da LeaderSheep il mer dic 21, 2022 12:24 pm
A mio sommesso avviso, si sta facendo confusione tra cariche elettive e cariche di nomina.
Il Presidente di un organo di disciplina è un incarico di nomina e, quindi, la normativa a cui fare riferimento sarebbe la seguente (che dovrebbe essere la stessa in vigore al momento della nomina).
Art.13 comma 5
Fermi gli specifici requisiti previsti dal presente Regolamento per ogni singola carica di nomina, possono essere nominati alle cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.
Art.13 comma 1
b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;
c) non siano stati raggiunti nel corso degli ultimi 10 anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell’AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) non abbiano riportato condanne emesse in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all’AIA o alla FIGC;
g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l’AIA, contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la elezione.
Art.15 comma 9
Per i componenti di nomina degli Organi di disciplina costituiscono causa di revoca dalla carica la scoperta, dopo la nomina, della mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, e dall'art. 29, e la perdita, dopo la nomina, di uno dei requisiti soggettivi di cui ai capi b), c), d), f) e g) del comma 1 dell’art. 13.
In punto di diritto, pertanto, la nomina sarebbe legittima.
Per quanto riguarda l'aspetto politico/etico della nomina, ognuno può valutarne l'opportunità o l'inopportunità.