CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Squalifica fino al 16/ 4/2012
MIOLO ANDREA (Ardisci E Spera)
Facendo seguito al C.U. n. 39 del 30.11.2011 si comunica che è stata omessa, per errore, la pubblicazione della squalifica afferente al Sig Miolo Andrea (soc. Ardisci e Spera), allontanato dal campo per gravi offese e minacce all'Arbitro, cercando di colpirlo con la bandierina. Durante il proseguo dell'incontro persisteva in tale atteggiamento offensivo; al termine della gara reiterava gli insulti accompagnandoli con bestemmie.
Sanzione aggravata in quanto il Signor Miolo rivestiva i ruolo di Assistente Arbitrale.
Squalifica fino al 31/12/2012
BAU CHRISTIAN (Belvedere)
Espulso per comportamento offensivo, alla notifica del provvedimento si avvicinava all'Arbitro pestandogli il piede sinistro provocandogli immediato intenso dolore che comunque gli permetteva di continuare la direzione della gara. Veniva quindi allontanato dal proprio capitano, tuttavia continuava a bestemmiare, offendere e minacciare il direttore i gara, reiterando tale comportamento sia al termine della gara sia all'uscita dell'Arbitro dall'impianto sportivo. Il G.S. pertanto delibera di comminare al suddetto giocatore sia la sanzione sportiva della squalifica fino al 31.12.2012 sia l'ammenda di € 200,00.
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
OPPOSIZIONE A.C.D. OPPEANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 25/11/2011 - Ripetizione gara Oppeano – Bevilacqua del 29/10/2011 – Campionato Giovanissimi Provinciale
La Società A.C.D. Oppeano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 26 del 25/11/2011 con la quale é stata adottata la ripetizione della gara indicata all’oggetto : “al 23’ del 2° tempo il Sig. Signoretto Mauro (assistente arbitrale Soc. Bevilacqua) entrava abusivamente nel terreno di gioco tentando di aggredire l’arbitro offendendolo e minacciandolo. L’arbitro, a seguito di tale aggressione, sospendeva la gara definitivamente”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Oppeano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara, precisando di essere stato colpito dal Sig. Signoretto, con entrambe le mani, al torace violentemente, subendo una spinta che lo ha fatto indietreggiare di qualche metro e cadere a terra, subendo, altresì, una minaccia;
valutato che la sospensione della gara é stata determinata dall’impossibilità da parte del direttore di gara di proseguirla essendo venuta meno in lui la necessaria serenità;
atteso che tale stato psicologico del direttore di gara é stato certamente procurato dal Sig. Signoretto Mauro, assistente dell’arbitro facente parte della Società Bevilacqua;
visto l’art. 17, comma 1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere l’opposizione presentata dalla Società Oppeano;
- di applicare a carico della Società Bevilacqua la sanzione sportiva della perdita della gara in base all’art. 17/1 del C.G.S. e di omologare l’incontro Oppeano – Bevilacqua con il risultato di 3-0 a favore della Società Oppeano.
La tassa reclamo non é stata versata.
