Lettera aperta R.MONTI n.1 Maggio 2013–ORA BASTA VIOLENZA !

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Lettera aperta R.MONTI n.1 Maggio 2013–ORA BASTA VIOLENZA !

Messaggioda OldReferee il mar mag 14, 2013 12:37 pm

LETTERA APERTA ROBERTO MONTI - N.1 MAGGIO 2013 - ORA BASTA ALLA VIOLENZA

IN TROPPE GARE SI VEDONO ARBITRI COLPITI CON VIOLENZA CHE CONTINUANO AD ARBITRARE LA GARA ANCHE SE PICCHIATI. IN QUESTI GIORNI SI PARLA DI SOSPENDERE GARE PER IL RAZZISMO, E VA BENE, MA A.I.A. E F.I.G.C. DEVONO ESSERE CHIARE, E RIBADIRLO IN MANIERA PERENTORIA , NELL’AFFERMARE CHE APPENA UN ARBITRO VIENE COLPITO IL MEDESIMO DEVE ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL CAMPO SOSPENDENDO DEFINITIVAMENTE LA PARTITA. ORA BASTA ALLA VIOLENZA SUGLI ARBITRI !

In maniera assolutamente gratuita metto on line sulla mia pagina facebook Roberto Monti Forli, http://www.facebook.com/roberto.monti.351
oppure su twitter https://twitter.com/robertomonti11

per chi avesse amici che vogliono ricevere gli aggiornamenti settimanali inviategli la mia email arbitrorobertomonti@gmail.com; chi non volesse ricevere questi dati me lo faccia sapere e sara’ mia cura non inviargli piu’ gli aggiornamenti. Il file settimanale lo sto inviando anche all'indirizzo osservatorioviolenza@aia-figc.it,

Roberto Monti


Questi sono i risultati per le gare dal 25 APRILE al 2 MAGGIO 2013
LA FEDERAZIONE HA INCASSATO PER QUESTE VIOLENZE
EURO 23.495 VENTITREMILAQUATTROCENTO95
CI SONO STATI 88 COLLEGHI COLPITI
75 ARBITRI E 13 ASSISTENTI
5 DI LORO HANNO AVUTO BISOGNO DI CURE OSPEDALIERE


SERIE A= 0
SERIE B= 0
LEGA PRO= 1 ASSISTENTE
SERIE D= 4 ASSISTENTI
CALCIO FEMMINILE= 0
CAN 5= 0

ABRUZZO= 2 ARBITRI
BASILICATA= 1 ARBITRO
CALABRIA= 0
CAMPANIA= 9 ARBITRI
EMILIA ROMAGNA= 1 ARBITRO
FRIULI= 1 ARBITRO
LAZIO= 14 ARBITRI – 1 ASSISTENTE
LIGURIA= 0
LOMBARDIA= 21 ARBITRI
MARCHE= 0
MOLISE= 1 ARBITRO
PIEMONTE= 5 ARBITRI
PUGLIA= 8 ARBITRI – 1 ASSSITENTE
SARDEGNA= 1 ARBITRO
SICILIA= 1 ARBITRO
TOSCANA= 5 ARBITRI – 3 ASSISTENTI
UMBRIA= 3 ARBITRO – 1 ASSISTENTE
VENETO= 2 ARBITRI – 2 ASSITENTI
COMITATO TRENTO= 0
COMITATO BOLZANO= 0



DAL1 DICEMBRE 2012 AL 2 MAGGIO 2013
MULTE INCASSATE DALLA FEDERAZIONE
EURO 404.735 QUATTROCENTOMILA735
COLLEGHI COLPITI 1.883
120 DI LORO HANNO
AVUTO BISOGNO DI CURE OSPEDALIERE


QUESTI SECONDO ME SONO I CASI DA SEGUIRE E DA DENUNCIARE PENALMENTE,
ADESSO CHE SI PUO' FACCIAMOLO !

PESCARA PROVINCIALE
Gare del campionato Terza categoria Pescara


Gara del 28/ 4/2013 HEROES VENERE - AMATORI VIS FARINDOLA
Visto il referto arbitrale nonchè il supplemento di rapporto redatto
dall'ufficiale di gara,da cui risulta:
-che al 44° del II°tempo veniva espulso il Sig.DI MUZIO Luca nr.10 del
la Soc.HEROES VENERE per doppia ammonizione,a seguito della quale
l'ufficiale di gara veniva minacciato da diversi giocatori della mede-
sima squadra;
-che successivamente alla rete realizzata dalla Soc.AM.VIS FARINDOLA
negli attimi successivi il suindicato DI MUZIO Luca rientrava in campo
al fine di colpire, come in effetti accadeva,l'arbitro con un violen-
to pugno allo zigomo;
-che quindi l'arbitro,a causa del forte dolore procuratogli è rilevata
l'assenza dei presupposti per proseguire la gara,cercava di dirigersi
verso le panchine allorquando,accerchiato da diversi calciatori della
medesima Soc. HEROES VENERE,veniva nuovamente colpito violentemente
con due mani sul petto da tale IEZZI Christian -assistente di parte del
la HEROES VENERE-;
-che a causa del violento colpo subito l'ufficiale di gara rovinava a
terra,sbattendo dapprima la testa e poi il resto del corpo,riportan-
do stordimento,forte dolore alla schiena e al capo nonchè diverse esco-
riazioni a gomiti e ginocchia;
-che quindi l'arbitro,rialzatosi dopo qualche secondo,sospendeva defini-
tivamente la gara;
-che nonostante l'assoluta gravità dei fatti sopra riportati,l'ufficia
le di gara veniva anche ostacolato nel rientro negli spogliatoi dai
calciatori della società ospitante i quali si macchiavano altresì di
reiterate condotte minacciose ed offensive nei riguardi del medesimo
arbitro;
-che inoltre essendosi riversate diverse decine di persone davanti al
cancello d'ingresso dell'impianto sportivo con l'intendo di minaccia-
re ed insultare l'arbitro,questi si vedeva costretto ad invocare l'in-
tervento delle Forze dell'Ordine grazie alle quali finalmente riusciva
a guadagnare gli spogliatoi; lungo il tragitto peraltro una bottiglia
di vetro lanciata dal pubblico sfiorava, senza fortunatamente colpirlo,
l'ufficiale di gara;
-che intervenivano inoltre medici del 118 per prestare le prime cure
ed i quali consigliavano all'arbitro di raggiungere il vicino nosoco-
mio,il quale in effetti riscontrava -come risultante da relativo cer-
tificato del 28.4.2013- "TRAUMA DISTORSIVO DEL RACHIDE CERVICALE, CON
TUSIONE DORSALE, ESCORIAZIONI MULTIPLE";
-che durante il corso della gara veniva altresì espulso il Sig.DI MU-
ZIO Matteo (Soc.HEROES VENERE) per condotta offensiva nei confronti
dell'arbitro;
-che inoltre la Soc.AM.VIS FARINDOLA si determinava a proporre reclamo
chiedendo alla societa antagonista la punizione sportiva della perdita
della gara:
SI DELIBERA
a)di comminare la squalifica per 5 (cinque) anni,ovvero fino al 27 apri-
le 2018 a carico del Sig.DI MUZIO Luca, nr.10 della Soc.HEROES VENERE;
b)di comminare la squalifica per 3 (tre) anni, ovvero fino al 27 aprile
2016, a carico del Sig. IEZZI Christian della Soc.HEROES VENERE;
c)di comminare la squalifica per 2 gare a carico del Sig. DI MUZIO Mat-
teo, nr. 4 della Soc.HEROES VENERE;
d)di infliggere alla Soc.HEROES VENERE la perdita della gara con il ri-
sultato HEROES VENERE-AM.VIS FARINDOLA 0-3 nonchè l'ammenda di EURO
750,00 per responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri
tesserati;
e)si fa obbligo inoltre a carico dei Sigg. DI MUZIO Luca e IEZZI Chris-
tian di risarcire i danni patiti dall'ufficiale di gara laddove ri-
chiesti;
f)di non addebitare la tassa relativa al reclamo avanzato dalla Soc.
AM.VIS FARINDOLA.

FROSINONE PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
GARE DEL 28/04/2013
GARE SOSPESE O NON DISPUTATE
STERPARO - FC COLLEPARDO
Letti gli atti ufficiali dai quali risulta che:
- al 39’ del II tempo veniva allontanato l’allenatore ROMA Gianni (STERPARO) per aver protestato gridando all’indirizzo del direttore di gara;
- al 44’ del II tempo, il portiere della società FC COLLEPARDO, GATTA Francesco, dopo aver subito un goal, correva protestando verso il direttore di gara e gli rivolgeva espressione offensiva. Non appena ricevuta notifica del provvedimento di espulsone il medesimo colpiva il direttore di gara con un violento schiaffo alla guancia, procurandogli forte dolore con temporaneo stordimento e facendolo indietreggiare.
Subita tale violenta condotta, il direttore di gara, temendo ulteriormente per la propria incolumità e versando in condizioni psicologiche tali da non consentirgli di proseguire nella regolare e serena direzione della partita, ne decretava la sospensione.
- nel contempo, il dirigente della società FC COLLEPARDO, VENZELINI Adriano, entrato in campo e raggiunto correndo il direttore di gara, con le mani lo spingeva violentemente al petto facendolo indietreggiare, lo apostrofava con frasi offensive e incitava i calciatori della sua squadra a non farlo uscire dal terreno di gioco.
Lo stesso dirigente, inoltre, offendeva e spingeva l’intervenuto osservatore arbitrale e, successivamente, rivolgeva ulteriori offese al direttore di gara e tentava di avvicinarsi a lui con atteggiamento gravemente minaccioso.
- poco prima che il direttore di gara abbandonasse il terreno di gioco il già menzionato GATTA Francesco tentava di colpire un calciatore avversario con pugni, non riuscendovi poiché trattenuto da un compagno di squadra.
- dopo il rientro del direttore di gara nello spogliatoio, il già menzionato VENZELINI Adriano continuava ad inveire e tentava di entrarvi senza riuscirvi.
- all’uscita dall’impianto di gioco, il direttore di gara e l’osservatore arbitrale venivano ripetutamente offesi da calciatori della società FC COLLEPARDO non identificati e da sostenitori della stessa società;
- in occasione delle descritte condotte successive al provvedimento di sospensione della partita, il direttore di gara non riceveva alcuna forma di assistenza e di tutela da parte dei dirigenti della ospitante società STERPARO;
Tanto premesso e ritenuto che la responsabilità della mancata conclusione della partita deve essere ascritta alla la società FC COLLEPARDO;
Visto l’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva;
SI DECIDE
- di infliggere alla società FC COLLEPARDO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di € 200,00;
- di squalificare il calciatore GATTA Francesco (FC COLLEPARDO) fino a tutto il 31.12.2016;
- di squalificare il dirigente VENZELINI Adriano (FC COLLEPARDO) fino a tutto il 31.12.2014;
- di squalificare l’allenatore ROMA Gianni (STERPARO) per 1 (una) gara effettiva;
- di infliggere alla società STERPARO l’ammenda di € 100,00.

MILANO PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 28/ 4/2013 VIRTUS ABBIATENSE - MURIALDINA CALCIO MILANO
Dalla lettura del rapporto ufficiale della gara si rileva che al 43^ del 2º tempo, a seguito del provvedimento di espulsione, il giocatore della società MURIALDINA, signor RECROSIO MANOLO, si avvicinava all'Arbitro e lo colpiva intenzionalmente con un pugno al volto procurandogli un forte dolore facendogli perdere l'equilibrio con conseguente caduta a terra.
Il Direttore di gara, appena ripresosi, si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara. Inoltre, dal supplemento di rapporto di gara, si rileva che due tesserati della società MURIALDINA, l'allenatore signor DE SANTI ALFREDO ed il calciatore DI CARLO LUIGI rivolgevano all'Arbitro e agli organi Federali frasi gravemente ingiuriose e minacciose. Raggiunto il proprio spogliatoio, il Direttore di gara chiedeva assistenza ai Dirigenti della società VIRTUS ABBIATENSE invitandoli a chiamare la Forza Pubblica per tutelare la sua incolumità. I Carabinieri, al loro arrivo, consigliavano il Direttore di gara di recarsi al Pronto Soccorso per accertamenti. Lasciato l'impianto sportivo il Direttore di gara si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Abbiategrasso dove gli veniva riscontrato "Trauma contusivo zigomo sinistro con prognosi di TRE giorni".
Alla luce di quanto sopra esposto, così come risulta dal documento ufficiale di gara e dai certificati medici del Pronto Soccorso dell' Ospedale di Abbiategrasso, questo Giudice Sportivo
D E L I B E R A
a) di comminare alla società MURIALDINA la perdita della gara per 0-3 in quanto oggettivamente responsabile del comportamento del proprio calciatore, signor RECROSIO MANOLO, che con il suo comportamento ha indotto l'Arbitro al 43^ del 2º tempo a sospendere la gara;
b) di squalificare fino al 30/04/2016 il signor RECROSIO MANOLO, per aver colpito volontariamente e deliberatamente il Direttore di gara con un violento pugno al volto. Tale atto di gravissima violenza ha costretto l'Arbitro a recarsi per accertamenti presso il Pronto Soccorso.
(Gli accertamenti clinici ospedalieri ai quali è stato sottoposto hanno attestano un trauma contusivo allo zigomo sinistro con prognosi di TRE giorni);
c) di comminare l'ammenda di euro 200,00 al signor RECROSIO MANOLO, per il predetto comportamento, in particolare per aver colpito volontariamente e deliberatamente il Direttore di gara con un violento pugno al volto; d) di comminare l'ammenda di euro € 250,00 alla società MURIALDINA per responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato, signor RECROSIO MANOLO nei confronti dell'arbitro.
Si fa obbligo alla società MURIALDINA di rifondere tutte le spese mediche e sanitarie che l'Arbitro ha sostenuto e dovrà sostenere.
Si da atto che i provvedimenti disciplinari nei confronti degli altri tesserati e giocatori sono riportati nell'apposita sezione del presente Comunicato Ufficiale.


TERNI PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
gara del 28/ 4/2013 NUOVA PONTANO - GIOVANI EUROPEI
Il Giudice Sportivo,
PREMESSO:
CHE al 33° del secondo tempo il calciatore n. 14 della Società Giovani
Europei Sig. PALLUCCHI Giuseppe veniva espulso per doppia ammonizione;
CHE, in relazione a tale provvedimento, il Pallucchi colpiva
violentemente il Direttore di gara con un pugno che lo attingeva fra
l'orecchio sinistro e la mandibola;
CHE, subito dopo, tentava di aggredire nuovamente l'arbitro non
riuscendovi per il pronto intervento di alcuni compagni di squadra che
lo bloccavano;
CHE il predetto, tuttavia, insultava ripetutamente il Direttore di
gara;
CHE, dopo alcuni istanti, considerato il forte dolore avvertito sia
all'orecchio che alla mandibola, ed il conseguente mal di testa che
non gli consentiva di portare a termine la gara, l'arbitro decideva di
sospendere definitivamente la partita;
CHE, sulla strada di ritorno, persistendo il forte dolore alle parti
colpite, il Direttore di gara si vedeva costretto a recarsi al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Spoleto, ove gli veniva riscontrato un
trauma contusivo al padiglione auricolare sinistro con prognosi di
giorni 6, con la raccomandazione, altresì, di osservazione domiciliare
del trauma cranico,
D E L I B E R A
1) La punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato
di 0 - 3 a carico della Società Giovani Europei:
2) La squalifica fino al 30/09/2017 a carico del Signor PALLUCCHI
Giuseppe (Giovani Europei).

BARI PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 28/ 4/2018
ALTAMURA PIETRO (LIBERTAS CALCIO PALESE)
con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. : dopo la convalida di una rete contro la propria squadra rincorreva l'arbitro, urlandogli frase gravemente offensiva; raggiuntolo, dopo essersi tolto i guanti, lo colpiva con un violento pugno al volto provocandogli la perdita di sangue dal naso.
Stordito, dopo essersi rialzato dal suolo, mentre veniva accompagnato negli spogliatoi, veniva nuovamente raggiunto dal calciatore Altamura Pietro che lo colpiva con un calcio alla gamba procurandogli un grosso
gonfiore senza lesinare, nel contempo, minacce di morte. Nello spogliatoio il Direttore di Gara avvertiva giramenti di testa e ulteriore fuoriuscita di sangue. Giunti i Carabinieri veniva accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso. Tutto quanto sopra senza che alcun Dirigente della Societa Libertas Palese
facesse nulla per evitare l'accaduto e si preoccupasse delle condizioni dell'arbitro.
AMMENDA
Euro 200,00 LIBERTAS CALCIO PALESE
per aver consentito che, in campo avverso, propri tifosi arrampicatisi alla rete di recinzione, insultassero sia l'arbitro che la stessa dirigenza federale. Questi, inoltre, minacciavano di aspettare l'arbitro al termine della gara per colpirlo e terminando il clima di tensione che, quasi certamente, sfociava con la successiva aggressione all'arbitro.
OldReferee
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Re: Lettera aperta R.MONTI n.1 Maggio 2013–ORA BASTA VIOLENZ

Messaggioda sinto il mar mag 14, 2013 12:39 pm

:?
sinto
 
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Re: Lettera aperta R.MONTI n.1 Maggio 2013–ORA BASTA VIOLENZ

Messaggioda OldReferee il mar mag 14, 2013 12:40 pm

LEGA PRO

€ 6.500,00 PRATO SPA perchè propri sostenitori durante la gara rivolgevano
nei confronti di un assistente arbitrale frasi inneggianti alla discriminazione
territoriale, espressioni ingiuriose ed indirizzavano verso la stessa una
bottiglietta ed una lattina, senza colpire, nonchè numerosi sputi che la
raggiungevano in più parti del corpo.


SERIE D

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 2.500,00 e DIFFIDA FOGGIA CALCIO Per avere propri sostenitori in campo
avverso: - durante lo svolgimento della gara, rivolto insulti ai sostenitori della
squadra ospitante; - fatto esplodere 7 petardi di notevole potenza, di cui 1 all'interno
del terreno di gioco e 6 nel settore loro riservato ed acceso 8 fumogeni; - fatto
oggetto uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di numerosi sputi, alcuni dei quali
attingevano l'Ufficiale di gara in varie parti del corpo; - lanciato sul terreno di gioco
nove bottigliette di plastica di cui due semipiene. Sanzione così determinata in
considerazione della oggettiva idoneità della notevole quantità di materiale
pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, sia della
recidiva anche specifica, per i fatti di cui ai C.U. 32, 48, 51, 67, 90 e 141. ( R A - R AA
- R CdC )
Euro 2.500,00 e DIFFIDA VITERBESE CALCIO S.R.L. Per avere propri sostenitori in
campo avverso: - per tutta la durata del secondo tempo rivolto numerose
espressioni gravemente offensive all'indirizzo di un A.A.; - nel corso del secondo
tempo fatto oggetto il medesimo del lancio di numerosi sputi, che attingevano
l'Ufficiale di gara in varie parti del corpo (nuca e schiena) e in due occasioni alcuni
bicchieri pieni di birra e di altro liquido che lo attingevano, nonché una bottiglia
vuota che lo colpiva. Somma così determinata anche in considerazione della
recidiva specifica reiterata per i fatti di cui ai CU n. 63 e 95 ( R AA - R CdC )
Euro 2.000,00 e DIFFIDA CALCIO POMIGLIANO Per avere propri sostenitori: - fatto
esplodere due petardi di notevole potenza ed acceso nel proprio settore cinque
fumogeni; - rivolto, durante lo svolgimento della gara insulti ai sostenitori della
squadra ospitata ed esposto uno striscione recante scritta minacciosa e triviale per
la società Foggia; - fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di vari
sputi, alcuni dei quali attingevano l'Ufficiale di gara in varie parti del corpo, e
lanciato contro il medesimo un tappo di plastica che lo attingeva al polpaccio.
Sanzione così determinata in considerazione sia della oggettiva idoneità del
materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti,
sia della recidiva per i fatti di cui a CU 24, 27, 32, 45 e 86. ( R A - R AA - R CdC )
CAMPIONATO JUNIORES
Euro 300,00 BOGLIASCO D ALBERTIS Per avere propri sostenitori in campo
avverso, posizionati in tribuna, al 45º del secondo tempo attinto con dell'acqua un
A.A. ( R AA )


ABRUZZI

CAMPIONATO CALCIO A 5 C2
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 500,00 CALCETTO AVEZZANO
Per gravi reiterate intemperanze verificatesi a fine gara, da parte di propri
sostenitori nei confronti degli arbitri, uno dei quali veniva colpito con un calcio sulla
gamba destra; inoltre perché propri tesse rati colpivano con calci e pugni la porta
dello spogliatoio; nonché per offese agli Organi Federali.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/ 5/2014
Espulso per doppia ammonizione, minacciava di percosse l'arbitro e a fine gara,
reiterando gravi minacce, offendeva lo stesso direttore di gara; inoltre mentre
l'arbitro veniva spintonato da tifosi locali, lo colpiva con una testata sulla fronte, che
gli provocava rossore e momentaneo dolore.
PESCARA PROVINCIALE
Gare del campionato Terza categoria Pescara
Gara del 28/ 4/2013 HEROES VENERE - AMATORI VIS FARINDOLA
Visto il referto arbitrale nonchè il supplemento di rapporto redatto
dall'ufficiale di gara,da cui risulta:
-che al 44° del II°tempo veniva espulso il Sig.DI MUZIO Luca nr.10 del
la Soc.HEROES VENERE per doppia ammonizione,a seguito della quale
l'ufficiale di gara veniva minacciato da diversi giocatori della medesima squadra;
-che successivamente alla rete realizzata dalla Soc.AM.VIS FARINDOLA
negli attimi successivi il suindicato DI MUZIO Luca rientrava in campo
al fine di colpire, come in effetti accadeva,l'arbitro con un violento
pugno allo zigomo;
-che quindi l'arbitro,a causa del forte dolore procuratogli è rilevata
l'assenza dei presupposti per proseguire la gara,cercava di dirigersi
verso le panchine allorquando,accerchiato da diversi calciatori della
medesima Soc. HEROES VENERE,veniva nuovamente colpito violentemente
con due mani sul petto da tale IEZZI Christian -assistente di parte del
CIMINI FABIO (CALCETTO AVEZZANO) la HEROES VENERE-;
-che a causa del violento colpo subito l'ufficiale di gara rovinava a
terra,sbattendo dapprima la testa e poi il resto del corpo,riportando
stordimento,forte dolore alla schiena e al capo nonchè diverse escoriazioni
a gomiti e ginocchia;
-che quindi l'arbitro,rialzatosi dopo qualche secondo,sospendeva definitivamente
la gara;
-che nonostante l'assoluta gravità dei fatti sopra riportati,l'ufficia
le di gara veniva anche ostacolato nel rientro negli spogliatoi dai
calciatori della società ospitante i quali si macchiavano altresì di
reiterate condotte minacciose ed offensive nei riguardi del medesimo
arbitro;
-che inoltre essendosi riversate diverse decine di persone davanti al
cancello d'ingresso dell'impianto sportivo con l'intendo di minacciare
ed insultare l'arbitro,questi si vedeva costretto ad invocare l'intervento
delle Forze dell'Ordine grazie alle quali finalmente riusciva
a guadagnare gli spogliatoi; lungo il tragitto peraltro una bottiglia
di vetro lanciata dal pubblico sfiorava, senza fortunatamente colpirlo,
l'ufficiale di gara;
-che intervenivano inoltre medici del 118 per prestare le prime cure
ed i quali consigliavano all'arbitro di raggiungere il vicino nosocomio,
il quale in effetti riscontrava -come risultante da relativo certificato
del 28.4.2013- "TRAUMA DISTORSIVO DEL RACHIDE CERVICALE, CON
TUSIONE DORSALE, ESCORIAZIONI MULTIPLE";
-che durante il corso della gara veniva altresì espulso il Sig.DI MUZIO
Matteo (Soc.HEROES VENERE) per condotta offensiva nei confronti
dell'arbitro;
-che inoltre la Soc.AM.VIS FARINDOLA si determinava a proporre reclamo
chiedendo alla societa antagonista la punizione sportiva della perdita
della gara:
SI DELIBERA
a)di comminare la squalifica per 5 (cinque) anni,ovvero fino al 27 aprile
2018 a carico del Sig.DI MUZIO Luca, nr.10 della Soc.HEROES VENERE;
b)di comminare la squalifica per 3 (tre) anni, ovvero fino al 27 aprile
2016, a carico del Sig. IEZZI Christian della Soc.HEROES VENERE;
c)di comminare la squalifica per 2 gare a carico del Sig. DI MUZIO Matteo,
nr. 4 della Soc.HEROES VENERE;
d)di infliggere alla Soc.HEROES VENERE la perdita della gara con il risultato
HEROES VENERE-AM.VIS FARINDOLA 0-3 nonchè l'ammenda di
EURO
750,00 per responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri
tesserati;
e)si fa obbligo inoltre a carico dei Sigg. DI MUZIO Luca e IEZZI Christian
di risarcire i danni patiti dall'ufficiale di gara laddove richiesti;
f)di non addebitare la tassa relativa al reclamo avanzato dalla Soc.
AM.VIS FARINDOLA.


BASILICATA

POTENZA PROVINCIALE
Gare del campionato ALLIEVI
GARE DEL 28/ 4/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 28/ 4/2013 JUNIOR TITO -
REAL SENISE
Il Giudice Sportivo;
Letti gli atti ufficiali;
Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio del G.S. deve avvenire
esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali(referto arbitrale,
supplemento, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno
valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità", nè
possono trovare ingresso prove, testi e mezzi probatori affidati a dichiarazioni di
parte o di terzi; Atteso che dal supplemento arbitrale si evince che a fine gara
mentre il D.G. si accingeva al rientro negli spogliatoi veniva raggiunto
dai calciatori della società REAL SENISE:dal n. 1 sig BULFARO Luciano;e dal n. 2
BELLUSCI Luca, i quali insultavano, minacciavano ed attingevano con sputi il D.G..
P.Q.M.
DELIBERA
- di squalificare i calciatori della società REAL SENISE, sig. BULFARO Luciano
nato il 23/08/1996; e il sig. BELLUSCI Luca nato il 10/01/1998, per n.5
(cinque) giornate di squalifica, per condotta minacciosa e gravemente
ingiuriose ed offensive.


CAMPANIA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA Euro 600,00 NUOVA POL. FRATTESE
Al termine dell'incontro, nel mentre l'arbitro raggiungeva il proprio spogliatoio,
veniva avvicinato da tre sostenitori locali che lo minacciavano e lo ingiuriavano;
uno di essi, altresì, colpiva il d.d.g. con un forte calcio alla schiena. Una volta
rientrato nello spogliatoio, grazie al pronto intervento dei dirigenti locali, la porta
dello stesso veniva fatta oggetto di numerosi calci e pugni. Sanzione ridotta per il
fattivo comportamento dei dirigenti locali.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
A CARICO DI SOCIETÀ AMMENDA Euro 350,00 NUOVA SALERNO
(con obbligo di disputa, a porte chiuse, di una gara interna)
Al 40º del II tempo, proprio sostenitore entrava indebitamente sul rettangolo di
giuoco e colpiva con un pugno al volto l'arbitro; a fine gara, soggetti non
identificati, ma riconducibili alla società locale, colpivano la porta
dello spogliatoio arbitrale; infine, a fine gara, persona estranea entrava nello
spogliatoio arbitrale.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 28/10/2013
BORRIELLO MATTEO (REAL AVERSANA)
A fine gara, spingeva e minacciava reiteratamente l'arbitro, rimproverandogli di aver
concesso poco tempo di recupero, peraltro di circa sette minuti, e gli impediva di
recarsi nel proprio spogliatoio.
SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE
LUCIANO MARIO (UNITAS MOLINA)
Ingiuriava e minacciava l'arbitro e lo spingeva con violenza per farlo cadere a terra.
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
ANSALONE DANILO (VILLA)
Ingiuriava e minacciava l'arbitro, strattonandolo con forza.
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 125,00 ATLETICO REINO
(con obbligo di disputa, a porte chiuse, di una gara interna).
Per tutta la durata del secondo tempo sostenitori della squadra locale offendevano
e minacciavano il direttore di gara, lo stesso mentre raggiungeva gli spogliatoi
veniva colpito da un calcio alla gamba
SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE
SGUEGLIA VINCENZO (MARAVILHA FUTSAL)
per aver lanciato e colpito con il pallone il direttore di gara
CAMPIONATO JUNIORES
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
TESTA CRISTIAN (C.U.S. AVELLINO C 5)
Protestava nei confronti dell' Arbitro avvicinandosi allo stesso minacciandolo
appoggiandogli la propria fronte a quella del d.d.g., inoltre, reiterava l'atteggiamento
minaccioso.
NAPOLI PROVINCIALE
CAMPIONATO ESORDIENTI
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 3/8/2013
ESPOSITO SALVATORE (PIGNA CALCIO) espulso per proteste dava una manata sul
viso del d.d.g..


EMILIA-ROMAGNA

FERRARA PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 28/ 4/2015 ORI
CRISTIAN (MASSESE) In seguito ad un'ammonizione per proteste urlava nei
confronti del D.d.G. gravissime espressioni offensive che provocavano l'esibizione
del cartellino rosso. Scatenando da parte del Sig. Ori Cristian una violenta reazione
durante la quale riusciva a strappare il cartellino rosso per buttarlo in terra.
Proferiva nel frattempo una serie di bestemmie ed offese. L'arbitro mentre cercava
di raccogliere il cartellino,veniva avvicinato e riceveva una forte spinta per effetto
della quale indietreggiava di qualche metro, rischiando di cadere. Senza alcun
intervento da parte dei compagni si avvicinava ulteriormente tentando di colpire
l'arbitro con tre violentissimi pugni all'altezza del viso, che tuttavia venivano
schivati. Intanto interveniva la F.P.S. ed alcuni giocatori, che riuscivano a bloccarlo,
riusciva ugualmente ad afferrare la divisa dell'arbitro cercando di venire ancora a
contatto attingendo la divisa dell'arbitro con uno sputo. In prossimità degli
spogliatoi,eludendo il blocco, operato da parte dei dirigenti e compagni cercava di
venire ancora a contatto con l'arbitro, quest'ultimo tentativo veniva neutralizzato
dalla prontezza di alcuni giocatori.


FRIULI

CERVIGNANO PROVINCIALE
CAMPIONATO AMATORI
1 - Provvedimenti a carico di GIOCATORI ESPULSI
Squalificati per Cinque giornate effettive
Cordopatri Carlo Centro Sedia A2/B Gara 24-04-2013 5^ ritorno
Gara Amatori A2/B Mossa – Centro Sedia del 24-04-2013 5ta giornata di ritorno, Ai
sensi dell’ art.19 punto 1 lettera e del C.G.S. Perché dopo aver commesso un fallo di
gioco su un avversario,indirizzava nei confronti del medesimo pesanti offese, quindi
si dirigeva verso l’ ufficiale di gara ed appoggiandogli le mani sul Suo petto (questi
però si divincolava immediatamente),gli urlava gravi offese e frasi di spregio
aumentando anche l’aggressività dei suoi toni; Perché nonostante l’intervento di
alcuni compagni di gioco i quali lo trattenevano con forza, il Cordopatri, non
cessava di offendere e minacciare pesantemente l’arbitro. Dopo circa tre
minuti prendeva la via dello spogliatoio soffermandosi però ad insultare e
minacciare alcuni spettatori. A fine gara inoltre, attendeva l’arbitro nei pressi della
porta del Suo spogliatoio e impedendogli di entrare, lo minacciava di non scrivere
l’accaduto sul referto gara. La sanzione è aggravata in quanto capitano della
squadra (art. 73 punto 4 delle NOIF).


LAZIO

CAMPIONATO DI ECCELLENZA
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 500,00 NUOVA S.MARIA MOLE
Perché propri sostenitori, in campo avverso, nel corso del secondo tempo,
rivolgevano ad un assistente arbitrale espressioni offensive e minacciose. In più
circostanze, l'ufficiale di gara veniva attinto da sputi in più parti del corpo (R AA).
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
FUTBOL MONTESACRO - MARANO EQUO 2004
Il Giudice Sportivo
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe
RILEVA
- L'arbitro alla fine del primo tempo sospendeva definitivamente la gara perché
"aveva perso la propria serenità sentendosi intimidito, minacciato e scosso dalle
aggressioni subite da parte di dirigenti della Società MARANO EQUO 2004." La gara,
al momento della sospensione era sul seguente punteggio:MONTESACRO -
MARANO EQUO 2004 1-0 - Dagli atti ufficiali, risulta che al 35' del primo tempo il
massaggiatore della Società MARANO EQUO 2004 Sig. TOCCA Mario entrava
indebitamente sul terreno di gioco rivolgendo all'arbitro espressioni offensive e,
alla fine del primo tempo, lo spintonava reiterando altre offese.
- Alla fine del primo tempo, il dirigente della Società MARANO EQUO 2004 Sig. BRIZI
Enzo e l'assistente di parte Sig. GENTILE Roberto offendevano l'arbitro
rivolgendogli espressioni minacciose. - Al 36' del primo tempo l'arbitro espelleva
dalla panchina il Sig. MICOZZI Marco della Società MARANO
EQUO 2004 per comportamento offensivo e minaccioso nei suoi confronti.
- Alla fine del primo tempo l’arbitro espelleva il Sig. LORETI Pietro calciatore della
Società MARANO EQUO 2004 per averlo avvicinato minacciosamente ponendosi
testa a testa.- In considerazione a quanto sopra descritto, appare evidente che
l'arbitro non ha messo in atto tutti i poteri
previsti dal regolamento a sua disposizione per verificare o meno se sussistevano
le condizioni per una normale prosecuzione dell'incontro.
- L'arbitro avrebbe dovuto convocare i capitani di entrambe le squadre e richiedere
la loro collaborazione per ripristinare una situazione di normalità.
Questo Organo Giudicante, in merito a quanto sopra descritto, avvalendosi del
dispositivo di cui all'art. 17
comma 4 del condotta gravemente sleale lett. c
DELIBERA
1) di annullare il provvedimento di sospensione della gara in oggetto;
2) di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, dando mandato al Comitato
Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza;.3) di inibire il dirigente della
Società MARANO EQUO 2004 Sig. BRIZI Enzo fino al 25.5.2013;
4) di inibire il massaggiatore della Società MARANO EQUO 2004 Sig. TOCCA Mario
fino al 31.12.2013;
5) di inibire l'assistente di parte della Società MARANO EQUO 2004 Sig. GENTILE
Roberto fino al 25.5.2013;
6) di squalificare il calciatore della Società MARANO EQUO 2004 Sig. LORETI Pietro
per tre gare effettive;
7) di squalificare il calciatore della Società MARANO EQUO 2004 Sig. MICOZZI
Marco per due gare effettive.
CAMPIONATO JUNIORES
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE
VASSELLI MICHELE (LA FENICE ARSOLI)
Per aver strattonato violentemente l'arbitro facendolo barcollare, alla notifica del
provvedimento disciplinare lo minacciava ulteriormente poggiandogli la fronte sulla
propria.
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
CARDIA FRANCESCO (ATLETICO MARANOLA)
Espulso per aver rivolto espressione offensiva all'arbitro alla notifica del
provvedimento disciplinare lo spingeva con il petto facendolo indietreggiare,
tentava quindi di aggredirlo ma veniva bloccato e allontanato
dai compagni di squadra.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/ 8/2013
MORESI MATTIA (ATLETICO FIDENE)
Espulso per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento
disciplinare lo afferrava per un braccio rivolgendogli espressioni offensive. A fine
gara, avvicinava nuovamente l'arbitro strattonandolo e nella circostanza reiterava
altre offese.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI
AMMENDA
Euro 500,00 SPES ARTIGLIO A.S.D.
Perché propri sostenitori muniti di megafono urlavano espressioni blasfeme. In più
occasioni rivolti verso il terreno di giuoco effettuavano gesti configuranti
propaganda ideologica vietata dalla legge. I medesimi inoltre nel
secondo tempo lanciavano sul terreno di giuoco arance senza colpire alcuno ed a
fine gara colpivano al petto ed al volto con getti d'acqua l'arbitro che si apprestava
ad abbandonare il terreno di gioco.Sanzione cosi determinata ai sensi dell'art.11
comma 1 del condotta gravemente sleale
CAMPIONATO CALCIO A 5 C2
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 GYMNASTIC STUDIO CA5
Perché propri sostenitori, nel corso della gara rivolgevano all'arbitro espressioni
offensive e lo attingevano con sputi alla nuca.
FROSINONE PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
GARE DEL 28/04/2013
GARE SOSPESE O NON DISPUTATE
STERPARO - FC COLLEPARDO
Letti gli atti ufficiali dai quali risulta che:
- al 39’ del II tempo veniva allontanato l’allenatore ROMA Gianni (STERPARO) per
aver protestato gridando all’indirizzo del direttore di gara;
- al 44’ del II tempo, il portiere della società FC COLLEPARDO, GATTA Francesco,
dopo aver subito un goal, correva protestando verso il direttore di gara e gli
rivolgeva espressione offensiva. Non appena ricevuta notifica del provvedimento
di espulsone il medesimo colpiva il direttore di gara con un violento schiaffo alla
guancia, procurandogli forte dolore con temporaneo stordimento e facendolo
indietreggiare.
Subita tale violenta condotta, il direttore di gara, temendo ulteriormente per la
propria incolumità e versando in condizioni psicologiche tali da non consentirgli
di proseguire nella regolare e serena direzione della partita, ne decretava la
sospensione.
- nel contempo, il dirigente della società FC COLLEPARDO, VENZELINI Adriano,
entrato in campo e raggiunto correndo il direttore di gara, con le mani lo
spingeva violentemente al petto facendolo indietreggiare, lo apostrofava con
frasi offensive e incitava i calciatori della sua squadra a non farlo uscire dal
terreno di gioco.
Lo stesso dirigente, inoltre, offendeva e spingeva l’intervenuto osservatore
arbitrale e, successivamente, rivolgeva ulteriori offese al direttore di gara e
tentava di avvicinarsi a lui con atteggiamento gravemente minaccioso.
- poco prima che il direttore di gara abbandonasse il terreno di gioco il già
menzionato GATTA Francesco tentava di colpire un calciatore avversario con
pugni, non riuscendovi poiché trattenuto da un compagno di squadra.
- dopo il rientro del direttore di gara nello spogliatoio, il già menzionato
VENZELINI Adriano continuava ad inveire e tentava di entrarvi senza riuscirvi.
- all’uscita dall’impianto di gioco, il direttore di gara e l’osservatore arbitrale
venivano ripetutamente offesi da calciatori della società FC COLLEPARDO non
identificati e da sostenitori della stessa società;
- in occasione delle descritte condotte successive al provvedimento di
sospensione della partita, il direttore di gara non riceveva alcuna forma di
assistenza e di tutela da parte dei dirigenti della ospitante società STERPARO;
Tanto premesso e ritenuto che la responsabilità della mancata conclusione della
partita deve essere ascritta alla la società FC COLLEPARDO;
Visto l’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva;
SI DECIDE
- di infliggere alla società FC COLLEPARDO la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di € 200,00;
- di squalificare il calciatore GATTA Francesco (FC COLLEPARDO) fino a tutto il
31.12.2016;
- di squalificare il dirigente VENZELINI Adriano (FC COLLEPARDO) fino a tutto il
31.12.2014;
- di squalificare l’allenatore ROMA Gianni (STERPARO) per 1 (una) gara effettiva;
- di infliggere alla società STERPARO l’ammenda di € 100,00.
ROMA PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
JENNE CALCIO - GALLICANO SPORT 2005
Visti gli atti ufficiali, rilevato che:
- al 16' del primo tempo veniva espulso il calciatore della Società GALLICANO
SPORT 2005 INCITTI Jacopo per aver rivolto frase irriguardosa all'indirizzo
dell'arbitro;
- al 17' del primo tempo in seguito alla realizzazione di una rete da parte della
Società JENNE diversi calciatori della Società GALLICANO SPORT 2005 nel
protestare accerchiavano l'arbitro. Tra questi l'arbitro distingueva FARINACCI Fabio
che dapprima lo strattonava con forza provocandogli dolore rivolgendogli insulti,
quindi, mentre l'arbitro si apprestava ad espellerlo,gli toglieva di mano il taccuino
rompendolo,e gettandolo interra a distanza dal direttore di gara;
- recuperato il taccuino l'arbitro veniva di nuovo accerchiato e colpito con una
manata alla schiena da un calciatore non identificato della Società GALLICANO
SPORT 2005;
- a questo punto l'arbitro decideva di sospendere la gara;
- mentre si apprestava ad uscire dal terreno di gioco veniva insultato dai predetti
calciatori FARINACCI Fabio, e INCITTI Jacopo;
- successivamente l'allenatore della Società GALLICANO SPORT 2005 Sig. BUCCI
Pietro rivolgeva nuove offese al direttore di gara unitamente al calciatore INCITTI
Leonardo della stessa Società.
Letto quanto sopra nel referto arbitrale, osservato che la responsabilità della
sospensione della gara và ricercata nel comportamento di tesserati della Società
GALLICANO SPORT 2005,
visto pertanto l'art. 77 del condotta gravemente sleale
SI DECIDE
a) di infliggere alla Società GALLICANO SPORT 2005 la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè comminare alla stessa Società
l'ammenda di euro 100,00;
b) di squalificare l'allenatore della Società GALLICANO SPORT 2005 il Sig. BUCCI
Pietro per n. 3 gare effettive;
c) di squalificare i sottonotati calciatori nella misura a fianco di ciascuno indicata:
INCITTI Jacopo GALLICANO SPORT 2005 3 gare,
FARINACCI Fabio GALLICANO SPORT 2005 fino al 30.04.2014,
INCITTI Leonardo GALLICANO SPORT 2005 2 gare.
CAMPIONATO ALLIEVI
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/11/2013
Perchè al termine della gara, dapprima spintonava con forza con il petto l'arbitro
facendolo barcollare, quindi afferrava al volto un calciatore avversario senza
conseguenze.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
Perchè nel protestare spintonava lievemente l'arbitro
CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 DON BOSCO CINECITTA
Perchè propri sostenitori Per tutta la durata della gara insultavano l'arbitro e in più
occasioni lo attingevano con degli sputi al corpo.
Euro 250,00 OLD STYLE FUTSAL
Perchè propri sostenitori, in campo avverso entravano nel terreno di gioco
rivolgendo offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro.
Uno di detti sostenitori colpiva l'arbitro con un calcio, senza conseguenze.
Il direttore di gara abbandonava il terreno di gioco scortato da un dirigente della
squadra avversaria.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2015
Perchè al termine della gara rivolgeva frasi minacciose all'indirizzo dell'arbitro,
quindi lo spintonava con forza tanto da farlo urtare con una spalla ad uno spigolo
del muro. L' arbitro riportava rossore alla spalla colpita.
RAINALDI LUCA (VIRTUS RI.VA.)
NERONI MIRKO (RACING CLUB S.T.)
MARTINELLI ROBERTO (DON BOSCO CINECITTA)
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013
A fine gara nel protestare si avvicinava all'arbitro e afferrandolo al polso lo
strattonava causandogli lieve dolore.


LOMBARDIA

CAMPIONATO DI ECCELLENZA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 25/ 9/2013
espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento correva verso
l'arbitro, gli poggiava le mani sul petto e gli dava una spinta facendolo arretrare di
due passi. Nel lasciare il terreno di gioco offendeva pesantemente e ripetutamente
l'arbitro anche durante il resto della gara.
CAMPIONATO JUNIORES
GORLA MAGGIORE - FC TRADATE
Dato atto che come pubblicato su CU N° 54 del 21-3- 2013 del CRL punto 3.2.4, va
rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla “
Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le
ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali,
provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della
lega nazionale dilettanti – e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi
e giovanissimi - stagione sportiva 2012/2013 “ e sono quindi soggetti alla relativa
norma procedurale.
Col reclamo, regolarmente presentato, la società Gorla Maggiore sostiene che il
direttore di gara ha commesso un errore tecnico ed ha danneggiato la società
impedendo al proprio tecnico Signor Colombo Mirko l’accesso al terreno di gioco e
di conseguenza lo svolgimento delle proprie funzioni. Infatti il citato tecnico risulta
in possesso del tesserino Numero 42550 e nonostante il proprio dirigente
responsabile ha fatto notare all’arbitro che il nominativo del citato tecnico è
riscontrabile dall’organigramma societario, non otteneva dal direttore di gara
l’autorizzazione a farlo accedere al terreno di gioco. Perciò chiede la ripetizione
della gara.
Dagli atti di gara risulta che l’arbitro all’atto della verifica dei documenti di gara
constatava che il tecnico della società Gorla Maggiore Signor Colombo Mirko era in
possesso solamente del tesserino rilasciato dal settore tecnico la quale
testualmente riportava la scritta” La presente tessera….non da diritto all’ingresso
nel recinto di gioco ….”; quindi all’arbitro veniva consegnata una lista dei tesserati
della società dove risultava la presenza di tale Colombo Francesco e non di
Colombo Mirko. Perciò l’arbitro comunicava che senza il tesserino dei dirigenti
PADELLA MARCO (OLD STYLE FUTSAL)
TAMINI PIETRO (RIGAMONTI NUVOLERA)
previsto per la corrente stagione sportiva il signor Colombo Mirko non avrebbe
avuto accesso al terreno di giuoco.
Quindi il direttore di gara altro non ha fatto che chiedere il rispetto della vigente
normativa e bene ha fatto a non ammettere al terreno di giuoco persona sprovvista
del tesseramento annuale quale tecnico per la società (peraltro non vi è obbligo di
portare in panchina tecnico abilitato dal Settore tecnico nella categoria Juniores) e
pure sprovvisto del tesserino personale di dirigente della società Gorla.
Inoltre quand’anche vi fosse stato errore da parte del direttore di gara nel non
ammettere il citato tecnico, tale errore non comporterebbe comunque la ripetizione
della gara.Il reclamo è quindi rigettato.
Dagli atti di gara e sentito l’arbitro anche con supplemento, risulta inoltre che dopo
l’inizio della gara il Signor Colombo Mirko, dall’esterno del terreno di giuoco,
insultava ed offendeva pesantemente l’arbitro e lo contestava ripetutamente:
durante il secondo tempo lo insultava saltuariamente ed in particolare al 34° del 2°
tempo la gara doveva essere interrotta temporaneamente perché il Signor Colombo
Mirko provocava sugli spalti una lite con un sostenitore ospite: alcuni dei suoi
calciatori si accalcavano nei pressi della recinzione per calmare il proprio tecnico.
Al 46° del 2° tempo trovandosi il direttore di gara nei pressi degli spalti ove era sito
il Colombo, veniva fatto oggetto dal medesimo, che per l’occasione si era
aggrappato alla rete di recinzione, di pesanti ripetute gravi offese e minacce. Alcuni
sostenitori del Gorla Maggiore si aggiungevano al tecnico nell’offendere e
minacciare il direttore di gara.
Dopo il fischio finale l’arbitro veniva circondato da diversi calciatori della società
Gorla Maggiore (alcuni dei quali non personalmente riconosciuti) ed in particolare il
dirigente signor Bernasconi Alberto della società Gorla Maggiore con la scusa di
stringergli la mano gliela afferrava stringendola fortemente e causando all’arbitro
forte dolore mentre lo offendeva e lo minacciava pesantemente; l’arbitro cercava di
calmarlo e si dirigeva verso lo spogliatoio ma veniva ancora bloccato dal signor
Bernasconi Alberto che ponendosi faccia a faccia gli urlava minacce. In quel
momento il calciatore Antoniazzi Simone della società Gorla Maggiore, che lo aveva
insultato a fine gara, insieme al calciatore Premoli Federico della stessa società,
spingevano l’arbitro che finiva così addosso al signor Bernasconi Alberto il quale
per tutta risposta tirava all’arbitro due testate: una di una certa portata lo colpiva
alla spalla sinistra e l’altra, abbastanza lieve, all’orecchio.
Nel frattempo il Capitano della società Gorla Maggiore Montani Federico tratteneva
l’arbitro per un braccio e per la maglia ma il direttore di gara respingendo alcuni
calciatori si portava verso lo spogliatoio inseguito dal signor Bernasconi Alberto
che cercava di colpirlo con una pedata che tuttavia colpiva la porta dello spogliatoio
entro il quale riusciva a rifugiarsi l’arbitro anche perché il signor Bernasconi veniva
trattenuto da ben quattro persone presenti che, a causa della violenza del
divincolarsi del citato signor Bernasconi Alberto finivano a terra con lui.
Dall’esterno della porta dello spogliatoio che veniva colpita con pugni e calci il
signor Bernasconi Alberto intimava all’arbitro ad uscire e lo insultava.
Quando l’arbitro usciva dallo spogliatoio per lasciare l’impianto sportivo un signore
presumibilmente un dirigente della società Gorla Maggiore che non si qualificava,
strappava dalle mani dell’arbitro i documenti e lo insultava.
Direttosi verso l’uscita, l’arbitro veniva circondato dai componenti dell’intera
squadra che lo insultavano e lo applaudivano ironicamente, alcuni sputi e zolle di
terra da loro calciate finivano sulla borsa del direttore di gara: assistevano alla
scena Signor Colombo Mirko che ridendo insolentiva ed offendeva l’arbitro e pure il
signor Bernasconi Alberto che minacciava l’arbitro dicendogli che la cosa non
sarebbe finita qui.
Per raggiungere il parcheggio l’arbitro doveva passare a fatica tra i sostenitori della
società Gorla Maggiore che lo insultavano e minacciavano.
In conclusione si può rilevare che per non aver avuto accesso al terreno di giuoco il
Signor Colombo Mirko, tecnico della società Gorla Maggiore, col proprio
comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro durante tutta la gara ha
contribuito a provocare tensione nei suoi calciatori tale tensione è sfociata a fine
gara in inqualificabili atti di violenza rivolti al direttore di gara da parte dei propri
calciatori ed anche da parte del Dirigente Accompagnatore signor Bernasconi
Alberto.Sembrerebbe ormai inutile ricordare che tra i compiti dei tecnici e dei
dirigenti, oltre a quelli specifici della qualifica, rientra anche quello fondamentale di
essere di esempio e di guida positiva per i propri calciatori quanto ai principi
fondamentali di lealtà, correttezza e probità, come previsto dal codice di
comportamento del CONI, in particolare dalla Premessa generale e dall’articolo 2 e
dalle Norme della FIGC tra le quali l’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
La sfilata dell’inerme direttore di gara lasciato solo contro la violenza del gruppo
(già fatto oggetto di inqualificabile violenza a fine gara) e di fatto costretto, per
lasciare lo stadio, a passare attraverso le forche caudine formate dai calciatori della
società Gorla Maggiore che lo hanno così colpito con zolle di terra, fatto oggetto di
sputi e di insulti, il tutto avvenuto alla presenza ed anzi con la collaborazione dei
citati dirigenti i quali non solo non hanno mai tutelato il direttore di gara ma uno dei
quali lo hanno fatto oggetto di violenza anche dinnanzi ai propri calciatori, dimostra
senza equivoco quanto questi principi di lealtà, correttezza e probità non solo siano
stati ignorati ma siano tranquillamente disattesi senza motivo o giustificazione
alcuna tanto che con leggerezza sono stati posti in essere pervicaci comportamenti
di gratuita ed inqualificabile violenza collettiva.Vale inoltre la pena di ricordare che
ai sensi dell’articolo 65 comma 3 e 4 delle Noif l’obbligo della tutela dell’arbitro “..
incombe principalmente alla società ospitante…alla protezione degli ufficiali di gara
deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società
ospitata…. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle
due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.”.Nel caso in questione si rileva
che l’arbitro non è stato tutelato nemmeno da parte della dirigenza della Società
Tradate.
P.Q.S.
DISPONE
- di rigettare il reclamo ed omologare il risultato della gara come segue: Gorla
Maggiore - Tradate 2-3.
- di comminare alla società Gorla Maggiore la sanzione dell'ammenda di € 500,00.
- di squalificare il calciatore Antoniazzi Simone della Società Gorla Maggiore fino al
27-11-2013.
- di squalificare il calciatore Premoli Federico della Società Gorla Maggiore fino al
27-11-2013.
- di squalificare il calciatore Montani Federico Capitano della Società Gorla
Maggiore fino al 27-11-2013.
- di squalificare fino al 24/12/2013 il tecnico Signor Colombo Mirko della Società
Gorla Maggiore,
- di inibire fino al 28/10/2015 il dirigente accompagnatore Signor Bernasconi Alberto
della Società Gorla Maggiore;
- di comminare alla società Tradate la sanzione dell'ammenda di € 80,00.
- si dispone inoltre l'addebito della relativa tassa a carico della reclamante, se non
versata.
SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E
espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento offendeva l'arbitro
ed afferrava il pallone e col medesimo colpiva l'arbitro su un fianco, senza causargli
dolore.
BERGAMO PROVINCIALE
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E
Dopo essere stato espulso per insulti all'arbitro, alla vista del provvedimento di
espulsione colpiva la mano del direttore di gara con un forte schiaffo provocandogli
un dolore momentaneo.
CAMPIONATO JUNIORES
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 2/11/2013
dopo essere stato espulso per insulti all'arbitro, mentre lasciava il terreno di gioco
proferiva frasi gravemente offensive nei confronti del direttore di gara.
Mentre attendeva fuori dagli spogliatoi, "per tre volte sputava sulla porta
dell'arbitro". Al termine della gara reiterava i gesti e le frasi offensive nei confronti
dell'arbitro e nel contempo gettava acqua contro lo stesso direttore di gara.
CERINOTTI ANDREA (LUINO)
ROTTOLI ROBERTO
(PONTIDA BRIANTEA)
VACCA MARCO (MOZZO)
BRESCIA PROVINCIALE
CAMPIONATO ALLIEVI
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2013
Allontananto dal campo per reiterate proteste prima di lasciare il terreno di gioco
insultava l'arbitro; al termine della gara entrava nello spogliatoio dell'arbitro con
atteggiamento minaccioso, lo insultava ripetutamente, lo afferrava per un braccio
spintonandolo.
COMO PROVINCIALE
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 28/10/2013
CARDULLO SIMONE (REAL CADORAGO CALCIO)
Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, alla notifica del
provvedimento reagiva nei confronti dell'arbitro spintonandolo e offendendolo.
LECCO PROVINCIALE
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E
DELLI MUTI GIANLUCA (SAN GIORGIO CASATENOVO)
Visti gli atti ufficiali, letto il supplemento di rapporto richiesto e sentito l'arbitro nel
merito: si rileva che al 10º del 2^tp. il signor Delli Muti Gianluca (San Giorgio
Casatenovo) protestando e reclamando una sanzione
disciplinare nei confronti di un calciatore avversario avvicinava l'arbitro e faccia a
faccia poggiandogli la testa sulla fronte lo spingeva e nella foga nel tentativo
d'indurlo a prendere la decisione spingendolo e cingendogli il fianco con
l'avambraccio lo colpiva alla schiena. Espulso,all'atto della notifica del
provvedimento disciplinare tentava nuovamente di avvicinare minacciosamente il
direttore di gara, tentativo non riuscito per il fattivo intervento dei propri compagni
di squadra che lo riportavano alla ragione. Nell'accaduto l'arbitro non ha riportato
danni fisici.
CARMINATI
NICOLA (VOBARNO)
MANTOVA PROVINCIALE
CAMPIONATO JUNIORES
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 27/10/2013
Espulso dal terreno di giuoco per doppia ammonizione, alla vista del cartellino
dapprima rivolgeva all'arbitro frasi minacciose, successivamente trattenuto dai
compagni lo attingeva con uno sputo colpendolo sulla divisa e reiterava minacce ed
offese. (la sanzione tiene conto della pausa estiva)
CAMPIONATO ALLIEVI
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 27/10/2013
Espulso per un calcio nei confronti di un avversario, alla vista del cartellino
rivolgeva frasi offensive e spingeva il direttore di gara facendolo indietreggiare
leggermente. Successivamente rientrando negli spogliatoi reiterava le offese. (la
sanzione tiene conto della pausa estiva)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 27/10/2013
Espulso dal terreno di giuoco per doppia ammonizione, alla vista del cartellino
appoggiava le mani sul petto dell'arbitro e lo spingeva leggermente; nel contempo
gli rivolgeva frasi offensive. (la sanzione tiene conto della pausa estiva)
MILANO PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 28/ 4/2013 VIRTUS ABBIATENSE - MURIALDINA CALCIO MILANO
Dalla lettura del rapporto ufficiale della gara si rileva che al 43^ del 2º tempo, a
seguito del provvedimento di espulsione, il giocatore della società MURIALDINA,
signor RECROSIO MANOLO, si avvicinava all'Arbitro e lo colpiva intenzionalmente
con un pugno al volto procurandogli un forte dolore facendogli perdere l'equilibrio
con conseguente caduta a terra.
WIRGANE
YOUSSEF (ROVERBELLESE) CAVAZZA DANIEL (CASTEISANGIORGIO) GYAMFI GIDEON ADUSEI (ATHLETIC 2005)
Il Direttore di gara, appena ripresosi, si vedeva costretto a sospendere
definitivamente la gara. Inoltre, dal supplemento di rapporto di gara, si rileva che
due tesserati della società MURIALDINA, l'allenatore signor DE SANTI ALFREDO ed
il calciatore DI CARLO LUIGI rivolgevano all'Arbitro e agli organi Federali frasi
gravemente ingiuriose e minacciose. Raggiunto il proprio spogliatoio, il Direttore di
gara chiedeva assistenza ai Dirigenti della società VIRTUS ABBIATENSE invitandoli
a chiamare la Forza Pubblica per tutelare la sua incolumità. I Carabinieri, al loro
arrivo, consigliavano il Direttore di gara di recarsi al Pronto Soccorso per
accertamenti. Lasciato l'impianto sportivo il Direttore di gara si recava presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Abbiategrasso dove gli veniva riscontrato
"Trauma contusivo zigomo sinistro con prognosi di TRE giorni".
Alla luce di quanto sopra esposto, così come risulta dal documento ufficiale di gara
e dai certificati medici del Pronto Soccorso dell' Ospedale di Abbiategrasso, questo
Giudice Sportivo
D E L I B E R A
a) di comminare alla società MURIALDINA la perdita della gara per 0-3 in quanto
oggettivamente responsabile del comportamento del proprio calciatore, signor
RECROSIO MANOLO, che con il suo comportamento ha indotto l'Arbitro al 43^ del
2º tempo a sospendere la gara;
b) di squalificare fino al 30/04/2016 il signor RECROSIO MANOLO, per aver colpito
volontariamente e deliberatamente il Direttore di gara con un violento pugno al
volto. Tale atto di gravissima violenza ha costretto l'Arbitro a recarsi per
accertamenti presso il Pronto Soccorso.
(Gli accertamenti clinici ospedalieri ai quali è stato sottoposto hanno attestano un
trauma contusivo allo zigomo sinistro con prognosi di TRE giorni);
c) di comminare l'ammenda di euro 200,00 al signor RECROSIO MANOLO, per il
predetto comportamento, in particolare per aver colpito volontariamente e
deliberatamente il Direttore di gara con un violento pugno al volto; d) di comminare
l'ammenda di euro € 250,00 alla società MURIALDINA per responsabilità oggettiva
per il comportamento del proprio tesserato, signor RECROSIO MANOLO nei
confronti dell'arbitro.
Si fa obbligo alla società MURIALDINA di rifondere tutte le spese mediche e
sanitarie che l'Arbitro ha sostenuto e dovrà sostenere.
Si da atto che i provvedimenti disciplinari nei confronti degli altri tesserati e
giocatori sono riportati nell'apposita sezione del presente Comunicato Ufficiale.
CAMPIONATO ALLIEVI
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 31/12/2013
A fine gara rivolgeva frasi offensive all'Arbitro, inoltre gli dava una forte spinta che
lo faceva retrocedere e vacillare.
SIGNORINI
CRISTIANO (CERNUSCO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2014
Al termine della gara, un calciatore non identificato lanciava con violenza una
borraccia piena d'acqua verso l'Arbitro colpendolo dietro la nuca e causandogli un
forte dolore. Come stabilito dall'art. 3 del C.G.S. il calciatore che funge da capitano
della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in
danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato.
La sanzione inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque
individuato l'autore dell'atto.
MONZA PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2013
MARKU KRISTIAN (MELZO 1908)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario. Dopo l'
espulsione, e prima di lasciare il terreno di giuoco dava una spinta
all' Arbitro.
CAMPIONATO JUNIORES
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013
Tenuto conto dei mesi di inattività(Luglio-Agosto)
D URZO EMANUELE (AURORA DESIO 1922)
Espulso per proteste sputava contro l' Arbitro colpendolo sulla maglia
insultandolo. Gli insulti venivano reiterati,a fine gara, nel
corridoio degli spogliatoi.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2013
GALLO DAVIDE (GREZZAGO)
A fine gara si avvicinava all' Arbitro spingendolo, profferendo nei
suoi confronti espressione che offende gravemente l' onore ed il
decoro e frasi gravemente minacciose.
ARANTE SIMONE (CERNUSCO)
PAVIA PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E
espulso dal terreno di gioco per aver applaudito ironicamente l'arbitro,
offendendolo, ritardava l'uscita dal campo colpendo lievemente alla spalla il
direttore di gara, applaudendolo nuovamente e reiterando gli insulti. Durante
l'intervallo, mentre l'arbitro raggiungeva gli spogliatoi, lo raggiungeva colpendolo
con una lieve spallata e gli rivolgeva frase offensiva
VARESE PROVINCIALE
CAMPIONATO ALLIEVI
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER OTTO GARA/E EFFETTIVA/E
Ammonito per proteste alla notifica della sanzione si rivolgeva al DdG proferendo
nei suoi confronti frasi offensive. Avvicinatosi allo Stesso con atteggiamento
minaccioso lo spingeva con le mani appoggiate sul petto senza provocare dolore,
ma facendolo indietreggiare di circa 2 metri. L'arbitro chiedeva quindi l'intervento
del capitano che accompagnava il Rizzo fuori dal terreno. Uscendo il Rizzo reiterava
il comportamento offensivo e minaccioso e giunto nei pressi dello spogliatoio
scagliava un pallone in direzione dell'Arbitro senza colpirlo.
VERBANIA PROVINCIALE
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARE
VILLA ELVIO (PREMOSELLO CALCIO)
A fine gara, avvicinava l'arbitro rivolgendogli pesanti insulti e minacce e colpendolo
al volto con una manata. Veniva allontanato dai compagni di squadra, impedendogli
una nuova aggressione.
EL MYLOUDY
MOURAD
(SAN MARTINO
A.S.D.)
RIZZO EDOARDO (GORLA
MAGGIORE)


MOLISE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 28/11/2013
Iorio Dario (Giovani Castropignano)
perché a fine gara si avvicinava con aria minacciosa all'arbitro, gli stringeva
fortemente il braccio e lo strattonava. Gli rivolgeva nel contempo frasi ingiuriose
(suppl. rapp. arb.).
SQUALIFICA FINO AL 7/11/2013
Iorio Andrea (Giovani Castropignano)
perché espulso per aver inveito contro l'arbitro a seguito di una sua decisione
tecnica, si avvicinava con aria minacciosa e, mettendogli le mani all'altezza del
petto, lo spintonava e lo faceva indietreggiare di circa 6/7
metri. A fine gara si avvicinava di nuovo all'arbitro, lo strattonava e gli rivolgeva
frasi ingiuriose (suppl. rapp.arb.).
SQUALIFICA FINO AL 2/10/2013
Luciani Giorgio (Giovani Castropignano)
perché espulso per somma di ammonizioni, si avvicinava con aria minacciosa
all'arbitro e, ponendogli le mani sul petto, lo spingeva e lo faceva indietreggiare di
un paio di metri. Nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all'arbitro frasi
ingiuriose. A fine gara inveiva di nuovo contro il direttore di gara (suppl. rapp. arb.).


PIEMONTE

CAMPIONATO ALLIEVI
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2013
MECCA GIANLUCA (COLLEGNO PARADISO)
Al termine della gara,toltasi la maglia,colpiva l'arbitro con uno schiaffo alla nuca e
contestualmente lo offendeva.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2013
CAMMARERI MARCO (LA CHIVASSO)
Allontanato dal campo per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco
rivolgendo gravi offese all'arbitro.Alla notifica dell'espulsione affrontava
l'arbitro"petto a petto"a pugno chiuso con chiaro intendimento intimidatorio e
veniva portato a forza da alcuni dirigenti fuori dalla recinzione.
Reiterava il comportamento minaccioso al termine della gara, togliendo la
bandierina dalle mani dell'assistente e scagliandola in direzione dell'arbitro senza
colpirlo.
IVREA PROVINCIALE
CAMPIONATO DI 2 CATEGORIA
SQUALIFICA PER TRE GARE
VITALE MICHAEL (CORIO)
Per insulti al direttore di gara a fine gara. E per aver colpito con una
manata sotto il labbro inferiore destro il direttore di gara.
NOVARA PROVINCIALE
CAMPIONATO ALLIEVI
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER OTTO GARA/E EFFETTIVA/E
ESPUSO PER AVERE STRATTONATO L'ARBITRO TIRANDO LA DIVISA DELLO
STESSO SOTTO IL MENTO. DOPO L'ESPULSIONE CERCAVA DI COLPIRE
L'ARBITRO CON UNO SCHIAFFO NON RIUSCENDOVI PER L'INTERVENTO DEI
PROPRI C OMPAGNI. A QUESTO PUNTO COMICIAVA AD INSULTARE E
MINACCIARE IL DIRETTORE DI GARA E REITERAVA TALE COMPORTAMENTO
ANCHE DAGLI SPOGLIATOI. AL TERMINE DELLA GARA IMPEDIVA ALL'ARBITRO
L'INGRESSO NEGLI SPOGLIATOI E CERCAVA NUOVAMENTE DI COLPIRLO SENZA
RIUSCIRCI PERCHE' SPINTO NEGLI SPOGLIATOI DAL PROPRIO ALLENATORE;
TUTTAVIA TORNAVA VERSO L'ARBITRO PER INGIURIARLO E MINACCIARLO
NUOVAMENTE VENENDO POI ALLONTANATO A FORZA DAI SUOI COMPAGNI DI
SQUADRA.
TORINO PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE
DI CARLO MARCO (EMIT BOYS)
Espulso per doppia ammonizione, all'atto della notifica offendeva
pesantemente l'arbitro, dopo essersi avviato verso l'uscita, ritornava
in campo con un atteggiamento minaccioso e lo colpiva con un calcio
violento allo stinco, procurandogli forte dolore, allontanandosi poi gli
urlava pesanti insulti.


PUGLIA

CAMPIONATO DI ECCELLENZA
AMMENDA
Euro 600,00 GALLIPOLI FOOTBALL 1909
Propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'arbitro. Seconda
recidiva.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 500,00 ALEXINA A fine gara alcuni tifosi scavalcavano la
recinzione cercando di aggredire il Direttore di gara, prontamente bloccati dalle
Forze dell'Ordine. Mentre ritornava negli spogliatoi, il Direttore di gara, veniva
colpito da sputi e pietroline (senza conseguenze).
SQUALIFICA FINO AL 24/10/2013
FIORE PAOLO (ALEXINA)
A seguito di una decisione arbitrale, spintonava il Direttore di gara e proferiva frasi
gravemente ingiuriose e irriguardose; a fine gara, lo stesso si recava nuovamente
sul terreno di giuoco continuando la propria veemente protesta verbale.Sanzione
comminata tenendo presente il periodo intercorrente tra il campionato in corso e il
prossimo.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
A CARICO DI ALLENATORI
GIANFREDA MARCO (ATLETICO RACALE)
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2013
Al termine della gara ostacolava il rientro negli spogliatoi dell'arbitro spingendolo in
modo violento alle spalle.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 30/ 6/2013
PICCARRETA NICOLA (SPORTING CORATO)
Protestava nei confronti della terna arbitrale proferendo espressioni ingiuriose e
minacciose; al termine della gara colpiva con un buffetto sul volto l'assistente
dell'arbitro, senza coseguenze, e gli rivolgeva ulteriori espressioni minacciose.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E
GIANNETTA AMATORE (ATLETICO ORSARA)
Espulso per un intervento falloso, spingeva due volte il direttore di gara, senza
conseguenze. Al termine della gara rivolgeva espressioni insultanti nei confronti
dell'arbitro.
BARI PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
AMMENDA
Euro 250,00 PICONE BARI
per aver consentito che, nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, persona non
identificata, in quanto non iscritta in distinta ma, sicuramente facente parte dello
staff o della tifoseria della Societa Picone,raggiungesse il Direttore di gara e, dopo
averlo preso con forza dal braccio e strattonato piu volte con violenza, lo
minacciava chiedendogli se voleva lasciare oppure no l'impianto sportivo.
AMMENDA
Euro 200,00 LIBERTAS CALCIO PALESE
per aver consentito che, in campo avverso, propri tifosi arrampicatisi alla rete di
recinzione, insultassero sia l'arbitro che la stessa dirigenza federale. Questi, inoltre,
minacciavano di aspettare l'arbitro al termine della gara per colpirlo e terminando il
clima di tensione che, quasi certamente, sfociava con la successiva aggressione
all'arbitro.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 28/ 4/2018
ALTAMURA PIETRO (LIBERTAS CALCIO PALESE)
con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. : dopo
la convalida di una rete contro la propria squadra rincorreva l'arbitro, urlandogli
frase gravemente offensiva; raggiuntolo, dopo essersi tolto i guanti, lo colpiva con
un violento pugno al volto provocandogli la perdita di sangue dal naso.
Stordito, dopo essersi rialzato dal suolo, mentre veniva accompagnato negli
spogliatoi, veniva nuovamente raggiunto dal calciatore Altamura Pietro che lo
colpiva con un calcio alla gamba procurandogli un grosso
gonfiore senza lesinare, nel contempo, minacce di morte. Nello spogliatoio il
Direttore di Gara avvertiva giramenti di testa e ulteriore fuoriuscita di sangue. Giunti
i Carabinieri veniva accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso. Tutto
quanto sopra senza che alcun Dirigente della Societa Libertas Palese
facesse nulla per evitare l'accaduto e si preoccupasse delle condizioni dell'arbitro.


SARDEGNA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/ 6/2014
ZEDDA ROBERTO (SANTADI A.S.D.)
Al termine della gara rivolgeva frasi minacciose all'arbitro quindi si
introduceva con forza nel suo spogliatoio e, dopo avergli rivolto
pesanti minacce, lo spingeva contro il muro mettendogli la mano sulla
faccia. L'arbitro riusciva poi ad uscire dallo spogliatoio e ad
allontanarsi per l'intervento del capitano della squadra.


SICILIA

CAMPIONATO JUNIORES
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 200,00 ACI S.ANTONIO AMBROSIANA
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori,
nei confronti di un A.A., altresì attinto reiteratamente da sputi.


TOSCANA

CAMPIONATO PROMOZIONE
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SETTE
GARE AREF AMER (SIGNA 1914 A.D.) A fine gara dava una leggera pacca sulla
spalla del D.G. e lo offendeva. Di poi dava un calcio ad un bidone dell'immondizia in
segno di plateale dissenso.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 600,00 SETTIMELLO A.S.D.
Per lancio di alcuni schizzi di acqua che raggiungono il D.G.. Per contegno
offensivo verso un A.A. e gli Organi Federali. Per lancio di uno sputo
verso detto A.A. che veniva raggiunto ad un ginocchio.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
Euro 190,00 AGLIANESE
Per lancio di alcuni sputi che raggiungono il D.G..
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 2/ 7/2013
CRUDELI PABLO (A. FORNOLI A.S.D.)
Poneva una mano sulla spalla di un A.A. e lo offendeva.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 2/ 1/2014
FABIANI TROPEANO LUCA (PIEVE AL TOPPO 06)
A fine gara offendeva la terna e, di poi, colpiva un A.A. con una manata
sulla schiena senza peraltro causargli dolore.
CAMPIONATO FEMMINILE COPPA TOSCANA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 2/ 5/2014
MATTIACCI DEBORA (AREZZO A.S.D.)
Espulsa per somma di ammonizioni, alla notifica offendeva il D.G. e quindi
lo colpiva, con poca forza, con entrambe le mani aperte sul petto e con un
calcio allo stinco. Da tali condotte il D.G. non riportava dolore ne alcuna
conseguenza. Accompagnava tali gesti con ulteriori offese.
FIRENZE PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 1/07/2014
CAPONERI ANTONIO (BELMONTE ANTELLA GRASSINA)
Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare
offendeva il D.G. A fine gara aspettava il D.G. all'entrata
dello spogliatoio e lo colpiva 4 volte alla testa con i parastinchi
provocandogli leggero dolore tenendo, nel contempo, contegno irriguardoso
veniva poi allontanato dai propri compagni.


UMBRIA

CAMPIONATO ECCELLENZA
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 1.000,00 NARNESE CALCIO
Per comportamento minaccioso del pubblico nei confronti dell'arbitro
per l'intera durata della gara e per lancio di oggetti nei confronti
di un assistente. Al termine della gara i citati sostenitori
effettuavano invasione di campo in massa per festeggiare la
promozione e nel fare ciò causavano la rottura per in largo
tratto della rete di recinzione del campo di giuoco e una
panchina di servizio.
Successivamente tali individui lanciavano fumogeni in direzione del
settore dei sostenitori della squadra locale. In campo avverso.
Recidiva specifica plurima reiterata. (Rapp. arbitro e C.C.).
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013
BARTOLINI LUCA (CASAMORCIA RAGGIO)
Perchè, espulso per comportamento offensivo ed irriguardoso, alla
notifica del cartellino rosso, afferrava violentemente dalla bocca
dell'arbitro il fischietto lanciandolo a terra e profferendo nei
suoi confronti epiteti offensivi.
CAMPIONATO JUNIORES
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER OTTO GARE
DE SIMONE FRANCESCO (MONTEFALCO CALCIO)
Perchè, espulso per gravi offese all'indirizzo dell'arbitro, alla
notifica del cartellino rosso colpiva lo stesso con una violenta
manata cercando di far cadere il citato cartellino.
TERNI PROVINCIALE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
gara del 28/ 4/2013 NUOVA PONTANO - GIOVANI EUROPEI
Il Giudice Sportivo,
PREMESSO:
CHE al 33° del secondo tempo il calciatore n. 14 de lla Società Giovani
Europei Sig. PALLUCCHI Giuseppe veniva espulso per doppia ammonizione;
CHE, in relazione a tale provvedimento, il Pallucchi colpiva
violentemente il Direttore di gara con un pugno che lo attingeva fra
l'orecchio sinistro e la mandibola;
CHE, subito dopo, tentava di aggredire nuovamente l'arbitro non
riuscendovi per il pronto intervento di alcuni compagni di squadra che
lo bloccavano;
CHE il predetto, tuttavia, insultava ripetutamente il Direttore di
gara;
CHE, dopo alcuni istanti, considerato il forte dolore avvertito sia
all'orecchio che alla mandibola, ed il conseguente mal di testa che
non gli consentiva di portare a termine la gara, l'arbitro decideva di
sospendere definitivamente la partita;
CHE, sulla strada di ritorno, persistendo il forte dolore alle parti
colpite, il Direttore di gara si vedeva costretto a recarsi al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Spoleto, ove gli veniva riscontrato un
trauma contusivo al padiglione auricolare sinistro con prognosi di
giorni 6, con la raccomandazione, altresì, di osservazione domiciliare
del trauma cranico,
D E L I B E R A
1) La punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato
di 0 - 3 a carico della Società Giovani Europei:
2) La squalifica fino al 30/09/2017 a carico del Signor PALLUCCHI
Giuseppe (Giovani Europei).


VENETO

CAMPIONATO ECCELLENZA
CARICO DI SOCIETA'
Ammenda
€ 500,00 ABANO CALCIO SRL
Per insulti alla terna arbitrale da parte di propri sostenitori a fine gara, terna fatta
oggetto di lancio di acqua da una bottiglietta lanciata da isolato sostenitore che
colpiva il direttore di gara e un A.A. alla testa,tale sostenitore usava anche
linguaggio blasfemo criticando l'associazione Arbitrale.
A CARICO DI SOCIETA'
Ammenda
€ 600,00 VILLAFRANCA VERONESE
per offese alla terna arbitrale durante la gara,nonchèper avere proprio sostenitore
attinto con sputi alle spalle un A.A.;ed altresì per offese e minacce nei confronti
della suddetta terna a fine gara. Sanzione aggravata per gli sputi rivolti all'A.A..
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 31/12/2013
MIGLIORINI MAURO (Ca Degli Oppi)
Al termine della gara rivolgeva all'Arbitro frasi blasfeme, offensive e minacciose
accompagnate da bestemmie; contestava spingendo il direttore di gara con
entrambe le braccia, facendolo indietreggiare e procurandogli momentaneo dolore.
Insisteva nelle offese e minacce seppur allontanato di dirigenti locali.
CAMPIONATO JUNIORES
A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per SETTE gare effettive
DIAGNE DAME (Oppeano)
Una giornata per doppia ammonizione, dopo l'espulsione strattonava l'Arbitro
tirandolo verso di sè, quindi passava a gravi e irridenti offese, infine veniva
accompagnato fuori dai propri compagni.
OldReferee
Fischietto d'argento
 
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Re: Lettera aperta R.MONTI n.1 Maggio 2013–ORA BASTA VIOLENZ

Messaggioda homer il gio lug 04, 2013 6:57 pm

Juniores regionale Lombardia:

"**: La Società GORLA MAGGIORE viene esclusa per superamento 100 punti della
Coppa Disciplina"
homer
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Re: Lettera aperta R.MONTI n.1 Maggio 2013–ORA BASTA VIOLENZ

Messaggioda Roberto Monti il ven lug 05, 2013 9:03 am

Pena non solo confermata, ma addirittura aumentata in appello per il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, che aveva spintonato un arbitro al termine di una partita dello scorso campionato. Il dirigente e' stato sospeso fino al 30 giugno 2014, mentre la sentenza di primo grado prevedeva uno stop fino a febbraio.
http://www.transfermarkt.it/it/psg-leon ... 27811.html
IN FRANCIA AUMENTANO LE PENE SE UN ARBITRO VIENE AGGREDITO
L'UEFA E LA FIFA PROTEGGONO I LORO ARBITRI CONDANNANDO CON
PENE SEVERISSIME CHI SI MACCHIA DI VIOLENZA.
NOI IN ITALIA DIAMO PENE RIDICOLE E ADDIRITTURA CALIAMO LE PENE A CHI FERISCE E AGGREDISCE UN ARBITRO.
PERCHE' RISPONDETEMI PERCHE' ??????
AIA FAI QUALCOSA RIBELLATI A QUESTE SENTENZE TI PREGO.
FAI QUALCOSA
Perche' invece in Italia non succede questo , Perche' succede che in
LEGA PRO
PRIMA DIVISIONE
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
BARBERIS ANDREA (PISA 1909 S.S.AR.L.)
perchè al termine della gara raggiungeva il quarto ufficiale che rientrava negli spogliatoi, e dopo averlo spinto alle spalle colpendolo con una manata, gli rivolgeva una frase irriguardosa (r. quarto uff.).

Perche' in CALABRIA La COMMISSIONE DISCIPLINARE DECIDE
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
- letti il reclamo e gli atti ufficiali e sentito l'arbitro a chiarimenti;
RITENUTO
-che dal rapporto dell'arbitro, risulta:
- che il direttore di gara è stato costretto a interrompere la gara per due minuti, perché i sostenitori del Torre Altilia colpivano con
sputi, acqua e sassi l'assistente;
- che, espulso per doppia ammonizione al 24° del secondo tempo di gioco, il giocatore Lucchino Giuseppe strappava il cartellino
dalle mani del direttore di gara e lo spingeva facendolo indietreggiare di un paio di metri, gli poggiava una mano sul petto e lo
strattonava dal braccio insultandolo ripetutamente, gli produceva un graffio sulla mano destra;
- che tale comportamento, pur integrando atti di protesta violenta nei confronti dell'arbitro, non ha prodotto conseguenze lesive di
una gravità tale da giustificare la sanzione inflittagli.
P.Q.M.
in parziale riforma del deliberato del giudice sportivo:
- riduce la squalifica a carico di Lucchino Giuseppe fino al 31 dicembre 2013;
- conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante
TOLTI 4 MESI DI SQUALIFICA VERGOGNA
Roberto Monti
Fischietto di bronzo
 
Messaggi: 567
Iscritto il: gio mar 21, 2013 10:09 am
Ha detto grazie: 6 volte
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Sezione di: Forlì
Qualifica: Arbitro



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