Casi dal Lazio

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Casi dal Lazio

Messaggioda Shadow il ven nov 19, 2010 1:30 am

Seconda Cat
ATLETICO ACILIA A.R.L. - GARBATELLA
Esaminati gli atti ufficiali
- Rilevato che al 2° del II tempo l'arbitro, a seguito di un provvedimento disciplinare assunto a carico di un calciatore della Società ATL. ACILIA, veniva accerchiato e spintonato da numerosi tesserati, alcuni identificati altri no, che lo offendevano trattenendolo per le braccia.
- In tale circostanza, anche i tesserati della squadra avversaria venivano fatti oggetto di aggressione da parte di sostenitori che lanciavano in campo bottigliette di acqua e borracce
- L'arbitro, rilevava che non sussistevano più le condizioni per la sua sicurezza, non ottenendo alcun supporto del capitano della squadra tanto meno dei dirigenti locali. Pertanto, decideva di sospendere definitivamente la gara emettendo il triplice fischio di chiusura al 10° del II tempo sul risultato:
ATL. ACILIA - GARBATELLA 0 - 2
- A tale adeguata decisione dell'arbitro, lo stesso veniva intimidito e nuovamente accerchiato dai calciatori della Società che gli imponevano di riprendere la gara minacciandolo di aggressioni. Lo spintonavano e gli sottraevano il cartellino giallo ed il fischietto.
- Considerata la grave situazione e le violenti aggressioni, l'arbitro decideva di proseguire la gara pro-forma onde evitare ulteriori danni alla propria persona. A fine gara, l'arbitro riscontrava il proprio spogliatoio manomesso con oggetti mancanti.
- Persone non identificate, al termine della partita, colpivano con un oggetto metallico la porta dello spogliatoio danneggiandola. Nella circostanza i medesimi rivolgevano all'arbitro gravi minacce.
Da quanto sopra esposto, si evince che la responsabilità del proseguo Pro-forma della gara in epigrafe è da attribuire alla Società ATL. ACILIA ed ai sensi dell'art. 17 comma 1
PQM
DELIBERA
1) di infliggere della Soc. ATL. ACILIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di Euro 500
2) di squalificare i sottoelencati tesserati della Società ATL. ACILIA :

Assistente Arbitro
BIMONTE GERARDO fino al 3/12/2010
Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco ed avere rivolto all’arbitro espressioni offensive.
Allenatore
MILASI STEFANO 3 gare effettive
Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco ed aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e gravemente minacciose.
Calciatori
RENZAGLIA SIMONE 6 gare effettive
Per aver ripetutamente ed in più occasioni rivolto al direttore di gara espressioni offensive, ingiuriose e gravemente minacciose. Inoltre, in una circostanza, lo spintonava ancora rivolgendogli minacce.

ALIVERNINI YARI 6 gare effettive
Per aver ripetutamente ed in più occasioni rivolto al direttore di gara espressioni offensive, ingiuriose e gravemente minacciose. Inoltre, in una circostanza, avvicinava con il volto il direttore di gara minacciandolo di rappresaglia. Si rendeva quindi colpevole di un grave fallo nei confronti di un calciatore avversario.

MILASI DANIELE 6 gare effettive
Per aver ripetutamente ed in più occasioni rivolto al direttore di gara espressioni offensive, ingiuriose e gravemente minacciose. Inoltre nel corso degli accadimenti verificatisi nel corso del II tempo spintonava l'arbitro rivolgendogli ulteriori insulti.

BARBAGALLO MANUELE 4 gare effettive
Richiesta dal direttore di gara la sua collaborazione in qualità di capitano al fine di ripristinare l'ordine sul terreno di gioco, gli rivolgeva contro espressioni offensive e minacciose rifiutando di collaborare con l'arbitro.

TUCCI ANDREA 4 gare effettive
Perché, nel momento in cui l'arbitro espelleva un proprio compagno di squadra, lo raggiungeva bloccandogli la mano destra per impedirgli di estrarre il cartellino. Nel contempo gli rivolgeva espressioni offensive.

BACCHIN DANIELE 2 gare effettive
LEMBO LUCA 2 gare effettive

______
€ 500,00 REAL COLLEVECCHIO
Perché, a fine gara,nella zona antistante gli spogliatoi erano indebitamente presenti una decina di persone, non identificate, tre delle quali strattonavano per un braccio l'arbitro, che si apprestava a far rientro nel proprio spogliatoio, provocandogli dolore. Rientrato il direttore di gara nello spogliatoio, la porta dello stesso veniva violentemente presa a calci e pugni fino a lesionarla. Dall'esterno venivano indirizzati all'arbitro gravissimi insulti, minacce ed intimidazioni che lo costringevano a rimanere barricato nello spogliatoio per circa 1 ora. Anche dopo l'arrivo della Forza Pubblica,circa venti persone sostavano con atteggiamento minaccioso al di fuori del cancello d'entrata dell'impianto di gioco minacciando l'arbitro di rappresaglia, così costringendolo ad ulteriore attesa e quindi veniva scortato dalla Forza Pubblica fino ad una distanza di circa 5 Km dall'impianto di gioco.
______
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. fino al 30/06/2014
DELLA CIANA PIERALDO (REAL COLLEVECCHIO)
Perché, a seguito della terza rete realizzata della squadra avversaria entrava indebitamente sul terreno di gioco rincorrendo l'arbitro e quindi tentando di colpirlo con la bandierina all'altezza del viso non riuscendovi perché il direttore di gara riusciva a schivare. Gli rivolgeva nel contempo numerosi insulti e minacce. Nonostante fosse stato nel frattempo fermato dai propri calciatori, tentava ancora più volte di colpire l'arbitro attingendolo con sputi sul viso e sulla schiena. Veniva quindi condotto fuori dal recinto di gioco, a forza, dai propri calciatori reiterando al direttore di gara insulti e minacce. A fine gara, mentre l'arbitro si accingeva a lasciare l'impianto sportivo scortato dalle forze dell'ordine, unitamente ad altre persone non identificate, gli indirizzava gravissime minacce costringendolo ad attendere ulteriormente prima di poter fare ritorno alla propria abitazione.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. fino al 31/12/2013
GUIDARDONE VINCENZO (TEAM NUOVA FLORIDA 2005)
Perché, alla fine del I tempo entrava indebitamente nella zona degli spogliatoi e qualificandosi Presidente della Società (confermato dal Dirigente accompagnatore che ha fornito all'arbitro le generalità ed incarico Societario) avvicinava il Direttore di gara protestando nei suoi confronti e minacciandolo pesantemente. Veniva allontanato dai dirigenti locali. Il medesimo, a fine gara, rientrava indebitamente nella zona degli spogliatoi insultava e minacciava l'arbitro e mentre lo stesso faceva rientro nel proprio stanzino lo colpiva improvvisamente con un violento schiaffo alla tempia destra e nel contempo gli metteva un dito ad un occhio provocandogli immenso dolore, momentanea perdita di visus e giramenti di testa durati parecchi secondi, successivamente minacciava il direttore di gara con un oggetto metallico. Veniva bloccato da numerosi tesserati della Società che venivano a loro volta colpiti con calci e pugni al petto. In tali frangenti minacciava l'arbitro di morte. A causa di tali gravi accadimenti l'arbitro richiedeva l'intervento della Forza Pubblica e lo scortavano sino alla propria autovettura.

3° CAT
GARE SOSPESE O NON DISPUTATE
BORUSSIA - SPORTING SALARIA
Il Giudice Sportivo:
- Esaminati gli atti ufficiali della gara in epigrafe rileva quanto segue:
- al 30° del secondo tempo a seguito di una segnatura di una rete da parte della Soc. BORUSSIA il dirigente Sig. CARCIONE Alessandro dell'ASD SPORTING SALARIA rivolgeva all'arbitro espressioni offensive;
- alla notifica dell'allontanamento il CARCIONE entrava sul terreno di gioco e colpiva l'arbitro con un violento pugno alla tempia sx;
- l'arbitro si accasciava a terra e nel cadere in modo innaturale si procurava una distorsione al ginocchio;
- il pugno subito procurava al direttore di gara forte dolore alla testa, annebbiamento della vista, disorientamento e sibilo all'orecchio sx;
- l'arbitro rimaneva dolorante a terra per circa 5 minuti quindi veniva aiutato ad alzarsi ed a raggiungere il proprio spogliatoio dai dirigenti della Soc. BORUSSIA;
- l'arbitro a questo punto non essendo più in condizioni psico-fisiche per proseguire l'incontro decideva di sospenderlo definitivamente sul risultato di 2 - 2
- l'arbitro dopo mezz'ora nonostante il dolore alla testa ed al ginocchio lasciava l'impianto sportivo e si recava al Pronto Soccorso;
- come da certificato medico allegato gli veniva diagnosticato trauma cranico, trauma contusivo del ginocchio sx e trauma indiretto del collo con una prognosi di gg. 10 s.c.
Tanto premesso, considerato che la mancata regolare conclusione della gara è da addebitarsi alla'ASD SPORTING SALARIA; Visto l'art. 17 comma 4 del condotta gravemente sleale
DELIBERA
- di irrogare all'ASD SPORTING SALARIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3
- di comminare alla Società SPORTING SALARIA l'ammenda di Euro 100,00
- di inibire il Sig. SANTINELLI Davide dirigente accompagnatore ufficiale della Società SPORTING SALARIA fino al 17/12/2010 per mancata assistenza all'arbitro;
- di squalificare il dirigente della Società SPORTING SALARIA, CARCIONE Alessandro, fino al 18/11/2015.


REAL NETTUNO - LUCKY JUNIOR
Il Giudice Sportivo:
visti gli atti ufficiali, rilevato che:
- al 43' del secondo tempo un sostenitore entrava nel terreno di gioco e, rivolgendo frasi minacciose all'indirizzo dell'arbitro, lo colpiva con un calcio nella zona genitali, procurandogli intenso dolore;
- in seguito a tale occorso, l'arbitro, assistito da un assistente di parte, rientrava nel proprio spogliatoio con l'intento di non proseguire la gara;
- successivamente, al fine di scongiurare nuovi incidenti, il direttore di gara rientrava in campo e proseguiva la gara "pro forma";
- al termine della gara, il calciatore RUSSO GIANLUCA, della Società REAL NETTUNO, rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo dell' arbitro.
Letto quanto sopra nel referto arbitrale, osservato che l'irregolare conclusione della gara va ascritta alla Società REAL NETTUNO, quale Società ospitante a cui spetta l'onere di controllare ed impedire ogni accesso nel terreno di gioco.
Visto, pertanto, l'art. 17 del C.G.S.
DELIBERA
- di infliggere alla Società REAL NETTUNO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, e di comminare alla stessa, l'ammenda di Euro 300,00.
- di squalificare il calciatore della Società REAL NETTUNO, RUSSO GIANLUCA, per due gare effettive.
_______________
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica fino al 30/06/2012
VOLPI VALERIO (JENNE CALCIO)
Espulso per espressione blasfema, e per aver aggredito calciatori avversari a fine gara. Mentre l'arbitro abbandonava l'impianto sportivo lo offendeva e minacciava ripetutamente, veniva trattenuto dai compagni. Mentre l'arbitro era in macchina sulla via del ritorno il Volpi ad alta velocità gli si affiancava e gli intimava di fermarsi, quindi con una manovra spericolata si posizionava al centro della strada bloccando tutto il traffico, scendeva e intimava all'arbitro di abbandonare la vettura, mentre lo minacciava ripetutamente veniva condotto via da persone che erano con lui in auto.
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Re: Casi dal Lazio

Messaggioda Oook il ven nov 19, 2010 1:46 am

Shadow ha scritto:3° CAT
GARE SOSPESE O NON DISPUTATE
BORUSSIA - SPORTING SALARIA
Il Giudice Sportivo:
- Esaminati gli atti ufficiali della gara in epigrafe rileva quanto segue:
- al 30° del secondo tempo a seguito di una segnatura di una rete da parte della Soc. BORUSSIA il dirigente Sig. CARCIONE Alessandro dell'ASD SPORTING SALARIA rivolgeva all'arbitro espressioni offensive;
- alla notifica dell'allontanamento il CARCIONE entrava sul terreno di gioco e colpiva l'arbitro con un violento pugno alla tempia sx;
- l'arbitro si accasciava a terra e nel cadere in modo innaturale si procurava una distorsione al ginocchio;
- il pugno subito procurava al direttore di gara forte dolore alla testa, annebbiamento della vista, disorientamento e sibilo all'orecchio sx;
- l'arbitro rimaneva dolorante a terra per circa 5 minuti quindi veniva aiutato ad alzarsi ed a raggiungere il proprio spogliatoio dai dirigenti della Soc. BORUSSIA;
- l'arbitro a questo punto non essendo più in condizioni psico-fisiche per proseguire l'incontro decideva di sospenderlo definitivamente sul risultato di 2 - 2
- l'arbitro dopo mezz'ora nonostante il dolore alla testa ed al ginocchio lasciava l'impianto sportivo e si recava al Pronto Soccorso;
- come da certificato medico allegato gli veniva diagnosticato trauma cranico, trauma contusivo del ginocchio sx e trauma indiretto del collo con una prognosi di gg. 10 s.c.
Tanto premesso, considerato che la mancata regolare conclusione della gara è da addebitarsi alla'ASD SPORTING SALARIA; Visto l'art. 17 comma 4 del condotta gravemente sleale
DELIBERA
- di irrogare all'ASD SPORTING SALARIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3
- di comminare alla Società SPORTING SALARIA l'ammenda di Euro 100,00
- di inibire il Sig. SANTINELLI Davide dirigente accompagnatore ufficiale della Società SPORTING SALARIA fino al 17/12/2010 per mancata assistenza all'arbitro;
- di squalificare il dirigente della Società SPORTING SALARIA, CARCIONE Alessandro, fino al 18/11/2015.

Nonostante i 5 anni questa cosa mi fa inca..are comunque!!! La proposta di radiazione la diamo per gli omicidi???
Oook
 
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