CU n. 41 CR Veneto

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

CU n. 41 CR Veneto

Messaggioda tony il mer dic 14, 2011 4:13 pm

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Squalifica fino al 16/ 4/2012
MIOLO ANDREA (Ardisci E Spera)
Facendo seguito al C.U. n. 39 del 30.11.2011 si comunica che è stata omessa, per errore, la pubblicazione della squalifica afferente al Sig Miolo Andrea (soc. Ardisci e Spera), allontanato dal campo per gravi offese e minacce all'Arbitro, cercando di colpirlo con la bandierina. Durante il proseguo dell'incontro persisteva in tale atteggiamento offensivo; al termine della gara reiterava gli insulti accompagnandoli con bestemmie.
Sanzione aggravata in quanto il Signor Miolo rivestiva i ruolo di Assistente Arbitrale.
Squalifica fino al 31/12/2012
BAU CHRISTIAN (Belvedere)
Espulso per comportamento offensivo, alla notifica del provvedimento si avvicinava all'Arbitro pestandogli il piede sinistro provocandogli immediato intenso dolore che comunque gli permetteva di continuare la direzione della gara. Veniva quindi allontanato dal proprio capitano, tuttavia continuava a bestemmiare, offendere e minacciare il direttore i gara, reiterando tale comportamento sia al termine della gara sia all'uscita dell'Arbitro dall'impianto sportivo. Il G.S. pertanto delibera di comminare al suddetto giocatore sia la sanzione sportiva della squalifica fino al 31.12.2012 sia l'ammenda di € 200,00.
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
OPPOSIZIONE A.C.D. OPPEANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 25/11/2011 - Ripetizione gara Oppeano – Bevilacqua del 29/10/2011 – Campionato Giovanissimi Provinciale
La Società A.C.D. Oppeano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 26 del 25/11/2011 con la quale é stata adottata la ripetizione della gara indicata all’oggetto : “al 23’ del 2° tempo il Sig. Signoretto Mauro (assistente arbitrale Soc. Bevilacqua) entrava abusivamente nel terreno di gioco tentando di aggredire l’arbitro offendendolo e minacciandolo. L’arbitro, a seguito di tale aggressione, sospendeva la gara definitivamente”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Oppeano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara, precisando di essere stato colpito dal Sig. Signoretto, con entrambe le mani, al torace violentemente, subendo una spinta che lo ha fatto indietreggiare di qualche metro e cadere a terra, subendo, altresì, una minaccia;
valutato che la sospensione della gara é stata determinata dall’impossibilità da parte del direttore di gara di proseguirla essendo venuta meno in lui la necessaria serenità;
atteso che tale stato psicologico del direttore di gara é stato certamente procurato dal Sig. Signoretto Mauro, assistente dell’arbitro facente parte della Società Bevilacqua;
visto l’art. 17, comma 1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere l’opposizione presentata dalla Società Oppeano;
- di applicare a carico della Società Bevilacqua la sanzione sportiva della perdita della gara in base all’art. 17/1 del C.G.S. e di omologare l’incontro Oppeano – Bevilacqua con il risultato di 3-0 a favore della Società Oppeano.
La tassa reclamo non é stata versata.
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Re: CU n. 41 CR Veneto

Messaggioda sokoban il mer dic 14, 2011 4:32 pm

O perbacco finalmente un provvedimento pecuniario a mio parere congruo al giocatore ........e bravo in G.S. :ok
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Re: CU n. 41 CR Veneto

Messaggioda peppino il mer dic 14, 2011 4:58 pm

Ma chi le paga queste multe?? Il calciatore??? Come può la FIGC obbligare un calciatore a pagare??? Può farlo alla Società e la società rivalersi sul calciatore, ma un calciatore che prende 4 anni di squalifica che gliene frega di pagare la multa... Quindi saranno sempre le Società a pagare....
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Re: CU n. 41 CR Veneto

Messaggioda Flubber il mer dic 14, 2011 6:11 pm

Beh peppino, il calciatore è pur sempre pagato dalla società...quindi è sufficiente che essa trattenga una parte dei soldi destinati al calciatore ;)
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Re: CU n. 41 CR Veneto

Messaggioda President il mer dic 14, 2011 7:13 pm

sokoban ha scritto:O perbacco finalmente un provvedimento pecuniario a mio parere congruo al giocatore ........e bravo in G.S. :ok


Condivido! :ok :ok
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Re: CU n. 41 CR Veneto

Messaggioda fischiettoblu il mer dic 14, 2011 8:57 pm

Flubber ha scritto:Beh peppino, il calciatore è pur sempre pagato dalla società...quindi è sufficiente che essa trattenga una parte dei soldi destinati al calciatore ;)

PAGATO!!!! è no! nei dilettanti con vi è compenso semmai un rimborso spese.....
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Re: CU n. 41 CR Veneto

Messaggioda tony il gio dic 15, 2011 12:30 pm

CAMPIONATO ALLIEVI PADOVA
Gara: CROCEFISSO A.S.D. - SACRA FAMIGLIA
Risulta dal rapporto di gara che al minuto 43° del 2° tempo, sul punteggio di 0-1 per la società Sacra Famiglia, mentre l’arbitro stava annotando l’espulsione di un compagno di squadra, il giocatore del Crocefisso Donà Matteo si avvicinava al direttore di gara e lo spingeva con violenza al petto facendolo cadere all’indietro. La caduta procurava all’arbitro dolore alla schiena e alla nuca, con senso di stordimento, al punto che non era in grado di portare a termine la gara era costretto a decretare la conclusione anticipata dell’incontro.
[…]
Tanto premesso in fatto, e ritenuti in diritto gli articoli 4, 17, 18, 19 e 29 condotta gravemente sleale, si delibera:
a) di irrogare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della società Crocifisso;
b) di squalificare sino al 01/04/2012 il calciatore del Crocifisso Donà Matteo per avere reagito ad una decisione arbitrale spingendo con forza il direttore di gara all’indietro facendolo cadere per terra e procurandogli dolore al punto che non era in grado di portare a termine l’incontro, e per essersi rivolto all’arbitro con espressioni offensive mentre era a terra;
c) di comminare la sanzione dell’ammenda di Euro 100,00 a carico della società Crocifisso oggettivamente responsabile del comportamento del suo giocatore che ha creato le condizioni per l’anticipata interruzione della gara.
d) di squalificare per 3 giornate il calciatore del Crocefisso Parlatore Federico perché con fare minaccioso proferiva nei confronti dell’arbitro espressione gravemente lesiva del suo prestigio strattonandolo, nel contempo, con la mano destra.
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Re: CU n. 41 CR Veneto

Messaggioda Paul il gio dic 15, 2011 4:35 pm

Tutto questo in allievi.. senza parole :(
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Re: CU n. 41 CR Veneto

Messaggioda Flubber il lun gen 02, 2012 4:32 am

fischiettoblu ha scritto:
Flubber ha scritto:Beh peppino, il calciatore è pur sempre pagato dalla società...quindi è sufficiente che essa trattenga una parte dei soldi destinati al calciatore ;)

PAGATO!!!! è no! nei dilettanti con vi è compenso semmai un rimborso spese.....


Chiamalo un po' come ti pare, fa poca differenza :)
Sono sempre soldi che il giocatore riceve e dai quali può essere detratto l'importo della multa.
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