Ovviamente tutto dipende da come il collega ha descritto l'accaduto, premesso che l'insulto è una cosa purtroppo "abituale", sappiamo bene quanto, il perseverare di un certo atteggiamento di alcune persone possa "condizionare" la nostra lucidità nel valutare un episodio,magari aggiungendo tensione, inconsciamente potrebbe venire a mancare quella serenità e quella obiettività , fondamentali per dirigere l'incontro.
Ciò detto, nelle carte federali si trovano spesso cose interessanti, io per ora ho trovato questo (che in parte poi era ribadito nella circolare numero 1 di quest'anno).
Personalmente,che venga o meno fatta ripetere la gara,sono d'accordo con la decisione del collega,davanti a certi atteggiamenti così idioti non c'è posto per un arbitro.
"Art. 11
Responsabilità per comportamenti discriminatori
1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che,
direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione,
lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla
legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno cinque
giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla
lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore
professionistico.
I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che commettono una violazione
del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi più gravi, anche
con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con
l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.
3. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri
sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono
altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di
violazione si applica l’ammenda da € 20.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, l’ammenda da €
15.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, l’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società
di serie C, l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00 per le altre società. Nei casi di recidiva, oltre all’ammenda
si possono applicare, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto,
le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Nei casi di particolare gravità e di pluralità di
violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della
gara ovvero le sanzioni di cui alle lettere g), i), m) dell’art. 18, comma 1.
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e
non soci di cui all’art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di
discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.
La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all’art. 1,
comma 5 o tesserato.
5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico
della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori.
L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1."
non sto a citare gli altri articoli a cui fa riferimento questo perchè diventerebbe solo un copia e incolla...
Chi è incuriosito come me o non ha un casco da fare...vada
http://www.figc.it/it/99/3815/Norme.shtml