GARA DEL 26/10/2014 ATLETICO CAVALLINO - GIOVENTU CALCIO CUTRO
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali e premesso:
- che al 35º del 2º tempo il Direttore di Gara sanzionava con il calcio di rigore in favore del Cutrofiano un fallo
di mano in area di rigore da parte di un giocatore del Cavallino;
- che successivamente a tale decisione il Direttore di Gara veniva accerchiato da vari giocatori del Cavallino;
- che uno di essi, ovvero il Sig. Massimo LO DESERTO, sferrava un pugno al volto dell'arbitro colpendolo
allo zigomo sinistro;
- che, pertanto, il Direttore di Gara fischiava la fine dell'incontro per l'impossibilità fisica a proseguirla;
- che lo stesso si recava presso lo spogliatoio arbitrale per le cure mediche e tanto gli veniva impedito dal
dirigente del Cavallino Sig. Gerardo MONITTOLA (rappresentante il Servizio d'Ordine Sostitutivo) che, infatti,
non gli consegnava le chiavi di accesso;
- che, pertanto, l'arbitro veniva raggiunto nei pressi dello spogliatoio da un tifoso del Cavallino che lo colpiva
ripetutamente con calci e pugni;
- che solo allora il Sig. MONITTOLA provvedeva ad aprire lo spogliatoio arbitrale, senza peraltro consegnare
al Direttore di Gara le chiavi di accesso;
- che per tali motivi il suddetto tifoso del Cavallino spintonava l'arbitro all'interno dello spogliatoio colpendolo
nuovamente su tutto il corpo con calci e pugni;
- che per tale aggressione il Direttore di Gara veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
di Lecce dal personale medico del 118 intervenuto, ove gli veniva diagnosticato: "trauma cranico facciale
(…) con conseguente epistassi, algia rachide cervicale da contraccolpo, algia spalla e arto superiore destro,
algia arto inferiore sinistro, sindrome vertiginosa soggettiva, stato d'ansia" con prognosi di giorni 21 salvo
complicazioni.
Tanto premesso, il Giudice Sportivo:
DELIBERA
1) Infligge alla società Cavallino la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 -3 in favore
della Società Gioventù Calcio Cutrofiano;
2) Infligge la squalifica per anni 5 con preclusione definitiva, ex art.19 comma 3 condotta gravemente sleale, al Sig. Massimo LO
DESERTO (CAVALLINO);
3) Infligge l'inibizione per anni 5 con preclusione definitiva, ex art.19 comma 3 condotta gravemente sleale, al Sig. Gerardo
MONITTOLA (CAVALLINO) ;
4) L'ammenda di Euro 2.500,00 alla Società ASD Cavallino;
5) La sanzione sportiva della squalifica del campo di gioco della società Cavallino per le gare relative a
qualunque competizione fino al 30/06/2015 (gare da giocare in campo neutro ed a porte chiuse con effetto
immediato).
non ho visto nulla sul presidente... cercherò meglio. comunque era come sospettavo, la preclusione definitiva era solo sfuggita agli organi di stampa
