CU n. 61 CR Veneto

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

CU n. 61 CR Veneto

Messaggioda tony il mer mar 28, 2012 11:10 pm

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Squalifica fino al 25/ 5/2012
PAROLIN MATTEO (Azzurra S.Anna 1970)
Per contegno gravemente irriguardoso nei confronti dell'Arbitro contro il quale indirizzava uno sputo con l'evidente intenzione di non colpirlo ma che tuttavia schizzava leggermente sulla spalla destra dello sesso.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Squalifica fino al 30/ 3/2015
RAGNOLINI DAVIDE (Pastrengo 2006)
Al termine della gara colpiva con una forte spallata al petto l'Arbitro facendolo indietreggiare e rivolgeva allo stesso frasi irriguardose alla notifica del provvedimento trovandosi alle spalle del direttore di gara, lo prendeva al collo in modo violento e con l'altra mano lo colpiva violentemente al volto provocandogli dolore e minacciandolo. Veniva quindi allontanato da un dirigente

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA BELLUNO
GARA DEL 25/ 3/2012 VALBOITE – VALPADOLA – GIRONE BL/B
Rilevato da R.A. che al 46eiesimo del secondo tempo il calciatore del VALPADOLA ZAMBELLI FAUSTO veniva espulso per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro che alla notifica del provvedimento il calciatore stesso, anziché abbandonare il terreno di gioco, scagliava contro l’arbitro un’ oggetto colpendolo in testa.
Ciò faceva si che il direttore di gara si sentisse in pericolo e ritenesse venuta meno la serenità di giudizio necessaria per
portare a termine la gara.
Pertanto, visto l’articolo 17 del C.G.S. il Giudice Sportivo delibera di:
A) Sanzionare la Società VALPADOLA con la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:
VALBOITE – VALPADOLA 3 – 0.
In quanto oggettivamente responsabile del comportamento del proprio tesserato.
B) Squalifica per SETTE gare effettive
ZAMBELLI SOPALU FAUSTO (Val Padola Calcio)
Essendo capitano della squadra, dopo essere stato espulso dal campo di giuoco, si rivolgeva all'arbitro con tono polemico inveendo nei suoi confronti più volte. Inoltre, mentre lasciava la panchina, lanciava al direttore di gara un oggetto colpendolo ad un orecchio. Conciò gli arrecava un tale disagio da non poter proseguire l'incontro con serenità. Le giornate di squalifica possono essere ridotte a cinque qualora, lo stesso, invii una lettera di scuse all'arbitro (presso sede AIA di Belluno) e per conoscenza alla scrivente FIGC Delegazione di Belluno; nonchè svolga almeno per due gare l'attività di assistente arbitro.


Ora mi chiedo:
- Che senso ha richiedere un'ipocrita lettera di scuse per diminuire una sanzione? Non sono già poche 7 giornate? E a questo punto, chiedergli di mandare alla sezione AIA una colomba o un uovo di Pasqua?
- Come fa uno ad essere squalificato e contemporaneamente a svolgere l'attivita di assistente di parte?
Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati (B. Brecht)
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Re: CU n. 61 CR Veneto

Messaggioda ale il mer mar 28, 2012 11:26 pm

Mi chiedo: che senso ha far fare l'assistente di parte per ridurre la squalifica in terza categoria? Capisco nelle categorie giovanili, dove è sicuramente educativo, ma in terza dove c'è anche gente di 40 anni e più.. Di certo non imparano a rispettare la gente (e in particolare l'arbitro) facendo l'assistente per due gare. Riguardo alla lettera poi non ho parole...
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Re: CU n. 61 CR Veneto

Messaggioda Toto il mer mar 28, 2012 11:31 pm

Inverosimile e pazzesco. Il giudice sportivo di Belluno aveva bevuto grappa prima di emettere la buffonata delle scuse? Chieda lui (il giudice) scusa ai 35.000 tesserati dell'AIA e il presidente AIA DI BELLUNO Alessandro Stasi lo pretenda dal giudice!!! NICCHI, INTERVIENI!
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Re: CU n. 61 CR Veneto

Messaggioda mercarte il gio mar 29, 2012 12:00 am

7 giornate? :o Riducibili a 5? :o :o Scusa all'arbitro? :o :o :o
E dalle alte sfere tutto tace!
mercarte
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Re: CU n. 61 CR Veneto

Messaggioda papino_r il gio apr 26, 2012 8:50 pm

al killer RAGNOLINI DAVIDE praticamente confermata la squalifica di 3 anni ( piccolo sconticino di 3 mesi), Mi auguro che il collega arbitro abbia chiesto l'autorizzazione x procedere penalmente contro questo giocatore.

9.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. PASTRENGO 2006
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 28/3/2012 –
Squalifica fino al 30/3/2015 Giocatore Ragnolini Davide – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Pastrengo 2006 ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 61 del 28/3/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica fino
al 30/3/2015 a carico del giocatore Ragnolini Davide : “al termine della gara colpiva con una forte spallata al petto l’arbitro
facendolo indietreggiare e rivolgeva allo stesso frasi irriguardose, alla notifica del provvedimento trovandosi alle spalle del
direttore di gara, lo prendeva al collo in modo violento e con l’altra mano lo colpiva violentemente al volto provocandogli
dolore e minacciandolo. Veniva quindi allontanato da un dirigente”.
La C.D.T.,
esaminato il reclamo proposto dalla A.S.D. Pastrengo 2006, con il quale, contestati i fatti addebitati al calciatore, viene
chiesta la revoca della sanzione comminata e la riduzione della stessa alla misura ritenuta di giustizia;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentiti all'udienza odierna il legale rappresentante della Società Pastrengo 2006, Sig. Walter Righetti, assistito dall'Avv. L.
Maestrello ed il calciatore Davide Ragnolini, assistito dall'Avv. S. Puglisi Maraja, i quali hanno ribadito quanto riportato nel
rispettivo reclamo concludendo per la riduzione della sanzione inflitta al calciatore, anche in relazione al comportamento
tenuto dallo stesso successivamente alla gara del 25.03.2012;
sentito, altresì, personalmente l'arbitro - alla presenza del padre esercente la potestà genitoriale - il quale ha
integralmente confermato lo svolgimento dei fatti come riportati nel rapporto arbitrale e nell'allegato supplemento;
rilevato che la specifica condotta posta in essere dal calciatore Davide Ragnolini, consistita in più azioni illecite dirette
verso l'ufficiale di gara (ricordiamo, dapprima, la forte spallata al petto, tale da far indietreggiare l'arbitro di vari passi, poi,
alla notifica del provvedimento di espulsione, l'aggressione compiuta provenendo alla spalle del direttore di gara,
culminata con una forte stretta al collo mediante il braccio, tale da impedirgli il normale respiro per 5 - 6 secondi ed,
infine, l'aver colpito l'arbitro con una violenta manata allo zigomo destro che provocava dolore passato solo dopo
mezz'ora) sia stata particolarmente violenta e deve, per l 'effetto, essere considerata molto grave, perchè connotata
dall'intenzione manifesta di ledere l'integrità psicofisica dello stesso;
considerato che il complessivo agire del calciatore (ricordiamo, tra l'altro, le minacce e le ingiurie ripetute) non trova
giustificazione nella circostanza valorizzata dalle difese - ovvero la presenza a terra di un altro calciatore appartenente
alla stessa squadra di Davide Ragnolini abbisognevole di assistenza sanitaria in quanto rimasto ferito al setto nasale per
riferito colpo al volto - posto che detta circostanza avrebbe dovuto semmai indurre il calciatore ad attivarsi o
personalmente o mediante la ricerca di aiuto da parte di personale competente, non potendo certamente ritenersi
compito del direttore di gara prestare assistenza e cure sanitarie;
ritenuto, comunque, che le modalità descritte nei reclami ed asseritamente utilizzate dal calciatore per cercare di ottenere
un non dovuto intervento del direttore di gara si appalesano poco credibili (il riferito "abbraccio") e sicuramente tali da non
essere in grado di inficiare la credibilità di quanto riportato nel referto arbitrale, che, ex art. 35, primo comma, C.G.S ha
valore di prova piena e privilegiata;
ritenuta, quindi, giustificata nella fattispecie la necessità di sanzionare in modo incisivo il calciatore Davide Ragnolini,
vieppiù considerando l'età già matura dello stesso a fronte della giovane età dell'arbitro;
valutato, in ogni modo, positivamente il comportamento tenuto successivamente dal calciatore, dichiaratosi pentito per
quanto accaduto, con manifestazione di tale sentimento sia negli atti del procedimento, che nella sua audizione verbale e
che tale resipiscenza, pur non essendo giunta al punto di confermare pienamente le condotte riportate nel referto
arbitrale, può essere ritenuta idonea a rideterminare la sanzione allo stesso irrogata, riducendola
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla A.D.S. Pastrengo 2006;
- di ridurre al 31/12/2014 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Ragnolini Davide.
La tassa reclamo non é stata versata.
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