GARE DEL 5/12/2010
Seconda Categoria
gara del 5/12/2010 GRIGNANO – S.PIO X ROVIGO
Emerge dal referto arbitrale che al 40° del secondo tempo ENRICO SEGANTIN (società S. Pio X) reagiva ad una
decisione del direttore di gara bestemmiando e rivolgendogli espressioni irriguardose, ingiuriose e minacciose.
Comunicatagli l'espulsione mediante esibizione del cartellino rosso, il capitano ALESSANDRO SASSO raggiungeva
l'arbitro di corsa gli appoggiava le mani sul petto e lo spingeva con forza, facendolo arretrare di un paio di metri.
Si avvicinavano, quindi, altri 4-5 giocatori della medesima società, che circondavano il direttore di gara, pronunciando nei
suoi confronti ingiurie, accompagnate da espressioni blasfeme, senza possibilità di essere identificati.
ALESSANDRO SASSO si avvicinava nuovamente all'arbitro e lo afferrava per un braccio, che stringeva con forza
procurando dolore ed un accentuato formicolio;
pronunciava nello stesso contesto espressioni ingiuriose e minacciose gravi.
Perdurando la sensazione di formicolio al braccio costretto, il direttore di gara, ritenendo di non poter proseguire,
decretava la sospensione della partita.
Mentre lasciava l'impianto, alcuni esponenti della società S. Pio X, identificati come tali perché recavano sul giaccone il
logo della società, minacciavano nuovamente l'arbitro.
Al 42° del 1° tempo il dirigente della S. Pio X, RAFFAELLO BATTOCCHIO, era già stato allontanato per aver
abbandonato l'area tecnica ed aver rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose ed ingiuriose.
P.Q.M.
il G.S. delibera di :
- applicare alla società S. PIO X la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio GRIGNANO-S.PIO X 3 - 0;
- di squalificare il giocatore e capitano della S. Pio X, ALESSANDRO SASSO, fino a tutto il 5 dicembre 2011, di cui giorni
15 per il comportamento dei giocatori non identificati (pena da ridurre se il capitano provvederà all'identificazione ex art. 3
C.G.S.);
- di applicare al dirigente RAFFAELLO BATTOCCHIO (S. Pio X) la sanzione dell'inibizione fino al 10 gennaio 2011;
- di applicare alla società S. PIO X la sanzione dell'ammenda di € 300,00, di cui € 150,00 per non aver contribuito i
dirigenti a calmare i giocatori che avevano circondato l'arbitro e € 150,00 per il comportamento tenuto dai propri
esponenti al termine della gara.
C.U. n°9
-- meno di un minuto fa --
Squalifica per CINQUE gare effettive
TUZZOLO MATTEO (Fontanivese S.Giorgio Asd)
Perchè prima colpiva con un pugno il giocatore della società Salvatronda, Masiero Martino, quindi
ingaggiava una colluttazione con l'allenatore del Salvatronda, Giorgio Pinton colpendolo con pugni.
GONTA STEFAN (Ronca)
Espulso per aver contestato l'arbitro spingendolo e insultandolo reiteratamente.
C.U. 9
Ma la violenza all'AE non prevede 8 giornate minime?
-- meno di un minuto fa --
6.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. ALTINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 5 del 17/11/2010 –
Squalifica sino al 31/12/2012 giocatore Papa Thomas – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Altino ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 5 del 17/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica sino al 31/12/2012 a carico del
calciatore Papa Thomas : “perché alla notifica dell’ammonizione, si avvicinava all’arbitro calpestandogli un piede per ben
TRE volte, provocandogli dolore e per averlo pesantemente offeso reiteratamente e perché, mentre rientrava nello
spogliatoio per l’intervallo, lo sorprendeva con un’azione improvvisa cercando di colpirlo con una testata (senza peraltro
riuscirci); successivamente lo insultava nuovamente”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Altino;
vista la documentazione ufficiale in atti;
9/345
sentito personalmente l’arbitro che ha sostanzialmente confermato il proprio rapporto, precisando,in relazione a quanto
verificatosi al rientro negli spogliatoi; che l’azione del calciatore Papa va configurata in un tentativo di ostilità e non in un
tentativo di colpirlo;
ritenuto, anche alla luce delle precisazioni effettuate dall’arbitro avanti a questa Commissione, che la condotta tenuta dal
predetto calciatore pur essendo violenta, non appare connotata da un intento particolarmente lesivo ma piuttosto
intimidatorio;
atteso che appare quindi opportuno ridurre la sanzione a carico del calciatore Papa, ritenendo più congrua agli
accadimenti una squalifica sino al 30/6/2012
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere nei termini sopra indicati l’opposizione presentata dalla Società Altino;
- di ridurre al 30/6/2012 la squalifica nei confronti del giocatore Papa Thomas.
La tassa reclamo non é stata versata.
C.U. N°9
