A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 20/ 3/2011
SUERO DAVIDED ANTONIO (ARSENAL)
Perchè dopo una decisione tecnica, il SUERO DAVIDED ANTONIO si avvicinava
al direttore di gara e da circa 1 metro dal suo volto, gli urlava
una espressione irriguardosa.
Dopo avergli notificato il provvedimento di espulsione, il calciatore
attingeva con uno sputo l'arbitro, colpendolo sui pantaloncini.
Pur non indagando a fondo i risvolti pratici e le molteplici valenze
simboliche del gesto, lo sputo rappresenta una espressione di estrema
volgarità e di disprezzo verso l'altro.
La Giustizia Sportiva considera comparabile il gesto dello sputo alla
condotta violenta e lo persegue e sanziona come tale.
Sanzione così determinata ai sensi dell'Art.19) comma 4) lettera a) e
lettera d) del C.G.S.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2011
MEMA KLAIDI (ARSENAL)
Osserva il G.s.t. che quando si devono giudicare fatti e situazioni
che possono dare luogo a sanzioni disciplinari apparentemente eccessive
o quanto meno considerate troppo severe, allora ci si chiede se è
giusto adottare una condotta sanzionatoria afflittiva o educativa; a
mio avviso la giusta misura sta nell'equilibrio della scelta.
Le premesse, di solito, sono inutili se non deleterie, perchè vengono
interpretate come inopportuni richiami a facili moralismi.
Vi sono tuttavia episodi che disorientano e lasciano allibiti coloro
che sono preposti ad amministrare la Giustizia Sportiva, poichè stiamo
parlando di una gara di Allievi Provinciali del Settore Giovanile e
Scolastico.
Tutto ciò per dire che, visto l'Art. 44 del C.G.S., ci si atterrà a
valutazioni strettamente attinenti alla refertazione arbitrale.
Afferma l'arbitro che al termine della partita, il calciatore MEMA
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Senza nome
KLAIDI della soc. ARSENAL,dopo il fischio finale gli si avvicinava
urlando espressioni offensive ed ingiuriose nei suoi confronti.
Successivamente afferrava il collo del direttore di gara, stringendolo
provocandogli forte dolore, facendogli mancare il respiro per alcuni
secondi; non soddisfatto di quanto accaduto, una volta allentata la
presa, spingeva violentemente l'arbitro, terminando l'aggressione
grazie all'intervento dei propri compagni di squadra che lo allontanavano.
Il G.s.t. per quanto si è verificato non può prescindere dalla concreta
certezza di una precisa ed inequivocabile volontà del MEMA KLAIDI
di perpetrare verso il direttore di gara, una violenta aggressione che
ha seriamente messo a rischio la sua incolumità fisica.
Sanzione così determinata ai sensi dell'Art. 19) comma 4) lettera a)
e lettera d) del C.G.S.
-- meno di un minuto fa --
Categoria Allievi.
Arbitro con 1 anno di tessera.
Ultima nota..dicembre e gennaio di solito sono "mesi fermi" per la pausa invernale.


