GARE DEL 7/10/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ATLETICO LITTORIA - DOGANELLA CALCIO
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti della gara in epigrafe, rileva quanto segue:
- al 30' del primo tempo veniva espulso il n. 8 NOVIELLO DANIEL della Società ATLETICO LITTORIA per
somma di ammonizioni;
- al 32' del primo tempo veniva allontanato l'allenatore della Società ATLETICO LITTORIA Sig. CINELLI
ANDREA per espressioni offensive all'indirizzo dell'arbitro;
- al 20' del secondo tempo veniva allontanato l'assistente di parte della Società ATLETICO LITTORIA Sig.
ALESSANDRINI GIANCARLO per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco ed aver rivolto all'arbitro
espressioni offensive e minacciose e nel contempo gli lanciava con violenza la bandierina senza colpirlo;
- il suddetto assistente di parte, nonostante i ripetuti inviti da parte dell'arbitro, si rifiutava di abbandonare il
terreno di gioco.
- il direttore di gara chiedeva la collaborazione del capitano della Società ATLETICO LITTORIA Sig. MANZI
CRISTIANO per allontanare l'assistente di parte, ma il capitano replicava che non sarebbe intervenuto
perché, a suo dire, l'ALESSANDRINI era "persona violenta e pericolosa";
- l'arbitro faceva presente al capitano che avrebbe proseguito la gara pro-forma con il sig. ALESSANDRINI
GIANCARLO a svolgere le funzioni di assistente di parte ed il capitano si dichiarava consenziente;
- a questo punto l'arbitro decideva di continuare la gara pro-forma considerandola chiusa al 20' del secondo
tempo sul risultato di 2-1 a favore della Società DOGANELLA CALCIO.
- A fine gara il n. 18 FINAMORE LUIGI della Società ATLETICO LITTORIA contestando il suo operato lo
tirava per il braccio e subito dopo gli stringeva il polso procurandogli leggero momentaneo dolore;
- i sostenitori della Società ATLETICO LITTORIA, per tutta la gara, arrampicandosi sulla rete di recinzione
rivolgevano all'arbitro offese e minacce. A fine gara i suddetti sostenitori rompevano un cancello ed
entravano sul terreno di gioco dirigendosi verso l'arbitro, che era costretto rapidamente a rifugiarsi in un
locale attiguo agli spogliatoi. Dopo alcuni minuti con l'aiuto del custode e di un tesserato della Società
ATLETICO LITTORIA poteva rientrare nel suo spogliatoio.
Tanto premesso considerato che la mancata regolare conclusione della gara è da addebitare alla Società
ATLETICO LITTORIA visto l'art. 17 comma 4 del C.G.S.
DELIBERA
- di irrogare alla Società ATLETICO LITTORIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-3;
- di comminare alla Società ATLETICO LITTORIA l'ammenda di euro 300,00;
- di squalificare l'allenatore Sig. CINELLI ANDREA Società ATLETICO LITTORIA per due gare effettive;
- di squalificare l'assistente di parte ALESSANDRINI GIANCARLO della Società ATLETICO LITTORIA fino
al 18.1.2013;
- di squalificare il calciatore n. 18 Sig. FINAMORE LUIGI della Società ATLETICO LITTORIA fino al
18.1.2013 ;
- di squalificare il calciatore n. 8 Sig. NOVELLO DANIEL della Società ATLETICO LITTORIA per una gara
Secondo voi è giusta la decisione del collega ? oppure poteva benissimo andarsene lui ?
in questo caso però mi sembra giusta la decisione di non espellere il capitano.
A voi il microfono

