da panzeRotto il gio apr 20, 2023 6:15 pm
DECISIONE GIUDICE SPORTIVO
Il GST letto il referto del DDG , al quale è allegato il referto medico del P.S. P.O.S. Giuseppe Moscati di Avellino , nonché il referto del C.d.C., rilevato che:
- Al 39^ minuto del 1^ tempo a seguito dell'espulsione di un compagno di squadra, il sig. Roma Luciano, capitano della società ASD Tre Torri San Marcellino inveiva nei confronti del DDG , con fare minaccioso, gesticolando animatamente e ripetendo a voce alta le minacce, nei confronti dello stesso, se avesse espulso il compagno di squadra; - Il sig. Roma Luciano arrivato ad un metro dal DDG, stringendo i denti , toccava sul petto il DDG sempre in maniera aggressiva e reiterava le
minacce e proteste;
- In seguito a tale comportamento del Sig. Roma Luciano, il DDG decideva di espellerlo;
- All'atto dell'applicazione del provvedimento disciplinare, il Roma Luciano colpiva ,con estrema violenza, con due pugni ,al petto il DDG facendo cadere a terra . Nel cadere a terra il il DDG batteva la testa sul terreno di gioco e perdeva conoscenza per qualche secondo;
- Al 41' minuto del 1^ tempo il DDG sospendeva definitivamente la gara, dopo aver ripreso conoscenza ,accusando pero' vertigini e giramenti di testa che non gli permettevano di far proseguire la gara. Considerato che il comportamento del calciatore Roma Luciano, sopra riportato, costituisce ex art. 35 1^ comma condotta gravemente sleale condotta violenta nei confronti del DDG in quanto " atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzandosi in una azione impetuosa ed
incontrollata, connotata da una volontaria aggressività "nei confrontidel DDG ,il tutto come da costante giurisprudenza degli organi federali (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; CorteGiust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
- considerato che la sanzione da infliggere al calciatore Roma Lucianova considerata ai fini dell'applicazione della misura amministrativa a carico della Società ASD Tre Torri San Marcellino ex C.U. 104/A FIGC del 17.12.2014; - visto il 4^ comma
dell'art.35; - visto l'art. 10 comma 1 del condotta gravemente sleale; PQM delibera
: A) di infliggere alla società ASD Tre Torri SanMarcellino la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della società Frocalcio Lusciano;
B) di infliggere la squalifica al calciatore della ASD Tre Torri San Marcellino, Sig. Roma Luciano, fino al 19.04.2026. La fattispecie rientra tra le previsioni di cui al C.U. n.104 del 17/12/2014 in materia di prevenzione contro i fatti violenti nei confronti dei DDG.Gli altri eventuali provvedimenti disciplinari, si rimanda a quanto sotto riportato
Solo 3 anni di squalifica mi sembrano pochini...
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Sempre 1° Categoria Campana, un'altra sentenza VERGOGNOSA
GST letto il referto del DDG , al quale è allegato il referto medico del P.S. P.O. dei Pellegrini - Incurabili di Napoli nonché il referto del C.d.C. , rilevato che: - Immediatamente dopo il triplice fischio che sanciva la fine della gara ,un calciatore spingeva il DDG colpendolo alla schiena e facendolo cadere con il corpo in avanti;
- il DDG si rialzava ed in quel momento sentiva un dolore intenso alla schiena nel punto ove era stato colpito;
inoltre il DDG precisa che per l'effetto del colpo ricevuto avvertiva dolori al collo ,dovuti ad effetto del colpo difrusta ;
-il DDG nell'immediatezza non riusciva ad identificare il calciatore che lo aveva colpito;
- il DDG subito dopo l'accaduto andava nello spogliatoio e veniva raggiunto dal Sig. Baso Ciro, quale C.d.C., e dall'O.A. sig.Piccirillo Vincenzo ed apprendeva dagli stessi che il calciatore che lo aveva colpito era D'Amato Luigi ,n. 15 della Società Viribus Unitis1017 SRT;
- successivamente nello spogliatoio intervenivano i Carabinieri i quali prendevano nota di tutto cio' che era avvenuto;
- nonostante il dolore alla schiena il DDG preferi' di non recarsi subito all'Ospedale ;
- una volta rientrato a casa e persistendo una forte cervicalgia il DDG si recava al P.S. Ospedale Pellegrini- Incurabili di Napoli per ricevere le cure del caso e veniva dimesso con prognosi di 3 gg. s.c. giusto documento allegato ;
- il C.d.C. nel referto, riferisce che il DDG, a fine gara, mentre lasciava il terreno di gioco veniva colpito alle spalle con un pugno all'altezza della zona cervicale dal Sig. D'Amato Luigi, n. 15 della società Viribus e che per effetto del colpo cadeva al suolo. Considerato che il comportamento del calciatore D'Amato Luigi, sopra riportato, costituisce ex art. 35 1^ comma condotta gravemente sleale condotta violenta nei confronti del DDG in quanto " atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzandosi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività "nei confronti del DDG ,il tutto come da costante giurisprudenza degli organi federali (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
- considerato che la sanzione da infliggere al calciatore D'Amato Luigi va considerata ai fini dell'applicazione della misura amministrativa a carico della Società ASD Sperone ex C.U. 104/A FIGC del 17.12.2014;
- visto il 4^ comma dell'art.35; PQM delibera : A) di infliggere la squalifica al calciatore della Società Viribus Unitis 1017 SRT, Sig. D'Amato Luigi, fino al 20.06.2025.
La fattispecie rientra tra le previsioni di cui al C.U. n.104 del 17/12/2014 in materia di prevenzione contro i fatti violenti nei confronti dei DDG. Per gli altri eventuali provvedimenti disciplinari, si rimanda a quanto sotto riportato.
[B]DUE ANNI DI SQUALIFICA 'per violenza contro AE e CDC, MA CI RENDIAMO CONTO?[B]