da aiamania58 il ven dic 02, 2011 11:05 am
GIUDICE SPORTIVO 7 MAGGIO 2009:
SQUALIFICA PER TRE GARE
ACCORDINO KEINER ALFONSO (FOLGORE SEGROMIGNO PIANO)
Per avere offeso l'Arbitro e Dirigenti Federali a fine Gara.
31 GENNAIO 2088
SQUALIFICA PER UNA GARA
ACCORDINO KEINER (FOLGORE SEGROMIGNO PIANO)Per avere offeso un Dirigente avversario a fine Gara.
13 APRILE 2011
EURO 200,00 SPORTING MASSA MACINAIA
Per presenza di persona estranea all'interno dell'area spogliatoi a fine gara che offendeva pesantemente il D.G. minacciandolo.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 1 Giugno 2011.
FABBRI GIUSEPPE (SPORTING MASSA MACINAIA)
Allontanato per offese al D.G. nel recarsi fuori dal campo reiterava le offese e minacciava.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 4 Maggio 2011.
MARSILI EMILIANO (SPORTING MASSA MACINAIA)
Squalifica per Sei gare effettive
ACCORDINO KEINER ALFONSO (SPORTING MASSA MACINAIA)Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento teneva prima comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. poi lo offendeva e minacciava ripetutamente tenendo atteggiamento aggressivo.
16 FEBBRAIO 2011
DECISIONI SU GARE SOSPESE
Gara: SPORTING MASSA MACINAIA - S.FREDIANO CALCIO del 12 Febbraio 2011.
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali e rilevato che: l'incontro in epigrafe è stato sospeso dal D.G. al 20° del 1° tempo per circa otto minuti a seguito di una rissa scatenatasi in tribuna tra le opposte tifoserie, che aveva attirato l'attenzione dei calciatori presenti sul terreno di gioco, che avvicinatisi alla recinzione antistante la stessa in parte invitavano gli spettatori a desistere ed in parte minacciavano la tifoseria avversaria; rilevato che i medesimi calciatori, non individuati dal D.G., si attardavano a riprendere il gioco consentendo solo dopo otto minuti al D.G. di riprendere la gara; rilevato che sugli spalti era ritornata la calma per l'intervento dei carabinieri e che il D.G. sospendeva definitivamente la gara alla fine del primo tempo, ritenendo che non sussistessero le condizioni per la sua prosecuzione; ritenuto che l'art,64/2 delle N.O.I.F. impone al D.G. di non far proseguire la gara quando si verifichino fatti e situazioni, che a suo giudizio appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; considerato che per quanto emerge dagli atti, pur trattandosi di situazione sicuramente deprecabile, non pare configurarsi, a giudizio di questo G.S.T., una situazione di pericolo tale da imporre la sospensione della gara (atto estremo ed eccezionale: la giurisprudenza è sempre stata univoca nel ritenere che le situazioni per le quali il D.G. possa o debba sospendere la gara devono essere originate da fatti gravissimi ed oggettivamente tali da mettere in pericolo il D.G. stesso o alcuni dei partecipanti alla gara, e solo dopo che il D.G. ha esercitato inutilmente tutto quanto in suo potere per poter proseguire la gara, egli la può sospendere); P.Q.M. il G.S.T. dispone la ripetizione della gara in epigrafe mandando gli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale Per gli adempimenti conseguenti ed infligge alle società SPORTING MASSA MACINAIA e S.FREDIANO CALCIO l'ammenda di EURO 250 ciascuna per comportamento dei propri sostenitori che davano origine ad una rissa in tribuna protrattasi per alcuni minuti e dei propri giocatori che si attardavano a riprendere il gioco.
ECCO ALCUNE PERLE PRECEDENTI DEL DELINQUENTE E DELLA SOCIETA'....RADIAZIONE? SICURAMENTE PER LUI E LA SOCIETA'