Buongiorno cari colleghi.
Non ho l'abitudine di scrivere nel forum ma mi diletto nel leggere e conoscere le problematiche riguardanti le violenze su tutto il nostro territorio nazionale.
Oggi vi posto una bella decisione fresca fresca di C.U. riguardante una II Cat. del mio caro Abruzzo.... questo è solo uno stralcio, qualora vogliate troverete migliori info sul C.U. sul sito della figc abruzzese.
Comunicato Ufficiale FIGC abruzzese
- al 14'minuto del secondo tempo , sul risultato di 2 a 2,il calciatore Paravani David della Società Santacroce Canistro nel protestare per un presunto fallo di mano a favore della propria squadra correva con fare minaccioso da circa 20 metri incontro all'arbitro, colpendolo con una violenta gomitata al torace, facendolo indietreggiare e provocandogli fortissimo dolore e momentaneo senso di soffocamento, e subito dopo lo colpiva con una violenta testata sul viso, all'altezza della tempia dx provocandogli fortissimo dolore, stato confusionale e appannamento dei riflessi. Soccorso da tesserati della squadra locale, l'arbitro veniva accompagnato in panchina e, mentre gli venivano prestate le prime cure dai sanitari locali, dirigenti e calciatori ospiti avvicinatisi al direttore di gara, gridando, lo esortavano a riprendere la gara malgrado le sue condizioni psicofisiche. Sotto tale pressione, anche al fine di salvaguardare la sua incolumità e per evitare ulteriori violenze da parte dei tesserati della Soc. Santacroce Canistro, l'arbitro decideva di riprendere il gioco, che interrompeva definitivamente (sempre sul risultato di 2 a 2) poco dopo, per le sue precarie condizioni psicofisiche, malgrado le ulteriori insistenze dei tesserati ospiti. Subito dopo con l'intervento dei CC. e dell'autoambulanza del 118, considerate le sue condizioni , l'arbitro veniva trasportato presso l'Ospedale di Sulmona dove veniva deciso il suo ricovero per "microfratture all'orbitale dx" e per disturbi visivi, venendo trattenuto per ulteriori accertamenti. (Come da certificazione medica allegata al referto).
- Considerato che la responsabilità dei fatti sopra descritti è da ricondurre a carico della Società Santacroce Canistro e suo tesserato;
- visti gli artt.64 N.O.I.F. e 17 ,19 C.G.S.,
DELIBERA
a) di infliggere alla Società Santacroce Canistro la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato: Federlibertas Bugnara / Santacroce Canistro 3 a 0;
b) di comminare alla Società Santacroce Canistro l'ammenda di euro 300,00 per inoperosità dei propri tesserati a favore dell'arbitro;
e) di irrogare al calciatore Paravani David (Soc. Santacroce Canistro) la squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., con obbligo allo stesso di risarcire i danni se richiesti e documentati.
Il collega, della mia sezione, 17enne è ancora abbastanza intimorito e sta meditando di lasciare l'arbitraggio...
Senza parole...a voi commenti, qualora vogliate.
