La norma dovrebbe essere già in vigore.
Il fatto che Calvarese sia in deroga non preclude il beneficiare di nuove regole.
arbitrolibero19 ha scritto:
Questa norma entra in vigore dal 1 luglio
edo ha scritto:Chi sono gli AA coinvolti?
Comunque Rizzoli sta facendo un lavoraccio. Tra le carriere truccate (di cui comunque ora gestisce gli AE) e la questione dei rimborsi.
Piccola considerazione: non sarebbe meglio che i viaggi, i pernottamenti in hotel etc venissero gestiti dalla segreteria dell'OTN di appartenenza? Come avveniva una volta.
Referee 97 ha scritto:Ma mi spieghi cosa c’entra Rizzoli? Ma che ragionamento è?
FAQ ha scritto:arbitrolibero19 ha scritto:
Questa norma entra in vigore dal 1 luglio
Ti invito a documentarti
LeaderSheep ha scritto:Di seguito le più volte citate NORME TRANSITORIE in vigore cosicché ciascuno possa farsi un'idea se tali disposizioni si applicano da subito o no.
1) I limiti di età previsti dall’art. 15 nonché quelli ai fini della promozione e dell’inquadramento degli A.E. e degli A.A. in Organi Tecnici Nazionali o Periferici superiori a quelli di appartenenza previsti dagli artt. 17, comma 1, lett. a), 18, comma 1, lett. a), 19, comma 1, lett. a), 20, comma 1, lett. a), 24, comma 1, lett. a), 25, comma 1, lett. a), 26, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 38, comma 1, lett. a), 44, comma 1, lett. a) delle presenti NFOT sono innalzati di due anni per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023.
2) Agli osservatori arbitrali inseriti nell’organico della C.A.N. all’inizio della stagione sportiva 2020/2021 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, in complessivo previsto per la CAN A e per la CAN B da
lle norme di funzionamento vigenti fino al 31/08/2020, detratto, per ciascun osservatore arbitrale, il periodo di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B e alla C.A.N. (per il periodo antecedente al 30/06/2010) già maturato al termine della stagione sportiva 2019/2020.
3) L’inquadramento nel ruolo A.E. VAR PRO con i criteri previsti dall’art. 33, comma 3, decorre dalla stagione sportiva 2020/2021. Al termine della stagione sportiva 2019/2020 e soltanto per detta stagione possono transitare nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri avvicendati dalla CAN A e dalla CAN B per limiti di età o di permanenza nel ruolo.
Il Presidente dell’A.I.A., d’intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo".
Inoltre, tra le disposizioni conclusive del Regolamento associativo viene riportato un principio ormai consolidato:
"Il presente regolamento entra in vigore a far data dal giorno successivo all’approvazione da parte della Federazione".
Come già riportato in altro post, il punto 4 è stato abrogato (o meglio, NON è mai entrato in vigore): invero, è stato oggetto di un'integrazione datata 16 aprile "a correzione di quanto riportato per mero errore materiale" in data 14 aprile.arbitrolibero19 ha scritto:LeaderSheep ha scritto:Di seguito le più volte citate NORME TRANSITORIE in vigore cosicché ciascuno possa farsi un'idea se tali disposizioni si applicano da subito o no.
1) I limiti di età previsti dall’art. 15 nonché quelli ai fini della promozione e dell’inquadramento degli A.E. e degli A.A. in Organi Tecnici Nazionali o Periferici superiori a quelli di appartenenza previsti dagli artt. 17, comma 1, lett. a), 18, comma 1, lett. a), 19, comma 1, lett. a), 20, comma 1, lett. a), 24, comma 1, lett. a), 25, comma 1, lett. a), 26, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 38, comma 1, lett. a), 44, comma 1, lett. a) delle presenti NFOT sono innalzati di due anni per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023.
2) Agli osservatori arbitrali inseriti nell’organico della C.A.N. all’inizio della stagione sportiva 2020/2021 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, in complessivo previsto per la CAN A e per la CAN B da
lle norme di funzionamento vigenti fino al 31/08/2020, detratto, per ciascun osservatore arbitrale, il periodo di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B e alla C.A.N. (per il periodo antecedente al 30/06/2010) già maturato al termine della stagione sportiva 2019/2020.
3) L’inquadramento nel ruolo A.E. VAR PRO con i criteri previsti dall’art. 33, comma 3, decorre dalla stagione sportiva 2020/2021. Al termine della stagione sportiva 2019/2020 e soltanto per detta stagione possono transitare nel ruolo degli A.E. VAR PRO gli arbitri avvicendati dalla CAN A e dalla CAN B per limiti di età o di permanenza nel ruolo.
Il Presidente dell’A.I.A., d’intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo".
Inoltre, tra le disposizioni conclusive del Regolamento associativo viene riportato un principio ormai consolidato:
"Il presente regolamento entra in vigore a far data dal giorno successivo all’approvazione da parte della Federazione".
Manca il punto 4
Le modifiche di cui all’art. 15, commi 1, 2, 4, art. 35, comma 6, lettera b), art. 36, art. 42 entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022.
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