.S. della delegazione Provinciale di Grosseto che in occasione di una gara di giovanissimi accerta lo scambio "colposo" di generalità di un calciatore e lo sanziona con solo due giornate di squalifica e il dirigente accompagnatore ufficiale (responsabile maggiorenne del misfatto) con UN mese di inibizione.

Gara del 2/ 4/2011 MANCIANO - CASOTTO PESCATORI MARINA
RECLAMO DEL U.S.D. CASOTTO PESCATORI MARINA AVVERSO REGOLARITA' GARA DEL U.S.D.
MANCIANO - U.S.D. CASOTTO PESCATORI MARINA DEL 02/04/2011 (risultato di 3-1).
-in data 04/04/2011, ore 9,02, l' U.S.D. CASOTTO PESCATORI MARINA ha fatto
pervenire, spedendo in data 03/04/2011, ore 10,55, a mezzo telegramma preannuncio di
reclamo, avverso la regolarità della gara indicata in epigrafe;
-in data 05/04/2011 la stessa Società ha depositato presso la sede della Delegazione
Provinciale il relativo reclamo.
Il reclamo e' da dichiarare inammissibile. E' noto che, ogni anno, per consentire
il tempestivo inizio delle fasi di spareggio per promozioni e retrocessioni
nonché eventuali fasi di play-off e play-out e' adottato dal Presidente Federale un
provvedimento di "abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia
sportiva per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei campionati
regionali, provinciali e distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti". Per la stagione
sportiva 2010/2011 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale
n.119/A del 17 gennaio 2011.
Ebbene, in base alla lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti
di prima istanza davanti al Giudice Sportivo Territoriale e' disposto che: "gli
eventuali reclami, a norma dell'art. 29 n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via
telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede della Delegazione
Provinciale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione
della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla
controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax
entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa.
Si rileva che il reclamo con le motivazioni e' stato depositato presso la
sede della Delegazione Provinciale solo in data 05/04/2011, privo anche dell'attestazione
dell'invio del reclamo alla controparte.
L'atto e' quindi da dichiararsi inammissibile perché fuori dai termini stabiliti
nel Comunicato Ufficiale n. 119/A del 17.01.2011.
Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi
proposto dall' U.S.D. CASOTTO PESCATORI MARINA , dispone addebitarsi la tassa.
Si passa ad esaminare gli atti ufficiali della gara indicata in epigrafe dai
quali risulta:
- La Società Manciano inseriva in lista il n. 1 il sig. PIERACCINI LIVIO,
nato il 03/11/1996 con n. matricola FIGC 227105;
- Durante il controllo delle liste veniva sollevato dalla società Casotto
Pescatori Marina l'irregolarità di tale nominativo il quale, per conoscenza, non poteva
essere presente alla partita in quanto in gita scolastica;
- Lo stesso DG a suo dire durante il controllo della lista aveva ravvisato
l'anomalia ma, veniva rassicurato sull'identità del calciatore Pieraccini dall'allenatore
Sig. Olivi Lucio, il quale motivava la poca somiglianza della foto sul cartellino
con il soggetto presente con condizioni di trasformazione fisica, nonché
dal Dirigente Pratesi Dario il quale confermava le asserzioni dell'allenatore.
- A fine gara, sulla base di una nota di reclamo presentata dalla Società
Casotto Pescatori Marina (agli atti), il DG chiedeva ulteriori chiarimenti ai suddetti
Dirigenti della società Manciano, nonché la consegna dei cartellini dei calciatori
coinvolti da cui risultava, anche per ammissione degli stessi Dirigenti,
sia immediatamente che con nota agli atti, che effettivamente aveva preso parte
alla gara con il n. 1 il calciatore NEVI GIANMARCO nato il 03/03/1995 matricola FIGC
4751187.
Tutto ciò rilevato, ritiene questo G.S.T. che tale atteggiamento comporti
l'applicazione delle sanzioni, così come previsto dagli artt. artt.17 e 19 del condotta gravemente sleale,
per cui viene determinato quanto riportato negli appositi paragrafi.
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Re: Ma come giudica il Giudice Sportivo????

Messaggioda leocorno il sab apr 09, 2011 7:14 pm

Caro collega giovincello, forse la "gioventù" ti ha fatto scrivere una cosa inesatta. Infatti hai definito "colposo" un comportamento che invece è, assolutamente, DOLOSO. Non solo è doloso, ma il dolo è stato reiterato fino a quando lo scambio di persona è stato smascherato, sembra, soltanto dopo l'intervento dei Carabinieri della locale stazione che hanno proceduto all'esatta identificazione del giocatore. Le sanzioni disciplinari adottate dal G.S. sono ridicole rispetto all'accaduto. Due dirigenti e un calciatore hanno volutamente cercato di frodare il direttore di gara, la squadra avversaria e quei valori che nel calcio, a tutti i livelli e ad ogni età, devono ispirare il comportamento di ognuno. Con tutto il rispetto per il G.S., francamente, non comprendo i criteri che lo hanno ispitato nel comminare le sanzioni. Verrebbe da dire che, questa valutazione dell'accaduto è un incentivo per chi voglia fare il furbo. Alla fine, facendo i conti, anche se questi "trucchetti", ogni tanto, vengono scoperti è comunque conveniente. Due giornate di squalifica per aver mandato a quel paese l'arbitro, le stesse due giornate per una sostituzione di persona. Io squalichiferei il Giudice Sportivo !!!!!! :redcard :rosso
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Re: Ma come giudica il Giudice Sportivo????

Messaggioda President il lun apr 11, 2011 9:36 am

leocorno ha scritto:...

:ok
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