Gara: SAN CARLO PONTEVI - VIRTUS VILLAFRANCA A.S.D. – Gir.C - 4/R
Sciogliendo la riserva pubblicata sul C.U. n. 38 dell’11/02/09 p. 7.1.5 pag. 583 si adotta la seguente decisione in
ordine al reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, tempestivamente preannunciato e presentato dalla società U.S. Virtus Villafranca in data 10 febbraio 2009.
Il reclamo è incentrato sulla posizione del giocatore del San Carlo Pontevì Tommaso Perez Navarro, ritenuta irregolare sul presupposto che il calciatore in questione sarebbe stato espulso nella precedente gara disputata in data 1° febbraio 2009 tra Real Padova e S. Carlo Pontevì, e quindi avrebbe dovuto scontare come minimo un turno automatico di squalifica.
Dal rapporto arbitrale relativo a quella gara non risulta che il giocatore Tommaso Perez Navarro sia stato espulso, ragion per cui lo stesso non è stato squalificato dal Giudice Sportivo.
In sede di reclamo, tuttavia, la società U.S. Virtus Villafranca ha esibito l’elenco postgara che l’arbitro consegna alle società con il nominativo dei giocatori espulsi e ammoniti, dal quale risulta che nella partita del 1° febbraio 2009 tra Real Padova e S. Carlo Pontevì è stato espulso il giocatore n. 18 del San Carlo Pontevì. Facendo un raffronto con la lista di gara, il n. 18 del San Carlo Pontevì corrisponde al nominativo del giocatore Tommaso Perez Navarro.
Richiesto di fornire un supplemento di rapporto per chiarire la situazione, l’arbitro ha confermato che aveva espulso un giocatore del San Carlo Pontevì, precisando che non aveva riportato l’espulsione sul rapporto di gara in quanto “non ricordava con precisione il numero del giocatore espulso”. Aggiungeva altresì testualmente che “dopo le contestazioni del Giudice sportivo presumo che effettivamente il giocatore espulso sia il n. 18 del San Carlo Pontevì”.
A tacere di ogni altra considerazione, risulta che in base ai documenti ufficiali, costituiti dal rapporto di gara e dal successivo supplemento, non vi è alcuna certezza, ma solo una presunzione relativamente al fatto che il giocatore espulso sia effettivamente Tommaso Perez Navarro.
Si precisa infatti che il c.d. elenco postgara dei giocatori espulsi e ammoniti, dove, tra i giocatori espulsi, è stato indicato il numero che nella lista di gara corrisponde al nominativo di Perez Navarro, ha valore solo indicativo e, come è stato precisato in varie comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, non è considerato un documento ufficiale.
D’altro canto, in base al C.G.S., il Giudice Sportivo deve giudicare in prima istanza solo sulla base dei documenti
ufficiali, non in base ad altre fonti di prova, quali testimonianze ed altre, che potrebbero eventualmente essere esibite ed acquisite nel procedimento di reclamo.
Pertanto, allo stato attuale, il reclamo della società U.S. Virtus Villafranca può dirsi probabilmente, ma non
sicuramente, fondato, e quindi non può essere accolto.
P.Q.M.
Si delibera:
a) di respingere il reclamo della società U.S. Villafranca.
b) di addebitare la tassa reclamo, se non versata.
c) di confermare il risultato sul campo di 1 - 0

su tanti... e non dovrebbe capitare... ma un
non ricorda nulla e non scrive nulla?
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