gara del 23/ 3/2016 SANDRO VIGNINI VICCHIO - SANCAT
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 38 del 09.03.2016; con rapporto in data 05 Marzo 2016 l'Arbitro
designato per la direzione della gara Sandro Vignini Vicchio - Sancat riferiva che, alle ore 18,15, dopo aver
verificato la praticabilità del campo di giuoco assieme ai capitani delle due squadre ed aver esplicato tutte le
formalità di rito antecedenti l'ingresso in campo dei giocatori, veniva informato dal capitano della squadra
ospitante che l'impianto di illuminazione del terreno di giuoco non funzionava. Il D.G. decideva quindi di non
disputare la gara.
Premesso che la partita era previsa in calendario per ore 18,30 di quello stesso giorno, ritiene questo Giudice
Sportivo Territoriale applicabile al caso de quo il principio di diritto secondo cui, in presenza di situazioni
comunque connesse ad irregolarità del terreno di giuoco l'arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare
l'elemento impeditivo entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a
compimento l'incontro, sia che esso debba iniziare sia che esso debba proseguire dopo il verificarsi di un fatto
ostativo al suo normale svolgimento. A siffatto principio il Direttore di gara non si è rigorosamente attenuto; così
operando, egli non ha fatto buon governo dei poteri conferitigli dalle disposizioni regolamentari. E' infatti soltanto
allo scadere del termine prefissato che sorge la responsabilità della società ospitante alla quale, non
ottemperando alla disposizione del Direttore di gara, sarebbe esclusivamente ascrivibile il mancato inizio della
partita, sia nel caso che il suo comportamento fosse dovuto a volontarietà sia che fosse dipeso da fatti ad essa
imputabili solo a titolo di colpa.
Dal rapporto in atti risulta esclusivamente che il D.G. abbia al contrario operato una valutazione soggettiva,
ritenendo evidentemente impossibile ovviare all'irregolarità in tempo utile per lo svolgere dell'incontro senza
però dare la possibilità alla società ospitante di adoperarsi a tal fine entro un congruo termine.
E’ proprio il trascorrere del tempo prefissato che offre - come si è detto - la prova della responsabilità della
società.
La gara pertanto deve essere ripetuta.
P.Q.M.
il G.S.T. trasmette gli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale di Firenze per mettere nuovamente la
gara in calendario
