I campionati in considerazione sono quelli di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Allievi Regionali, Serie C2 di Calcio a 5 e Serie C Femminile di Calcio a 5, stavolta in disordine perchè le decisioni del giudice sono state pubblicate stranamente "a scaglioni" nei vari comunicati, precisamente i C.U. 424 LND del 12 Aprile, C.U. 426-c5-57 del 14 Aprile, C.U. 427-sgs96 del 14 Aprile, C.U. 428 LND del 14 Aprile.
4.1.1. CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARE DEL 10/ 4/2011
gara del 10/ 4/2011 FRANCOFONTE - INESSA 0-1; Reclamo Francofonte.
Si osserva, in via preliminare, che il reclamo proposto dalla Società Francofonte, datato 11/04/2011 è carente di legittimità rappresentativa in quanto sottoscritto dal Consigliere Floriddia Carmelo, non avente titolo poichè privo di delega di rappresentanza; si rileva infatti che il Presidente della Società, Salamone Sebastiano, è in atto inibito sino al 30/06/2011 con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 367/C.D. del 15/03/2011, mentre il Vice Presidente con delega alla firma, Cunsolo Gianluca, era inibito sino a tutto il 10/04/2011;
la superiore fattispecie costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso e ne preclude l'esame di merito;
Esaminato il referto dell'arbitro il quale, come è noto, gode di fede privilegiata, dallo stesso si rileva che al 39' del p.t., dopo un provvedimento disciplinare assunto dall'arbitro nei confronti del calciatore Trombino Gianluca (Francofonte), questi colpiva il suddetto con un forte pugno in pieno viso che provocava stordimento, annebbiamento della vista, senso di nausea e forte emicrania;
A tal punto l'arbitro, valutate le proprie condizioni fisiche, decideva di sospendere definitivamente la gara per poi recarsi presso la locale guardia medica dove riceveva le cure del caso e veniva refertato con una prognosi di due giorni s.c.;
Condivisa la suddetta decisione;
Sancita la responsabilità delle Società Francofonte alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio calciatore;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari adottati in relazione alla gara in questione sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Francofonte, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Francofonte la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 10/ 4/2016
TROMBINO GIANLUCA (FRANCOFONTE)
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario; nonchè per avere, dopo l'espulsione, colpito l'arbitro con un forte pugno al viso, provocando stordimento, annebbiamento della vista, nausea, forte mal di testa e la rottura di una lente a contatto.
4.1.2. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 10/ 4/2011
gara del 10/ 4/2011 C.U.S. PALERMO - PALLAVICINO 0-0; Sospesa al 27' del p.t.; Reclamo Pallavicino.
Con il reclamo proposto, la Società Pallavicino chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto, facendo rilevare l'illegittima conclusione della gara; la reclamante sostiene che, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore alla Società CUS Palermo, l'arbitro espelleva per proteste tre propri calciatori e poi, dopo la realizzazione del rigore, sospendeva definitivamente e senza alcun motivo la gara stessa senza che fosse stata posta in atto nei suoi confronti alcuna aggressione fisica e senza che ricorresse alcuna oggettiva e comprovata situazione ambientale di pericolo per la propria incolumità;
Si osserva che dal referto dell'arbitro che, come è noto gode di fede privilegiata, nulla si rileva che possa essere conducente all'accoglimento della suddetta richiesta; infatti, al 25' del p.t., a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore della Società CUS Palermo, l'arbitro subiva il comportamento, loro ascritto al corrispondente paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari, da parte dei calciatori Schillaci Roberto, Seidita Salvatore, Salerno Salvatore, Lo Giudice Salvatore e Corsale Giovanni, tutti della Società Pallavicino;
L'arbitro notificava l'espulsione a tutti i suddetti calciatori e, stante il mancato raggiungimento, da parte della Società Pallavicino, del numero minimo necessario per la prosecuzione della gara, la sospendeva definitivamente, al 27' del p.t., sul risultato di 0-0 e senza che venisse battuto il calcio di rigore in precedenza concesso;
Per quanto sopra;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 33, punto 8, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Pallavicino, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Pallavicino la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
CORSALE GIOVANNI (PALLAVICINO)
LO GIUDICE SALVATORE (PALLAVICINO)
SALERNO SALVATORE (PALLAVICINO)
SEIDITA SALVATORE (PALLAVICINO)
SQUALIFICA PER UNA GARA
SCHILLACI ROBERTO (PALLAVICINO)
Gare del campionato PLAY OFF calcio a 5 regione C2
GARE DEL 12/ 4/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 250,00 POLARIS
Per avere, propri sostenitori, attinto ripetutamente con sputi l'arbitro; nonchè per gravi manifestazioni di intemperanza, da parte dei suddetti, nei confronti degli ufficiali di gara, alla fine della stessa.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/10/2011
MOSCATELLO LUIGI (POLARIS)
Per grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti del 2° arbitro e per avere spintonato lo stesso, a fine gara.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/ 5/2011
UNNIEMI GIUSEPPE (POLARIS)
Per contegno minaccioso nei confronti di un calciatore avversario; nonchè per reiterato e grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara e di Organi Federali.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 12/ 4/2016
COLOMBO PAOLO (POLARIS)
Per avere colpito l'arbitro con un violento calcio alla coscia sinistra, provocando intenso dolore, a fine gara.
Gare del campionato PLAY OFF CALCIO A 5 FEMMINILE
GARE DEL 10/ 4/2011
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 10/ 4/2016
GUGLIELMINO CONCETTA (LE FORMICHE)
Per condotta scorretta; per avere colpito l'arbitro con un calcio ad una coscia, dopo l'espulsione; nonchè per averlo ancora colpito con un violento calcio all'addome, alla fine del primo tempo.
Gare del CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE PLAY OFF
GARE DEL 9/ 4/2011
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2012
MARTORANA LUIGI (CRISTO RE)
Per avere attinto con uno sputo l'arbitro colpendolo al collo.
SQUALIFICA PER OTTO GARE
PATERA RICCARDO (CRISTO RE)
Per avere spintonato l'arbitro, a fine gara.
4.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARE DEL 9/ 4/2011
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2014
PURITA GAETANO LUCA (NUOVA AQUILA GRAMMICHELE)
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti di un A.A., nonchè per avere colpito lo stesso con due forti schiaffi al collo.
4.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 3/ 4/2011
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 15/ 9/2011
VITALE STEFANO (S.PIO X)
Per avere colpito un calciatore avversario con una gomitata al mento che provocava un taglio con copiosa fuoriuscita di sangue e temporaneo stordimento, a fine gara. (Rapporto C.C.).
