da lunapop il ven ott 05, 2018 11:57 am
Nuova puntata della querelle GAVILLUCCI/AIA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
COMUNICATO UFFICIALE N. 035/CFA
(2018/2019)
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 029/CFA– RIUNIONE DEL 13 SETTEMBRE 2018
I COLLEGIO
Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza,
Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
1. RICORSO DEL SIG. GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO AIA - SEZIONE LATINA) AVVERSO IL RIGETTO
DEL RICORSO EX ARTT. 25, 30 C.G.S. CONI E 43 BIS C.giudice sportivo. FIGC RELATIVO ALLA DISMISSIONE
DALL’ORGANICO CAN A PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 7.8.2018)
1. Con ricorso notificato in data 13.8.2018, il sig. Claudio Gavillucci, associato AIA, ha impugnato
la delibera di cui al Com. Uff. n. 13/TFN – Sezione Disciplinare, con la quale il Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare ha rigettato il ricorso promosso ai sensi degli artt. 25 e 30 condotta gravemente sleale CONI
e 43-bis condotta gravemente sleale FIGC dallo stesso sig. Gavillucci avverso la delibera AIA pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del
30.6.2018, Stagione Sportiva 2018/2019, con la quale veniva disposta la sua dismissione
dall’organico della CAN A.
2. Il ricorso dinanzi a questa Corte è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
1) Illegittima interpretazione ed erronea valutazione delle prove documentali circa la
conoscenza del Verbale del 24.3.2018;
2) Illegittima ed erronea interpretazione dell’art. 16, commi 1 e 2, nonché violazione dei principi
di trasparenza ed imparzialità;
3) Illegittima ed erronea decisione in ordine al difetto di motivazione;
4) Erroneità della decisione sulla violazione dell’obbligo informativo. Violazione dell’art. 25,
comma 1, lett. e), Regolamento AIA. Violazione del principio di trasparenza, imparzialità, ai sensi dell’art.
6, comma 10, NFOT;
5) Omessa valutazione sulla irregolarità della formazione della graduatoria finale;
6) Violazione della l. 241/90 e errata qualificazione dell’attività dell’AIA;
7) Illegittimità della mancata ammissione delle prove testimoniali.
3. Il sig. Gavillucci ha chiesto che, in accoglimento dei suddetti motivi ed in riforma della
impugnata delibera, venga dichiarato e disposto l’annullamento del Com. Uff. n. 1 del 30.6.2018
dell’AIA, degli atti prodromici e della propria dismissione, con reintegra definitiva nel ruolo A.E. della CAN
A.
4. Con Memoria difensiva con appello incidentale condizionato in data 16.8.2018, l’AIA si è
costituita in giudizio ed ha controdedotto al ricorso del sig. Gavillucci chiedendo, in via principale,
rigettarsi siccome infondato in fatto e in diritto il ricorso avversario, con integrale conferma della
decisione del TFN impugnata, nonché, in via incidentale condizionata al denegato accoglimento del
gravame avversario ed in parziale riforma della citata decisione nel capo che ha rigettato l’eccezione di
inammissibilità svolta in primo grado, rigettarsi, siccome inammissibile per violazione del termine di
proposizione ex artt. 33 e 38 del condotta gravemente sleale della FIGC, il ricorso proposto in data 23.7.2018 dal sig.
Gavillucci.
5. Nella riunione del 13.9.2018 dinanzi a questa Corte, presente il ricorrente Gavillucci, al quale
è stata altresì concessa la parola per intervenire personalmente, i difensori delle Parti hanno illustrato
oralmente le rispettive difese e chiesto accogliersi le rassegnate conclusioni.
6. Rileva la Corte che il ricorso del sig. Gavillucci introduttivo del presente giudizio ha ad
oggetto, sotto plurimi profili di contestazione, l’attuale sistema di determinazione degli organici e del
numero delle promozioni e delle dismissioni della CAN A. In particolare, un tale sistema ruota attorno
alla “graduatoria finale di merito” ed alla collocazione in una posizione di tale graduatoria finale che,
ancorchè non determini automaticamente le proposte di promozione o di avvicendamento (art. 6,
comma 10, NFOT AIA), nel caso di specie, stando alla comunicazione in data 2.7.2018 prot. 003/SS 18-
19 del Presidente AIA, è risultata determinante in termini di inidoneità del sig. Gavillucci (collocatosi al
22° ed ultimo posto con una media globale definitiva di 8,4611) alla riconferma nell’organico CAN A “per
motivate valutazioni tecniche”, stante il numero delle dismissioni dalla CAN A per la stagione sportiva
2017/18 previamente fissato con la delibera in data 24 marzo 2018 del Comitato Nazionale AIA.
A ciò consegue, in disparte ogni altra questione ed eccezione, anche di natura pregiudiziale,
sollevata nel presente grado del procedimento dalle Parti, che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto
svolgersi nel contraddittorio necessario con almeno uno degli arbitri effettivi collocatisi in posizione
immediatamente poziore rispetto al Gavillucci (Pairetto collocatosi al 21° posto con una media globale
definitiva di 8,4775, Pasqua collocatosi al 20° posto con una media globale definitiva di 8,4838,
Manganiello al 19° posto con una media globale definitiva di 8,4844) e, in quanto tali, da qualificarsi
come controinteressati rispetto alla domanda di reintegra nel ruolo A.E. della CAN A proposta dal
Gavillucci, in considerazione del numero delle dismissioni dalla CAN A per la stagione sportiva 2017/18
fissato con la delibera in data 24 marzo 2018 del Comitato Nazionale AIA.
7. In ragione e per effetto della ravvisata violazione delle norme sul contraddittorio, la Corte
annulla, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, del condotta gravemente sleale, la decisione impugnata e rinvia al TFN –
Sezione Disciplinare, che dovrà quindi, ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c. (al quale occorre fare
riferimento ai sensi dell’art. 2, comma 6, del condotta gravemente sleale CONI), ordinare l’integrazione del contraddittorio nei
confronti quanto meno dell’A.E. sig. Pairetto, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito.
Per questi motivi la C.F.A., rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti di almeno uno dei
controinteressati, visto l’art. 37, comma 4, C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al
Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare affinché proceda all’esame del merito previa
integrazione del contraddittorio.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Insomma non è che l'AIA possa dormire proprio sonno ultra tranquilli, come tentano sempre di far apparire tramite il sito Istituzionale, allorché riportano SOLO le notizie che fa comodo ed esplicate in maniera "pro domo sua"....
Costituzione italiana (1947)
Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.