La norma relativa agli avvicedamenti degli arbitri dalla CAN per limite di appartenza recita (art.19, comma 2 lett. e): "aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito.
Inoltre, nelle norme transitorie può leggersi:
1 - "i criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all’art.19, comma 2 lett. e) entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025.
2 - in fase di prima applicazione dell’art.19, comma 2 lett. e) si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri negli organici della CAN A, della CAN B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021.
Alla luce dell'insieme di queste disposizioni, pertanto, soltanto per coloro che al 30 giugno 2021 avevano maturato i 10 anni sommando l'appartenenza alla CAN, alla CAN A e alla CAN B si sarebbe dovuto fare applicazione di questo criterio per gli avvicedamenti.
Dalla stagione appena iniziata, invece, perdono efficacia le norme transitorie e, così, al 30 giugno 2025 il computo dei 10 anni non avrà il beneficio dell'"abbuono" relativo alle stagioni 2021/22, 2022/23, 2023/24.
