DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (Comitato Figc/Lnd Sicilia - Campionato Promozione)
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gara del 20/ 9/ 15 POL PALMA - NEW TEAM RAGUSA 0-1; Sospesa al 22' del s.t.
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi si rileva che al 22' del s.t., dopo la propria espulsione, il calciatore della Società Polisportiva Palma, Lo Giudice Giuseppe (17/09/1991), colpiva l'arbitro con forza al volto provocando forte dolore e stordimento con conseguente sospensione definitiva della gara e con ricorso a cure presso un Presidio ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di giorni otto s.c.;
Inoltre, nel corso della notte successiva alla gara, i calciatori Cannizzaro Silvestro Silvio e Pinto Andrea, della Società Polisportiva Palma, insieme ad altre persone non identificate, si recavano presso l'abitazione del direttore di gara, assumendo grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso del quale colpivano altresì con calci e pugni due autovetture ivi parcheggiate;
Per quanto sopra;
Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara;
Dato atto che i tutti provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Polisportiva Palma la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l'ammenda di Euro 1500,00, con diffida;
Con obbligo del risarcimento degli eventuali danni subiti dall'arbitro, se richiesto.
CALCIATORI ESPULSI
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SQUALIFICA FINO AL 20/ 9/2020
LO GIUDICE GIUSEPPE (POL PALMA)
Per grave contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro; nonchè, dopo l'espulsione, per avere colpito lo stesso con forza al volto provocando forte dolore e stordimento con conseguente sospensione definitiva della gara e ricorso a cure presso un Presidio ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di giorni otto, s.c.;
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
CALCIATORI NON ESPULSI
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SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2016
CANNIZZARO SILVESTRO (POL PALMA)
Nel corso della notte successiva alla gara, recatosi, con altro calciatore della stessa Società e con persone non identificate, presso l'abitazione del direttore di gara, assumeva grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, colpendo altresì con calci e pugni due autovetture del suddetto, ivi parcheggiate.
PINTO ANDREA (POL PALMA)
Nel corso della notte successiva alla gara, recatosi, con altro calciatore della stessa Società e con persone non identificate,
presso l'abitazione del direttore di gara, assumeva grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, colpendo altresì con calci e pugni due autovetture del suddetto, ivi parcheggiate.
Fonte: http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1999558?lid=16
