Le decisioni sono prese dai campionati di Prima e Seconda Categoria.
La fonte è il C.U. 438 LND del 20 Aprile.
Un caso particolare su cui vi chiedo il parere è quello riferito alla seconda categoria evidenziato in blu... Che ne pensate?
5.1.4. PRIMA CATEGORIA - PLAY OFF
GARE DEL 17/ 4/2011
gara del 17/ 4/2011 VIRTUS ISPICA - PACHINO
3-0; Sospesa al 19' del s.t.
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi, tra l'altro, si rileva che:
Nel corso della gara, al 36' del p.t. ed all'8' del s.t., sostenitori della Società Pachino si rendevano autori di gravi manifestazioni di intemperanza lanciando, all'interno del terreno di giuoco, oggetti vari quali pietre e bastoni di varie dimensioni, costringendo l'arbitro ad interrompere temporaneamente la gara;
Al 19' del s.t., il ripetersi del lancio di pietre e rami d'albero di grosse dimensioni non consentivano la prosecuzione della gara che l'arbitro decideva di sospendere definitivamente;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità della Società Pachino in relazione al comportamento dei propri sostenitori;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Pachino la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 400,00.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 250,00 CORLEONE
Per avere, propri sostenitori, attinto reiteratamente con sputi al capo ed al volto un A.A., durante il primo tempo; nonchè per presenza di persone non autorizzate all'interno dello spiazzo antistante gli spogliatoi che assumevano contegno offensivo nei confronti dell'arbitro e di un A.A. altresì attinti da sputi, alla fine del primo tempo.
Euro 200,00 REAL NISCEMI
Per avere, due propri sostenitori, sfondato la rete di recinzione, colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio dell'arbitro ed assunto contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso.
5.1.6. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 17/ 4/2011
gara del 17/ 4/2011 MIRABELLA - BISCARI
2-0; Sospesa al 26' del p.t.; Reclamo Biscari.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Biscari chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe poichè l'arbitro avrebbe impedito la partecipazione alla stessa del proprio calciatore El Hachimi Yassin adducendo la scarsa riconoscibilità della foto apposta sul documento di riconoscimento presentato, documento che, a detta della reclamante, è stato sempre utilizzato nelle gare disputate e senza che gli altri arbitri avessero avanzato alcuna riserva sulla sua validità;
Esaminati gli atti ufficiali ed il supplemento di referto richiesto all'arbitro, dagli stessi si rileva come il direttore di gara non abbia ammesso il calciatore El Hachimi Yassin (Società Biscari) a disputare la gara ritenendo di non poterlo riconoscere nella foto, assolutamente sbiadita, apposta alla Carta d'Identità presentata e che peraltro non presentava alcun palese elemento di contraffazione;
Considerato che nel caso in esame la stessa Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio (Guida pratica AIA - pag. 35), suggerisce all'arbitro di esperire ogni tentativo per una indubbia identificazione (es. fotografia insieme con il calciatore) prima di non consentirne la partecipazione alla gara, procedura che invece non è stata seguita nel caso in esame; Considerato che quanto sopra esposto ha arrecato ingiustificato nocumento alla Società Biscari e determinato, conseguentemente, la mancata regolarità della gara;
Considerato che, pertanto, nessuna rilevanza può darsi alla circostanza che la gara è stata sospesa al 26' del p.t. per l'aggressione subita dall'arbitro ad opera di un calciatore della Società Biscari visto che la fattispecie di cui si tratta deve fare ritenere la gara stessa già inficiata "ab origine";
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società Biscari, annullando la gara in epigrafe e disponendo la ripetizione della stessa;
In quanto accolto, non addebitare alla Società Biscari la tassa reclamo;
Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia per quanto di competenza in relazione al comportamento dell'arbitro della gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 17/ 4/2016
TIGANO VINCENZO (BISCARI)
Per contegno irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro; nonchè per averlo colpito con un pugno al viso provocando forte dolore e temporanea perdita dei sensi con conseguente sospensione definitiva della gara.
5.1.7. SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF
GARE DEL 17/ 4/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 500,00 ATLETICO CASSIBILE
Per reiterato lancio di pietre, da parte di propri sostenitori, all'indirizzo di un A.A.; nonchè per avere, due dei suddetti a fine gara posizionati sul tetto degli spogliatoi, lanciato vari oggetti all'indirizzo della terna, uno dei quali colpiva l'arbitro ad un piede, provocando un trauma.

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